Art. 28 1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che comunicano al Ministero della sanita' il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno. 2. In caso di inadempienza regionale, il Ministro della sanita' previo invito ad adempiere, provvede all'organizzazione ed attivazione dei corsi, avvalendosi delle strutture e del personale delle regioni e delle provincie autonome inadempienti.