Art. 28

  1.  I  corsi  sono  organizzati  ed  attivati dalle regioni e dalle
province  autonome che comunicano al Ministero della sanita' il piano
dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno.
  2.  In  caso  di  inadempienza regionale, il Ministro della sanita'
previo   invito   ad   adempiere,   provvede   all'organizzazione  ed
attivazione  dei  corsi,  avvalendosi delle strutture e del personale
delle regioni e delle provincie autonome inadempienti.