Art. 29

  1.  La  commissione d'esame, per l'ammissione al corso, e' composta
dal  presidente  dell'ordine  dei  medici  chirurghi del capoluogo di
regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di
medicina  interna  designato  dalla regione, da un medico di medicina
generale  designato  dall'ordine  e  da un funzionario amministrativo
regionale  con funzioni di segretario. La commissione deve completare
i  suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data
dell'esame.
  2.  Le  graduatorie  di ammissione dei partecipanti alla formazione
sono  determinate  sulla  base  del  punteggio conseguito nella prova
scritta di cui all'articolo 25.
  3.  Al  termine  del  biennio,  la  commissione  di cui al comma l,
integrata  da  un  rappresentante del Ministero della sanita' e da un
professore  ordinario  di  medicina interna o disciplina equipollente
designato  dal  Ministero  della sanita' a seguito di sorteggio tra i
nominativi  inclusi  in  appositi  elenchi  predisposti dal Ministero
dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica, previo colloquio
finale,  discussione  di una tesina predisposta dal candidato e sulla
base  dei  singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante
il periodo formativo, formula il giudizio finale.