Art. 29 1. La commissione d'esame, per l'ammissione al corso, e' composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. 2. Le graduatorie di ammissione dei partecipanti alla formazione sono determinate sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta di cui all'articolo 25. 3. Al termine del biennio, la commissione di cui al comma l, integrata da un rappresentante del Ministero della sanita' e da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanita' a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale.