Art. 30.

  1.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 21, hanno diritto ad
esercitare   l'attivita'  professionale  in  qualita'  di  medico  di
medicina   generale   i   medici  chirurghi  abilitati  all'esercizio
professionale entro il 31 dicembre 1994.
  2.  Detto  diritto e' esteso ai medici cittadini di un Paese membro
gia'  iscritti  all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22
maggio  1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre
1996  di  un  rapporto  convenzionale  per  l'attivita'  di medico in
medicina generale.
  3.  I  medici  di  cui  ai  commi  1  e  2 che intendono esercitare
l'attivita'  professionale in qualita' di medico di medicina generale
nel  regime  nazionale  di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri,
anche  se  non  in  possesso  di una formazione specifica in medicina
generale,  devono  chiedere  il  rilascio  del  relativo attestato al
competente   ordine   provinciale   dei   medici   chirurghi,  previa
presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.
  4.   L'ordine  provinciale  dei  medici  chirurghi  competente  per
l'iscrizione    provvede   alla   relativa   annotazione   ai   sensi
dell'articolo  3,  commi  3  e  4,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  5  aprile  1950,  n.  221,  al  fine  del  rilascio degli
attestati di cui al comma 3.
 
          Note all'art. 30:
            - Per quanto concerne la legge n. 217 del 22 maggio 1978,
          si veda nelle note alle premesse.
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  5  aprile
          1950,  n.  221, concerne: "Approvazione del regolamento per
          la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n.
          233, sulla ricostituzione degli  ordini  delle  professioni
          sanitarie   e   per   la  disciplina  dell'esercizio  delle
          professioni stesse". L'art. 3, commi 3 e  4,  del  suddetto
          decreto cosi' recitano:
            "3.   In  apposita  colonna  dell'Albo  dei  medici  sono
          indicati i  titoli  di  docenza  o  specializzazione  nelle
          materie  che  per  tale  professione  formano oggetto delle
          singole specialita', riconosciute ai sensi  di  legge;  per
          ciascuno  di  essi sono indicati l'autorita', il luogo e la
          data del rilascio.
            4. In base alle indicazioni di cui  al  comma  precedente
          sono  formati  separati elenchi nominativi per ogni singola
          specialita'".