Art. 31.

  1.  Il  Ministero  della sanita' riconosce i diplomi, certificati o
altri  titoli  di  formazione  specifica  o complementare in medicina
generale  dei  cittadini  dell'Unione europea, al fine dell'esercizio
dell'attivita' di medico in medicina generale.
  2.  Il riconoscimento del diploma di medico in medicina generale e'
subordinato  al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di
medico di cui all'allegato A.
  3.  Il  medico di cui ai commi 1 e 2 che abbia ottenuto un rapporto
convenzionale  con  il  servizio  sanitario  nazionale, ha gli stessi
diritti  ed  e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari
stabiliti per i medici cittadini italiani.
  4. L'uso del titolo professionale e delle relative abbreviazioni e'
consentito nella lingua italiana.
  5.  Il  Ministero  della  sanita', nel caso di fondato dubbio circa
l'autenticita'  dei  diplomi,  dei  certificati e degli altri titoli,
svolge  i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello
Stato  di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da
parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti
per il conseguimento del titolo.
  6. Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga a conoscenza di
fatti gravi o specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale,
che  possano  influire  sull'ammissione del richiedente all'esercizio
della  professione,  chiede  informazioni al riguardo alle competenti
autorita'  dello  Stato  di  origine  e  provenienza. Le informazioni
acquisite sono sottoposte a segreto d'ufficio.