Art. 32.

  1. Il Ministero della sanita' fornisce a richiesta delle competenti
autorita'  sanitarie  dei  Paesi  comunitari le informazioni inerenti
alle  istanze  dei  medici  chirurghi  italiani  tendenti ad ottenere
l'ammissione   all'esercizio  dell'attivita'  specifica  in  medicina
generale  nei  Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni
richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.