Art. 30. Delimitazione delle aree di balneabilita' delle acque 1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE), cosi' come modificato dalla presente legge: «4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualita' delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonche' degli ulteriori criteri, modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2009 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.».