Art. 30.
Delimitazione delle aree di balneabilita' delle acque
1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 17 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione
della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della
direttiva 76/160/CEE), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita
la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di
riferimento per individuare le condizioni di qualita' delle
acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonche'
degli ulteriori criteri, modalita' e specifiche tecniche
per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai
nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2009 ad
eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione
europea.».