Art. 30.


        Delimitazione delle aree di balneabilita' delle acque


  1.  All'articolo  17,  comma  4,  del decreto legislativo 30 maggio
2008,  n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 17 del
          decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n. 116 (Attuazione
          della  direttiva  2006/7/CE  relativa  alla  gestione della
          qualita'  delle  acque  di  balneazione e abrogazione della
          direttiva 76/160/CEE), cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «4.  Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali  e  del  Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita
          la  Conferenza  unificata,  alla  indicazione dei limiti di
          riferimento per individuare le condizioni di qualita' delle
          acque  tali  da  imporre il divieto di balneazione, nonche'
          degli  ulteriori  criteri,  modalita' e specifiche tecniche
          per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai
          nuovi  indirizzi  comunitari,  entro il 31 dicembre 2009 ad
          eccezione  di  quanto non ancora definito dalla Commissione
          europea.».