Art. 31.


            Sostanze attive utilizzate come materia prima
                   per la produzione di medicinali


  1.  All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006,  n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2010».
  ((  1-bis.  L'indennizzo  di  cui  all'articolo 2, comma 363, della
legge  24  dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti
affetti   da   sindrome   da   talidomide  nelle  forme  dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal
1959 al 1965.
  1-ter.  Con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  sono  individuate  le modalita' di corresponsione
dell'indennizzo di cui al comma 1-bis. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 54 del
          decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n. 219 (Attuazione
          della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
          modifica)  relativa  ad un codice comunitario concernente i
          medicinali   per   uso   umano,   nonche'  della  direttiva
          2003/94/CE), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «3-bis.  Il  disposto  del  primo periodo del comma 3 si
          applica  dal  1°  gennaio 2010. Fino a tale data le materie
          prime  devono  essere  corredate  di  una certificazione di
          qualita'  che  attesti  la  conformita' alle norme di buona
          fabbricazione    rilasciata   dalla   persona   qualificata
          responsabile  della  produzione del medicinale che utilizza
          le  materie prime. Resta ferma la possibilita', per l'AIFA,
          di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita'
          delle materie prime alla certificazione resa.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 363 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «363.  L'indennizzo  di  cui  all'art.  1 della legge 29
          ottobre   2005,  n.  229,  e'  riconosciuto,  altresi',  ai
          soggetti  affetti  da  sindrome  da talidomide, determinata
          dalla  somministrazione  dell'omonimo  farmaco, nelle forme
          dell'amelia,   dell'emimelia,   della   focomelia  e  della
          macromelia.».