Art. 31. Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali 1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2010». (( 1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965. 1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le modalita' di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1-bis. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE), cosi' come modificato dalla presente legge: «3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1° gennaio 2010. Fino a tale data le materie prime devono essere corredate di una certificazione di qualita' che attesti la conformita' alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilita', per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita' delle materie prime alla certificazione resa.». - Si riporta il testo del comma 363 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244 del 2007: «363. L'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e' riconosciuto, altresi', ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.».