Art. 32.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e
41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16
maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,
del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello
stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16 maggio
2009.
(( 2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo».
2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi
decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2». ))
Riferimenti normativi:
- Si riportano i testi dei commi 1 dell'art. 18 e 3
dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro):
«1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di
cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche'
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione
e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'art. 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al
medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla
lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3,
e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione
alle rispettive competenze, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneita'.».
«3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 306 del gia'
citato decreto legislativo n. 81 del 2008:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di
valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese
le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal
presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1°
gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare
applicazione le disposizioni previgenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del gia' citato
decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi). - 1. La
valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo
europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche'
quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla
provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a),
redatto a conclusione della valutazione, deve avere data
certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attivita'
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati a seguito della valutazione di cui
all'art. 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacita' professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresi' rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia'
citato decreto legislativo n. 81 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto
aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive
particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarita' organizzative, individuate entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare;
analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi,
le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a
particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e
culturali. Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.».