Art. 32.


        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81


  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e
41,  comma  3,  lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  a decorrere dal 16
maggio 2009.
  2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  306,  comma  2, del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n. 81, e successive modificazioni, con
riferimento  alle  disposizioni  di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,
del  medesimo  decreto  legislativo, concernenti la valutazione dello
stress  lavoro-correlato  e  la data certa, e' prorogato al 16 maggio
2009.
  ((  2-bis.  All'articolo  3,  comma  2,  primo periodo, del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  le parole: «entro e non oltre
dodici  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto
legislativo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  e non oltre
ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto legislativo».
  2-ter.  All'articolo  3,  comma  2,  secondo  periodo,  del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  le  parole: «Con i successivi
decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 3» sono
sostituite   dalle   seguenti:   «Con   decreti,   da  emanare  entro
ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riportano  i  testi  dei commi 1 dell'art. 18 e 3
          dell'art.  41  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
          (Attuazione  dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
          in  materia  di  tutela  della salute e della sicurezza nei
          luoghi di lavoro):
             «1.  Il  datore  di lavoro, che esercita le attivita' di
          cui  all'articolo  3,  e  i  dirigenti,  che  organizzano e
          dirigono  le  stesse  attivita'  secondo  le attribuzioni e
          competenze ad essi conferite, devono:
              a)  nominare  il  medico competente per l'effettuazione
          della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
          decreto legislativo;
              b)  designare  preventivamente  i lavoratori incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
          pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  primo
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
              c)  nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
          delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
          alla loro salute e alla sicurezza;
              d)   fornire   ai   lavoratori  i  necessari  e  idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile  del servizio di prevenzione e protezione e il
          medico competente, ove presente;
              e)  prendere le misure appropriate affinche' soltanto i
          lavoratori   che   hanno  ricevuto  adeguate  istruzioni  e
          specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
          ad un rischio grave e specifico;
              f)   richiedere   l'osservanza  da  parte  dei  singoli
          lavoratori  delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
          aziendali  in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione;
              g)  richiedere  al medico competente l'osservanza degli
          obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
              h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
          di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche'
          i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave, immediato ed
          inevitabile,  abbandonino  il  posto  di  lavoro  o la zona
          pericolosa;
              i)  informare  il  piu'  presto  possibile i lavoratori
          esposti  al  rischio di un pericolo grave e immediato circa
          il  rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
          materia di protezione;
              l)  adempiere agli obblighi di informazione, formazione
          e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
              m)  astenersi,  salvo eccezione debitamente motivata da
          esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
          ai  lavoratori  di  riprendere  la  loro  attivita'  in una
          situazione  di  lavoro  in cui persiste un pericolo grave e
          immediato;
              n)  consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
          rappresentante    dei    lavoratori   per   la   sicurezza,
          l'applicazione  delle  misure  di sicurezza e di protezione
          della salute;
              o)  consegnare  tempestivamente  al  rappresentante dei
          lavoratori  per  la sicurezza, su richiesta di questi e per
          l'espletamento  della  sua funzione, copia del documento di
          cui all'art. 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al
          medesimo  rappresentante  di  accedere  ai dati di cui alla
          lettera r);
              p)  elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3,
          e,  su  richiesta  di questi e per l'espletamento della sua
          funzione,     consegnarne    tempestivamente    copia    ai
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
              q)  prendere  appropriati provvedimenti per evitare che
          le  misure  tecniche adottate possano causare rischi per la
          salute  della  popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
          verificando   periodicamente   la   perdurante  assenza  di
          rischio;
              r)  comunicare  all'INAIL,  o  all'IPSEMA, in relazione
          alle   rispettive   competenze,   a   fini   statistici   e
          informativi,  i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
          comportino  un'assenza  dal  lavoro  di  almeno  un giorno,
          escluso  quello  dell'evento  e,  a  fini  assicurativi, le
          informazioni   relative   agli  infortuni  sul  lavoro  che
          comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
              s)  consultare  il rappresentante dei lavoratori per la
          sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
              t)   adottare   le  misure  necessarie  ai  fini  della
          prevenzione   incendi  e  dell'evacuazione  dei  luoghi  di
          lavoro,  nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
          secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 43. Tali misure
          devono  essere  adeguate  alla  natura dell'attivita', alle
          dimensioni  dell'azienda  o  dell'unita'  produttiva,  e al
          numero delle persone presenti;
              u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
          di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
          tessera   di   riconoscimento,   corredata  di  fotografia,
          contenente  le  generalita'  del lavoratore e l'indicazione
          del datore di lavoro;
              v)  nelle  unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
          convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
              z)  aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
          grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
          protezione;
              aa)  comunicare  annualmente all'INAIL i nominativi dei
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
              bb)  vigilare  affinche'  i lavoratori per i quali vige
          l'obbligo  di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
          mansione  lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
          di idoneita'.».
             «3.  Le  visite  mediche  di  cui al comma 2 non possono
          essere effettuate:
              a) in fase preassuntiva;
              b) per accertare stati di gravidanza;
              c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.».
             - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 306 del gia'
          citato decreto legislativo n. 81 del 2008:
             «2.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 17, comma 1,
          lettera  a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di
          valutazione  dei  rischi che ad esse rinviano, ivi comprese
          le   relative   disposizioni  sanzionatorie,  previste  dal
          presente  decreto,  diventano  efficaci  a decorrere dal 1°
          gennaio  2009;  fino  a  tale  data  continuano  a  trovare
          applicazione le disposizioni previgenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28 del gia' citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008:
             «Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi). - 1. La
          valutazione  di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche
          nella  scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
          o   dei   preparati   chimici   impiegati,   nonche'  nella
          sistemazione  dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i
          rischi  per  la  sicurezza  e la salute dei lavoratori, ivi
          compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
          rischi  particolari,  tra  cui  anche quelli collegati allo
          stress  lavoro-correlato,  secondo i contenuti dell'accordo
          europeo  dell'8  ottobre  2004,  e  quelli  riguardanti  le
          lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
          dal  decreto  legislativo  26  marzo  2001, n. 151, nonche'
          quelli  connessi  alle differenze di genere, all'eta', alla
          provenienza da altri Paesi.
             2. Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a),
          redatto  a  conclusione  della valutazione, deve avere data
          certa e contenere:
              a)  una  relazione  sulla valutazione di tutti i rischi
          per   la   sicurezza   e   la  salute  durante  l'attivita'
          lavorativa,   nella   quale  siano  specificati  i  criteri
          adottati per la valutazione stessa;
              b)  l'indicazione  delle  misure  di  prevenzione  e di
          protezione   attuate   e   dei  dispositivi  di  protezione
          individuali  adottati  a  seguito  della valutazione di cui
          all'art. 17, comma 1, lettera a);
              c)  il  programma  delle  misure ritenute opportune per
          garantire   il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli  di
          sicurezza;
              d)  l'individuazione  delle  procedure per l'attuazione
          delle    misure    da   realizzare,   nonche'   dei   ruoli
          dell'organizzazione  aziendale che vi debbono provvedere, a
          cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
          di adeguate competenze e poteri;
              e)  l'indicazione  del  nominativo del responsabile del
          servizio  di  prevenzione  e protezione, del rappresentante
          dei  lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
          del  medico  competente che ha partecipato alla valutazione
          del rischio;
              f)  l'individuazione  delle  mansioni che eventualmente
          espongono  i  lavoratori  a rischi specifici che richiedono
          una   riconosciuta   capacita'   professionale,   specifica
          esperienza, adeguata formazione e addestramento.
             3.  Il  contenuto  del  documento di cui al comma 2 deve
          altresi'   rispettare   le   indicazioni   previste   dalle
          specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
          successivi titoli del presente decreto.».
             -  Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  81  del  2008, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «2.  Nei  riguardi  delle Forze armate e di Polizia, del
          Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della  difesa  civile,  dei  servizi  di protezione civile,
          nonche'    nell'ambito    delle    strutture   giudiziarie,
          penitenziarie,    di   quelle   destinate   per   finalita'
          istituzionali  alle  attivita'  degli organi con compiti in
          materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  e coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado,  delle  organizzazioni  di  volontariato di cui alla
          legge  1°  agosto  1991,  n.  266, e dei mezzi di trasporto
          aerei  e  marittimi,  le  disposizioni del presente decreto
          legislativo  sono  applicate  tenendo conto delle effettive
          particolari  esigenze connesse al servizio espletato o alle
          peculiarita'  organizzative,  individuate entro e non oltre
          ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          dai  Ministri  competenti  di  concerto  con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza sociale, della salute e per le
          riforme  e  le  innovazioni nella pubblica amministrazione,
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
          comparativamente  piu'  rappresentative sul piano nazionale
          nonche',  relativamente agli schemi di decreti di interesse
          delle  Forze  armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
          Corpo  della  Guardia  di  finanza, gli organismi a livello
          nazionale    rappresentativi    del   personale   militare;
          analogamente  si  provvede per quanto riguarda gli archivi,
          le  biblioteche  e i musei solo nel caso siano sottoposti a
          particolari  vincoli di tutela dei beni artistici storici e
          culturali.  Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
          salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di   Trento   e  di  Bolzano,  si  provvede  a  dettare  le
          disposizioni  necessarie  a consentire il coordinamento con
          la  disciplina  recata dal presente decreto della normativa
          relativa  alle  attivita' lavorative a bordo delle navi, di
          cui  al  decreto  legislativo  27  luglio  1999, n. 271, in
          ambito  portuale,  di  cui al decreto legislativo 27 luglio
          1999,  n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
          al   decreto   legislativo   17  agosto  1999,  n.  298,  e
          l'armonizzazione  delle  disposizioni  tecniche  di  cui ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in  tema  di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.».