Art. 33.
Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della
direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Disposizione transitoria sui medicinali
omeopatici). - 1. I medicinali veterinari omeopatici in
commercio conformemente alla normativa previgente possono
continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre
2009, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli
stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione
semplificata o di autorizzazione, conformemente agli
articoli 20, 21 e 22.».