Art. 33. Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici). - 1. I medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2009, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione, conformemente agli articoli 20, 21 e 22.».