Art. 33.


       Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici


  1.  All'articolo  24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
le  parole:  «31  dicembre  2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
 
          Riferimenti normativi:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  24  del  decreto
          legislativo   6  aprile  2006,  n.  193  (Attuazione  della
          direttiva   2004/28/CE   recante   codice  comunitario  dei
          medicinali   veterinari),   cosi'   come  modificato  dalla
          presente legge:
             «Art.   24   (Disposizione  transitoria  sui  medicinali
          omeopatici).  -  1.  I  medicinali veterinari omeopatici in
          commercio  conformemente  alla normativa previgente possono
          continuare  ad  essere commercializzati fino al 31 dicembre
          2009, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  i richiedenti, per gli
          stessi  medicinali, presentino una domanda di registrazione
          semplificata   o   di  autorizzazione,  conformemente  agli
          articoli 20, 21 e 22.».