Art. 34.


                    Proroga in materia di farmaci


  1.  La  disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,
del   decreto-legge   31  dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata fino
al  31  dicembre  2009.  Con  successiva  determinazione dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono
definiti gli aspetti applicativi.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 9 del
          decreto-legge  31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
          previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
          in  materia  finanziaria),  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
             «1.  Gli effetti della facolta' esercitata dalle aziende
          farmaceutiche  in  ordine  alla sospensione della riduzione
          del  5  per  cento  dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma
          796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
          prorogati  fino  al  31  dicembre  2008,  fermo restando il
          rispetto  dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei
          budget  assegnati  alle predette aziende, in coerenza con i
          vincoli  discendenti  dai  tetti  di  spesa stabiliti dalla
          vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al
          periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate
          per  i versamenti finanziari da parte delle singole aziende
          alle  regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta
          lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e
          20  settembre  2008;  le date di scadenza per l'invio degli
          atti  che attestano il versamento alle singole regioni sono
          fissate  al  22  marzo  2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre
          2008.».