Art. 34.
Proroga in materia di farmaci
1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata fino
al 31 dicembre 2009. Con successiva determinazione dell'Agenzia
italiana del farmaco, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono
definiti gli aspetti applicativi.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
«1. Gli effetti della facolta' esercitata dalle aziende
farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione
del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma
796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il
rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei
budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i
vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla
vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al
periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate
per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende
alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta
lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e
20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli
atti che attestano il versamento alle singole regioni sono
fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre
2008.».