(( Art. 34-bis.
Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
1. Al fine di garantire la continuita' dei controlli obbligatori in
materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali puo' conferire al personale medico,
veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008
con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13,
dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, alla scadenza dei rispettivi
contratti, esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale
rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per
il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti della dotazione
finanziaria di cui al comma 2.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel limite
massimo di € 2.709.709 per l'anno 2009 e di € 3.918.252 a
decorrere dall'anno 2010, si provvede quanto ad € 1.246.000 a
decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, quanto ad euro 663.709 per l'anno 2009 e ad euro 1.600.000 a
decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n. 138, e quanto ad euro 800.000 per l'anno 2009 e ad
€ 1.072.252 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1 del
decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire il necessario
adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi
registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonche' per
l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard
quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee,
la pianta organica dell'AIFA e' fissata dal 1° gennaio 2009 nel
numero di 450 unita'.
5. A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei
relativi contratti, l'AIFA non puo' in alcun caso proseguire i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di
lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina
di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' bandire concorsi
pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato
per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una
riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non
di ruolo gia' in servizio presso l'AIFA in forza di contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al fine di valorizzare l'esperienza
professionale maturata dal predetto personale.
7. L'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui ai
commi da 4 a 6 del presente articolo, quantificato in euro
10.056.013,64, e' interamente a carico dell'AIFA ed e' finanziato con
le risorse derivanti dal predetto articolo 48, comma 8, lettera b),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per
la prevenzione dell'influenza aviaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:
«4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede
nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal
fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000
euro.».
- La legge 31 gennaio 1969, n. 13, recante «Modifiche ed
integrazioni all'art. 32 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1969, n. 46.
- Si riporta il testo del comma 402 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi
alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e
le emergenze connesse alle malattie degli animali, il
Ministero della salute e' autorizzato a convertire in
rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale
gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti
attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera
(PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli
obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del
Ministero della salute, previo superamento di un'apposita
prova per l'accertamento di idoneita'.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 24 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007:
«3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei
compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze
straordinarie di carattere sanitario, continua ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico
assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile
2003:
«Art. 3. L'istituto nazionale per le malattie infettive
[Lazzaro Spallanzani] di Roma e l'azienda ospedaliera
[Luigi Sacco] di Milano relativamente alla struttura
organizzativa complessa dedicata alle malattie infettive,
sono autorizzati ad assumere per il periodo di vigenza
dello stato di emergenza, a tempo parziale o a tempo pieno,
in deroga alla normativa vigente di cui al successivo
articolo 4 e secondo un piano approvato dal Ministro della
salute, rispettivamente sino a cinquanta e trenta unita' di
personale medico e paramedico; il Ministero della Salute,
anche in deroga alla normativa vigente di cui al successivo
articolo 4 e' autorizzato ad assumere, per il periodo di
vigenza dello stato di emergenza, sessantatre' unita' di
personale medico all'esito delle procedure concorsuali gia'
disposte.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 3 agosto
2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attivita'
libero-professionale intramuraria e altre norme in materia
sanitaria):
«Art. 2 (Norme in materia di dirigenti del Ministero
della salute rientranti nei profili professionali
sanitari). - 1. I dirigenti del Ministero della salute
rientranti nei profili professionali sanitari, individuati
dall'art. 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995
ed inquadrati dalle medesime lettere in attuazione
dell'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, a decorrere dalla
data di istituzione del ruolo previsto dall'art. 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono inquadrati nel
predetto ruolo, in distinta sezione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 401 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica
al personale impiegato per far fronte alle emergenze
sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996,
n. 532, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.».
- Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica ed al fine di assicurare la necessaria
flessibilita' del bilancio, le autorizzazioni di spesa
direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per
cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali
delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione
non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura
obbligatoria, alle spese in annualita' ed a pagamento
differito, agli stanziamenti indicati nelle tabelle C ed F
della presente legge, nonche' a quelli concernenti i fondi
per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per
gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e
608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono
istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto
capitale da ripartire nel corso della gestione per
provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di
spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale e'
costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti
come risultanti dall'applicazione del primo periodo del
presente comma. La ripartizione del fondo e' disposta con
decreti del Ministro competente, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti per la registrazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n. 138:
«1. Al fine di contrastare le emergenze di salute
pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e
diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti
misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro
6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere
dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca
in base a un programma approvato con decreto del Ministro
della salute, nonche', per quanto di pertinenza dello
Stato, al rimborso delle spese di costituzione
dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli
interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del medesimo,
previa presentazione dei relativi progetti al Ministero
della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21
novembre 2000, n. 335 (Misure per il potenziamento della
sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme
bovina), convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 3:
«Art. 1. - 1. Al fine di elevare la sicurezza dei
consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza
correlate a malattie infettive e diffusive degli animali,
nelle more della riconversione del sistema zootecnico a
parametri etologicamente compatibili, il Ministero della
sanita' intensifica la sorveglianza epidemiologica, in
particolare il sistema di controlli per la encefalopatia
spongiforme bovina, attraverso:
a) un programma di prevenzione totale contro
l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione
al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i
bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai
trenta mesi;
b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e
la piena applicazione delle norme per il benessere degli
animali, mediante l'adozione di specifici programmi
d'intervento, stabilendo compiti, attivita' e apporti
finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli
istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di
ispezione frontaliera;
c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione
degli animali attraverso il potenziamento del sistema di
identificazione e registrazione di cui al decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti
comunitari in materia;
c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale
specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli
ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la
colonna vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore
ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai
comitati scientifici comunitari, in base al principio della
maggior cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di informazione.
1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a
rischio e destinati ad uso non alimentare e' disposta
l'aggiunta di coloranti idonei affinche' sia impedito il
loro uso ai fini zootecnici e alimentari.
1-ter. Il Ministro della sanita' e il Ministro delle
politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente
alle competenti commissioni parlamentari sulle modalita' di
predisposizione e di applicazione delle misure di cui al
comma 1.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte
corrente - dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le
proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della
sanita'.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 e
dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), e successive
modificazioni:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di
accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso.».
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). -
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'art. 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dall'art. 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto
riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina con riferimento alla individuazione dei
contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle
rispettive procedure, rispettano principi di imparzialita'
e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del
medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per
periodi di servizio superiori al triennio nell'arco
dell'ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 35 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale
gia' assegnate agli uffici della Direzione Generale dei
Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non potra' superare il 60 per cento
del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione Generale. Detto personale
conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. A seguito del trasferimento del personale sono
ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono
trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata
la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva
attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi
del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte
con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un
numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale
in posizione di comando dal Ministero della salute,
dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da altre
Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende
sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.».
«8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche' per l'attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai
capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei
Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed
internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca;
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia.».