(( Art. 34-bis.

Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del
           lavoro, della salute e delle politiche sociali


  1. Al fine di garantire la continuita' dei controlli obbligatori in
materia  di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della
salute  e delle politiche sociali puo' conferire al personale medico,
veterinario,  chimico  e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008
con  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato, stipulati ai sensi
dell'articolo  1,  comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244,   dell'articolo   2   della   legge  31  gennaio  1969,  n.  13,
dell'articolo  1,  comma  402,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dell'articolo  24,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3285  del  30 aprile 2003, alla scadenza dei rispettivi
contratti,  esclusivamente  incarichi  di durata massima quinquennale
rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per
il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120,
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  1, comma 401, della
legge   23   dicembre  2005,  n.  266,  nei  limiti  della  dotazione
finanziaria di cui al comma 2.
  2.  Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel limite
massimo  di  € 2.709.709 per l'anno 2009 e di € 3.918.252 a
decorrere  dall'anno  2010,  si provvede quanto ad € 1.246.000 a
decorrere  dall'anno  2009  mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005,
n.  266, quanto ad euro 663.709 per l'anno 2009 e ad euro 1.600.000 a
decorrere  dall'anno  2010  mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa  recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29  marzo  2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio  2004,  n.  138, e quanto ad euro 800.000 per l'anno 2009 e ad
€  1.072.252  a  decorrere  dall'anno  2010  mediante  riduzione
dell'autorizzazione    di   spesa   iscritta   all'articolo   1   del
decreto-legge   21   novembre   2000,   n.   335,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Nell'ambito  del  processo  di  riorganizzazione  della Agenzia
italiana  del  farmaco  (AIFA),  al  fine di consentire il necessario
adeguamento    strutturale    per   l'ottimizzazione   dei   processi
registrativi,   ispettivi   e   di   farmacovigilanza,   nonche'  per
l'armonizzazione   delle   procedure   di  competenza  agli  standard
quantitativi  e  qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee,
la  pianta  organica  dell'AIFA  e'  fissata  dal 1° gennaio 2009 nel
numero di 450 unita'.
  5.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2009,  alla data di scadenza dei
relativi  contratti,  l'AIFA  non  puo'  in  alcun  caso proseguire i
rapporti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa e quelli di
lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina
di  cui  agli  articoli  7,  comma 6, e 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  6.   Nel   triennio   2009-2011,   l'AIFA,   nel   rispetto   della
programmazione  triennale  del fabbisogno e previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' bandire concorsi
pubblici  per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato
per  la  copertura  dei  posti  vacanti  in  pianta organica, con una
riserva  di  posti non superiore al 50 per cento per il personale non
di  ruolo  gia'  in  servizio  presso  l'AIFA  in  forza di contratti
stipulati  ai  sensi  dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre   2003,   n.   326,  al  fine  di  valorizzare  l'esperienza
professionale maturata dal predetto personale.
  7.  L'onere  derivante  dall'attuazione  delle previsioni di cui ai
commi   da  4  a  6  del  presente  articolo,  quantificato  in  euro
10.056.013,64, e' interamente a carico dell'AIFA ed e' finanziato con
le  risorse  derivanti dal predetto articolo 48, comma 8, lettera b),
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo del comma 4-bis dell'art. 1 del
          decreto-legge  1°  ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per
          la  prevenzione  dell'influenza  aviaria),  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:
             «4-bis.  Alle  assunzioni  di cui al comma 4 si provvede
          nell'anno  2006  e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal
          fine  autorizzata  la  spesa  annua  massima  di  5.140.000
          euro.».
             - La legge 31 gennaio 1969, n. 13, recante «Modifiche ed
          integrazioni  all'art.  32  del  testo  unico  delle  leggi
          sanitarie  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n.
          1265,  e  all'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11  febbraio  1961, n. 264» e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1969, n. 46.
             -  Si  riporta  il testo del comma 402 dell'art. 1 della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi
          alla  prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e
          le  emergenze  connesse  alle  malattie  degli  animali, il
          Ministero  della  salute  e'  autorizzato  a  convertire in
          rapporti  di lavoro a tempo determinato di durata triennale
          gli  incarichi  di collaborazione coordinata e continuativa
          conferiti,  ai  sensi  del  decreto-legge 8 agosto 1996, n.
          429,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
          1996,   n.   532,   ai  veterinari,  chimici  e  farmacisti
          attualmente  impegnati  nei  posti di ispezione frontaliera
          (PIF),  negli  uffici  veterinari per gli adempimenti degli
          obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del
          Ministero  della  salute, previo superamento di un'apposita
          prova per l'accertamento di idoneita'.».
             -  Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 24 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007:
             «3.  Il  Ministero  della salute, per l'assolvimento dei
          compiti   istituzionali  e  per  fronteggiare  le  esigenze
          straordinarie   di   carattere   sanitario,   continua   ad
          avvalersi,  fino  al 31 dicembre 2009, del personale medico
          assunto  a  tempo  determinato  ai  sensi dell'articolo 12,
          comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 dell'ordinanza del
          Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile
          2003:
             «Art.  3. L'istituto nazionale per le malattie infettive
          [Lazzaro  Spallanzani]  di  Roma  e  l'azienda  ospedaliera
          [Luigi   Sacco]  di  Milano  relativamente  alla  struttura
          organizzativa  complessa  dedicata alle malattie infettive,
          sono  autorizzati  ad  assumere  per  il periodo di vigenza
          dello stato di emergenza, a tempo parziale o a tempo pieno,
          in  deroga  alla  normativa  vigente  di  cui al successivo
          articolo  4 e secondo un piano approvato dal Ministro della
          salute, rispettivamente sino a cinquanta e trenta unita' di
          personale  medico  e paramedico; il Ministero della Salute,
          anche in deroga alla normativa vigente di cui al successivo
          articolo  4  e'  autorizzato ad assumere, per il periodo di
          vigenza  dello  stato  di emergenza, sessantatre' unita' di
          personale medico all'esito delle procedure concorsuali gia'
          disposte.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge 3 agosto
          2007,   n.   120  (Disposizioni  in  materia  di  attivita'
          libero-professionale  intramuraria e altre norme in materia
          sanitaria):
             «Art.  2  (Norme  in  materia di dirigenti del Ministero
          della   salute   rientranti   nei   profili   professionali
          sanitari). -  1.  I  dirigenti  del  Ministero della salute
          rientranti  nei profili professionali sanitari, individuati
          dall'art.  2,  comma  2,  lettere  b) e c), del decreto del
          Presidente  del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995
          ed   inquadrati   dalle   medesime  lettere  in  attuazione
          dell'art.  18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni, a decorrere dalla
          data  di  istituzione  del  ruolo  previsto dall'art. 1 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  aprile  2004,  n.  108, sono inquadrati nel
          predetto ruolo, in distinta sezione.
             2.   Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
          pubblica.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 401 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
             «401.  La limitazione di cui al comma 187 non si applica
          al  personale  impiegato  per  far  fronte  alle  emergenze
          sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'art. 1,
          comma   1,   del  decreto-legge  8  agosto  1996,  n.  429,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996,
          n.  532,  e  dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1°
          ottobre  2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 novembre 2005, n. 244.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 20 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
             «20.  Per  il  conseguimento  degli obiettivi di finanza
          pubblica   ed   al   fine   di   assicurare  la  necessaria
          flessibilita'  del  bilancio,  le  autorizzazioni  di spesa
          direttamente  regolate  per  legge  sono ridotte del 10 per
          cento.  A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali
          delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
          dei  Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione
          non  si  applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura
          obbligatoria,  alle  spese  in  annualita'  ed  a pagamento
          differito,  agli stanziamenti indicati nelle tabelle C ed F
          della  presente legge, nonche' a quelli concernenti i fondi
          per  i  trasferimenti  correnti alle imprese ed i fondi per
          gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e
          608.  In  ciascuno  stato  di  previsione  della spesa sono
          istituiti  un  fondo  di  parte  corrente  e  uno  di conto
          capitale   da   ripartire  nel  corso  della  gestione  per
          provvedere  ad  eventuali sopravvenute maggiori esigenze di
          spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale e'
          costituita  dal  10  per  cento dei rispettivi stanziamenti
          come  risultanti  dall'applicazione  del  primo periodo del
          presente  comma.  La ripartizione del fondo e' disposta con
          decreti  del  Ministro  competente,  comunicati,  anche con
          evidenze  informatiche,  al Ministero dell'economia e delle
          finanze,  tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche'
          alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla Corte dei
          conti per la registrazione.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 1 del
          decreto-legge  29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per
          fronteggiare   situazioni   di   pericolo   per  la  salute
          pubblica),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26
          maggio 2004, n. 138:
             «1.  Al  fine  di  contrastare  le  emergenze  di salute
          pubblica  legate  prevalentemente alle malattie infettive e
          diffusive  ed  al  bioterrorismo, sono adottate le seguenti
          misure:
              a)  e'  istituito  presso  il Ministero della salute il
          Centro  nazionale  per  la prevenzione e il controllo delle
          malattie  con  analisi  e  gestione dei rischi, previamente
          quelli  legati  alle  malattie  infettive  e diffusive e al
          bioterrorismo,  che opera in coordinamento con le strutture
          regionali  attraverso  convenzioni con l'Istituto superiore
          di  sanita',  con l'Istituto superiore per la prevenzione e
          la   sicurezza   del  lavoro  (ISPESL),  con  gli  Istituti
          zooprofilattici  sperimentali,  con le universita', con gli
          istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e con
          altre  strutture  di  assistenza  e  di ricerca pubbliche e
          private,  nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
          Centro  opera  con  modalita' e in base a programmi annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita'  e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
          spese   per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa  di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
              b)  e'  istituito  un Istituto di riferimento nazionale
          specifico  sulla  genetica  molecolare  e  su altre moderne
          metodiche  di  rilevazione  e  di  diagnosi,  collegato con
          l'Istituto   superiore   di  sanita'  e  altre  istituzioni
          scientifiche  nazionali  ed  internazionali,  con  sede  in
          Milano,  presso  l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
          «Istituto  nazionale  di  genetica molecolare - INGM»; sono
          autorizzate le seguenti spese:
               1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro
          6.508.000  per  l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere
          dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca
          in  base  a un programma approvato con decreto del Ministro
          della  salute,  nonche',  per  quanto  di  pertinenza dello
          Stato,    al   rimborso   delle   spese   di   costituzione
          dell'Istituto medesimo;
               2)  la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli
          interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
          dell'Istituto,  nonche'  per  le attrezzature del medesimo,
          previa  presentazione  dei  relativi  progetti al Ministero
          della salute;
              c)  per  procedere  alla  realizzazione  di progetti di
          ricerca  in  collaborazione  con gli Stati Uniti d'America,
          relativi   alla   acquisizione   di   conoscenze  altamente
          innovative,  al  fine della tutela della salute nei settori
          dell'oncologia,  delle malattie rare e del bioterrorismo e'
          autorizzata  la  spesa  di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
          12.585.000  euro  per  l'anno  2005  e  12.720.000 euro per
          l'anno  2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
          del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21
          novembre  2000,  n.  335 (Misure per il potenziamento della
          sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme
          bovina),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          gennaio 2001, n. 3:
             «Art.  1.  -  1.  Al  fine  di  elevare la sicurezza dei
          consumatori  ed  intervenire  nelle situazioni di emergenza
          correlate  a  malattie infettive e diffusive degli animali,
          nelle  more  della  riconversione  del sistema zootecnico a
          parametri  etologicamente  compatibili,  il Ministero della
          sanita'  intensifica  la  sorveglianza  epidemiologica,  in
          particolare  il  sistema  di controlli per la encefalopatia
          spongiforme bovina, attraverso:
              a)   un   programma   di   prevenzione   totale  contro
          l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione
          al  test  di  diagnosi  rapida  per la malattia, di tutti i
          bovini,  bufalini  e bisonti macellati in eta' superiore ai
          trenta mesi;
              b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e
          la  piena  applicazione  delle norme per il benessere degli
          animali,   mediante   l'adozione   di  specifici  programmi
          d'intervento,   stabilendo  compiti,  attivita'  e  apporti
          finanziari  per  i  centri  di referenza nazionali, per gli
          istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  per  i posti di
          ispezione frontaliera;
              c)  il rafforzamento dei controlli nella movimentazione
          degli  animali  attraverso  il potenziamento del sistema di
          identificazione   e   registrazione   di   cui  al  decreto
          legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  e  ai regolamenti
          comunitari in materia;
              c-bis)   l'aggiornamento   dell'elenco   del  materiale
          specifico  a  rischio  da  rimuovere  nei  bovini  e  negli
          ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la
          colonna  vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore
          ai  dodici  mesi,  tenendo  conto  dei  pareri espressi dai
          comitati scientifici comunitari, in base al principio della
          maggior cautela;
              c-ter) un'adeguata campagna di informazione.
             1-bis.  Per  i  grassi  ottenuti  da  organi specifici a
          rischio  e  destinati  ad  uso  non  alimentare e' disposta
          l'aggiunta  di  coloranti  idonei affinche' sia impedito il
          loro uso ai fini zootecnici e alimentari.
             1-ter.  Il  Ministro  della  sanita' e il Ministro delle
          politiche  agricole e forestali riferiscono tempestivamente
          alle competenti commissioni parlamentari sulle modalita' di
          predisposizione  e  di  applicazione delle misure di cui al
          comma 1.
             2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo,  pari  a  lire  100  miliardi  annui  a decorrere
          dall'anno   2001,  si  provvede  mediante  riduzione  degli
          stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2000-2002,  sull'UPB  7.1.3.3  -  Fondo  speciale  di parte
          corrente  -  dello  stato  di  previsione del Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   2000,   allo  scopo  parzialmente  utilizzando  le
          proiezioni  dell'accantonamento relativo al Ministero della
          sanita'.
             3.   Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  6  dell'art.  7 e
          dell'art.  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle     amministrazioni    pubbliche),    e    successive
          modificazioni:
             «6.   Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire  incarichi  individuali,  con contratti di lavoro
          autonomo,    di   natura   occasionale   o   coordinata   e
          continuativa,   ad  esperti  di  particolare  e  comprovata
          specializzazione   anche  universitaria,  in  presenza  dei
          seguenti presupposti di legittimita':
              a)  l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
          competenze  attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e  deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
          dell'amministrazione conferente;
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato   l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare  le
          risorse umane disponibili al suo interno;
              c)  la  prestazione  deve essere di natura temporanea e
          altamente qualificata;
              d)  devono  essere  preventivamente determinati durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
             Si    prescinde    dal    requisito   della   comprovata
          specializzazione  universitaria  in caso di stipulazione di
          contratti  d'opera  per attivita' che debbano essere svolte
          da  professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
          che  operino  nel  campo  dell'arte, dello spettacolo o dei
          mestieri  artigianali,  ferma  restando  la  necessita'  di
          accertare la maturata esperienza nel settore.
             Il  ricorso  a  contratti di collaborazione coordinata e
          continuativa  per  lo  svolgimento  di funzioni ordinarie o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa  di  responsabilita'  amministrativa per il dirigente
          che   ha   stipulato   i   contratti.  Il  secondo  periodo
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n.  168,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 30
          luglio 2004, n. 191, e' soppresso.».
             «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). -
          1.  Per  le  esigenze  connesse  con  il proprio fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente  con contratti di lavoro subordinato a tempo
          indeterminato   seguendo   le   procedure  di  reclutamento
          previste dall'art. 35.
             2.  Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
          le  amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
          contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di impiego del
          personale  previste  dal  codice  civile  e dalle leggi sui
          rapporti  di  lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
          delle  procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
          competenza    delle    amministrazioni   in   ordine   alla
          individuazione  delle  necessita' organizzative in coerenza
          con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
          contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
          materia  dei  contratti  di lavoro a tempo determinato, dei
          contratti  di  formazione  e  lavoro,  degli altri rapporti
          formativi   e   della   somministrazione   di   lavoro,  in
          applicazione  di  quanto previsto dal decreto legislativo 6
          settembre  2001,  n.  368, dall'art. 3 del decreto-legge 30
          ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   19   dicembre   1984,  n.  863,  dall'art.  16  del
          decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1994, n. 451, dal
          decreto  legislativo  10  settembre 2003, n. 276 per quanto
          riguarda  la  somministrazione  di  lavoro, nonche' da ogni
          successiva  modificazione  o  integrazione  della  relativa
          disciplina   con   riferimento   alla   individuazione  dei
          contingenti  di  personale  utilizzabile.  Non e' possibile
          ricorrere  alla  somministrazione di lavoro per l'esercizio
          di funzioni direttive e dirigenziali.
             3.  Al  fine  di  evitare abusi nell'utilizzo del lavoro
          flessibile,    le    amministrazioni,   nell'ambito   delle
          rispettive  procedure, rispettano principi di imparzialita'
          e  trasparenza  e  non  possono  ricorrere all'utilizzo del
          medesimo  lavoratore  con  piu'  tipologie contrattuali per
          periodi   di   servizio  superiori  al  triennio  nell'arco
          dell'ultimo quinquennio.
             4.   Le   amministrazioni   pubbliche  trasmettono  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica  e  al  Ministero  dell'economia e delle
          finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello
          Stato  le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
          socialmente utili.
             5.   In   ogni   caso,  la  violazione  di  disposizioni
          imperative   riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego  di
          lavoratori,  da  parte delle pubbliche amministrazioni, non
          puo'  comportare  la  costituzione  di rapporti di lavoro a
          tempo    indeterminato    con    le    medesime   pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.   Il   lavoratore   interessato   ha  diritto  al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro   in   violazione  di  disposizioni  imperative.  Le
          amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  recuperare  le somme
          pagate   a   tale   titolo   nei  confronti  dei  dirigenti
          responsabili,  qualora  la  violazione  sia dovuta a dolo o
          colpa  grave.  I  dirigenti che operano in violazione delle
          disposizioni  del presente articolo sono responsabili anche
          ai  sensi  dell'art.  21  del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni   si   terra'   conto  in  sede  di  valutazione
          dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».

             -  Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 35 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
             «4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento  sono  adottate  da ciascuna amministrazione o
          ente   sulla   base   della  programmazione  triennale  del
          fabbisogno  di  personale  deliberata ai sensi dell'art. 39
          della   legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie, ivi
          compresa  l'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo dei
          segretari  comunali  e  provinciali,  gli enti pubblici non
          economici  e  gli  enti  di ricerca, con organico superiore
          alle  200  unita',  l'avvio  delle procedure concorsuali e'
          subordinato   all'emanazione   di   apposito   decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare su
          proposta  del Ministro per la funzione pubblica di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
             -  Si  riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 48 del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
             «7.  Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
          salute  sono  trasferite all'Agenzia le unita' di personale
          gia'  assegnate  agli  uffici  della Direzione Generale dei
          Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
          cui   competenze   transitano  alla  medesima  Agenzia.  Il
          personale  trasferito  non  potra' superare il 60 per cento
          del  personale  in servizio alla data del 30 settembre 2003
          presso   la  stessa  Direzione  Generale.  Detto  personale
          conserva   il   trattamento   giuridico   ed  economico  in
          godimento.  A  seguito del trasferimento del personale sono
          ridotte  in  maniera  corrispondente le dotazioni organiche
          del  Ministero  della  salute  e  le  relative risorse sono
          trasferite  all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
          organiche  non possono essere reintegrate. Resta confermata
          la  collocazione  nel comparto di contrattazione collettiva
          attualmente  previsto  per il personale trasferito ai sensi
          del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
          particolari  e  motivate  esigenze, cui non puo' far fronte
          con  personale  in  servizio,  e  nei  limiti delle proprie
          disponibilita'  finanziarie,  personale tecnico o altamente
          qualificato,  con  contratti a tempo determinato di diritto
          privato.  L'Agenzia  puo'  altresi' avvalersi, nei medesimi
          limiti  di  disponibilita'  finanziaria,  e comunque per un
          numero  non  superiore  a 40 unita', ai sensi dell'art. 17,
          comma  14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale
          in   posizione  di  comando  dal  Ministero  della  salute,
          dall'Istituto   Superiore  di  sanita',  nonche'  da  altre
          Amministrazioni  dello  Stato, dalle Regioni, dalle Aziende
          sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.».
             «8.  Agli  oneri  relativi  al  personale, alle spese di
          funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
          dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
          2,    nonche'    per    l'attuazione   del   programma   di
          farmacovigilanza  attiva di cui al comma 19, lettera b), si
          fa fronte:
              a)  mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  dai
          capitoli  3001,  3002,  3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
          3430  e  3431  dello  stato  di  previsione della spesa del
          Ministero della salute;
              b)  mediante  le  entrate derivanti dalla maggiorazione
          del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12,
          della   legge   29  dicembre  1990,  n.  407  e  successive
          modificazioni;
              c)  mediante  eventuali introiti derivanti da contratti
          stipulati  con  l'Agenzia  europea  per  la Valutazione dei
          Medicinali  (EMEA)  e  con  altri  organismi  nazionali  ed
          internazionali     per     prestazioni    di    consulenza,
          collaborazione, assistenza e ricerca;
              c-bis)   mediante   eventuali   introiti  derivanti  da
          contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
          consulenza,     collaborazione,     assistenza,    ricerca,
          aggiornamento,   formazione   agli   operatori  sanitari  e
          attivita'   editoriali,   destinati   a   contribuire  alle
          iniziative  e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
          privato  finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
          settori  strategici  del farmaco di cui alla lettera g) del
          comma  5,  ferma  restando  la  natura di ente pubblico non
          economico dell'Agenzia.».