(( Art. 34-bis. Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1. Al fine di garantire la continuita' dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali puo' conferire al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, alla scadenza dei rispettivi contratti, esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 2. 2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di € 2.709.709 per l'anno 2009 e di € 3.918.252 a decorrere dall'anno 2010, si provvede quanto ad € 1.246.000 a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 663.709 per l'anno 2009 e ad euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e quanto ad euro 800.000 per l'anno 2009 e ad € 1.072.252 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonche' per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA e' fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unita'. 5. A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l'AIFA non puo' in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 6. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo gia' in servizio presso l'AIFA in forza di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto personale. 7. L'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 4 a 6 del presente articolo, quantificato in euro 10.056.013,64, e' interamente a carico dell'AIFA ed e' finanziato con le risorse derivanti dal predetto articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244: «4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.». - La legge 31 gennaio 1969, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1969, n. 46. - Si riporta il testo del comma 402 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute e' autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneita'.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 24 del gia' citato decreto-legge n. 248 del 2007: «3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.». - Si riporta il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003: «Art. 3. L'istituto nazionale per le malattie infettive [Lazzaro Spallanzani] di Roma e l'azienda ospedaliera [Luigi Sacco] di Milano relativamente alla struttura organizzativa complessa dedicata alle malattie infettive, sono autorizzati ad assumere per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, a tempo parziale o a tempo pieno, in deroga alla normativa vigente di cui al successivo articolo 4 e secondo un piano approvato dal Ministro della salute, rispettivamente sino a cinquanta e trenta unita' di personale medico e paramedico; il Ministero della Salute, anche in deroga alla normativa vigente di cui al successivo articolo 4 e' autorizzato ad assumere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, sessantatre' unita' di personale medico all'esito delle procedure concorsuali gia' disposte.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria): «Art. 2 (Norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari). - 1. I dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, individuati dall'art. 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995 ed inquadrati dalle medesime lettere in attuazione dell'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di istituzione del ruolo previsto dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo del comma 401 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005: «401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.». - Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005: «20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualita' ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle tabelle C ed F della presente legge, nonche' a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138: «1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure: a) e' istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, e' autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006; b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono autorizzate le seguenti spese: 1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonche', per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo; 2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute; c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e' autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335 (Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3: «Art. 1. - 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, il Ministero della sanita' intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso: a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai trenta mesi; b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attivita' e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia; c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela; c-ter) un'adeguata campagna di informazione. 1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare e' disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinche' sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari. 1-ter. Il Ministro della sanita' e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti commissioni parlamentari sulle modalita' di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 e dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso.». «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. 4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 35 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». - Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: «7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale gia' assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potra' superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.». «8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonche' per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte: a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute; b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni; c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca; c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attivita' editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia.».