(( Art. 35.


        Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni
                 in materia di lavoro e di biobanche


  1.  Limitatamente  agli  enti  di  ricerca,  le disposizioni di cui
all'articolo  7,  comma  6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nel  testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24
dicembre  2007,  n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, non si applicano
fino al 30 giugno 2009.
  2.   Il   secondo   periodo  del  comma  14  dell'articolo  66  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppresso.
  3.  Con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze   e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, sono
definite  le modalita' applicative delle disposizioni di cui al comma
14  dell'articolo  66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
come  modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire
che,  al  fine di garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni
del  personale  cessato  e  di  quello neo assunto, nella definizione
delle  economie  delle  cessazioni  non  si  tiene conto del maturato
economico.
  4.  Il  personale  ex  CONI,  transitato alle dipendenze della CONI
Servizi  S.p.a., per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in
servizio   presso  le  federazioni  sportive  nazionali,  permane  in
servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.
  5.   Nelle   parole   «esercizio   diretto  di  attivita'  sportive
dilettantistiche»  contenute  nell'articolo  67, comma 1, lettera m),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  sono  ricomprese  la  formazione,  la  didattica,  la
preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica.
  6.  Alle  federazioni sportive nazionali, alle discipline associate
ed  agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica
quanto  previsto  dall'articolo  67,  comma  1,  lettera  m), secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
successive  modificazioni,  e  dall'articolo 61, comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
  7.  All'onere  derivante  dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2
milioni  di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010
e  2,4  milioni  di euro a decorrere dal 2011, si provvede per l'anno
2009  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento iscritto
nel  Fondo  per  interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo
di  cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 luglio 2008, n.
126,  come  rideterminato  ai  sensi  dell'articolo  60, comma 8, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 133, e successive modificazioni. A
decorrere  dall'anno  2011  si  provvede quanto a 1,2 milioni di euro
mediante   corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte
corrente   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale  2009-2011,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo  Ministero,  e  quanto a 1,2
milioni  di euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo
speciale  di  parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  8.   Ai  fini  della  liquidazione  o  della  ricostituzione  delle
prestazioni  previdenziali  ed assistenziali collegate al reddito, il
reddito  di  riferimento  e' quello conseguito dal beneficiario e dal
coniuge  nell'anno  solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed
ha  valore  per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30
giugno dell'anno successivo.
  9.  In  sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di
riferimento   e'   quello  dell'anno  in  corso,  dichiarato  in  via
presuntiva.
  10.  Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da
lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in
Italia,  anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto
dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  conseguiti  nello
stesso anno di riferimento della prestazione.
  11.  Per  consentire  agli enti previdenziali erogatori di rilevare
annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate
al  reddito  sono  tenuti  ad  effettuare  la  comunicazione dei dati
reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
  12.  Ai  soggetti che omettono la presentazione della comunicazione
dei  dati  reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso
da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di
trenta   giorni   dal   ricevimento   dello   stesso,  viene  sospesa
l'erogazione  della  prestazione  collegata  al reddito a partire dal
rateo del mese di ottobre.
  13.   In   caso  di  presentazione  della  comunicazione  dei  dati
reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva
comunicazione,  la  prestazione sospesa e' ripristinata a partire dal
mese   successivo   con   erogazione   degli  arretrati.  Qualora  la
presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui
al  periodo  precedente non si da' luogo alla corresponsione di alcun
arretrato.
  14.  Il  termine  di  cui  all'articolo 10, comma 3, della legge 21
ottobre  2005,  n.  219,  per  la  predisposizione,  con  decreto del
Ministro  del  lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo
accordo  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete
nazionale  di  banche  per la conservazione di cordoni ombelicali, e'
differito  al  31  dicembre  2009.  A  tal  fine  sono autorizzati la
raccolta,  la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da
parte  di  strutture  pubbliche  e  di  quelle  individuate  ai sensi
dell'articolo  23  della  predetta  legge  n.  219 del 2005 e in base
all'accordo  del  10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  227  del  30  settembre  2003,  autorizzate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale
trapianti e il Centro nazionale sangue.
  15.  L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e successive modificazioni, e' abrogato.
  16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al
comma  4,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso,
entro  trenta  giorni  dal  rientro,  il  militare  ha  diritto  alla
ricostruzione  di  carriera,  anche  con  eventuale  collocamento  in
posizione  di  soprannumero.  La  ricostruzione  di  carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo
dei  militari  promossi  che  lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai
fini  del  posizionamento  in  ruolo,  il  dipendente e' collocato in
posizione  immediatamente  antecedente  a  quella conseguita dal pari
grado  promosso  che  ha  ottenuto  il  miglior  posizionamento nella
graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per
il  conseguimento  del  grado  vertice  il  militare e' sottoposto al
giudizio della Commissione superiore di avanzamento». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Per  il testo del comma 6 dell'art. 7 del gia' citato
          decreto  legislativo  n.  165  del 2001, si veda nelle note
          all'art. 34-bis.
             -  Si  riporta  il  testo del comma 76 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «76.  Al  comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30
          marzo   2001,   n.   165,   le  parole:  “di  provata
          competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di
          particolare       e       comprovata       specializzazione
          universitaria''.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 46 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «1.  Il  comma  6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165,  come modificato dal decreto-legge 4
          luglio  2006,  n. 233, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3,
          comma  76,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi'
          sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire  incarichi  individuali,  con contratti di lavoro
          autonomo,    di   natura   occasionale   o   coordinata   e
          continuativa,   ad  esperti  di  particolare  e  comprovata
          specializzazione   anche  universitaria,  in  presenza  dei
          seguenti presupposti di legittimita':
              a)  l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
          competenze  attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e  deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
          dell'amministrazione conferente;
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato   l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare  le
          risorse umane disponibili al suo interno;
              c)  la  prestazione  deve essere di natura temporanea e
          altamente qualificata;
              d)  devono  essere  preventivamente determinati durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
             Si    prescinde    dal    requisito   della   comprovata
          specializzazione  universitaria  in caso di stipulazione di
          contratti  d'opera  per attivita' che debbano essere svolte
          da  professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
          che  operino  nel  campo  dell'arte, dello spettacolo o dei
          mestieri  artigianali,  ferma  restando  la  necessita'  di
          accertare la maturata esperienza nel settore.
             Il  ricorso  a  contratti di collaborazione coordinata e
          continuativa  per  lo  svolgimento  di funzioni ordinarie o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa  di  responsabilita'  amministrativa per il dirigente
          che  ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
          1,  comma  9,  del  decreto-legge  12  luglio 2004, n. 168,
          convertito,  con  modificazioni, dallalegge 30 luglio 2004,
          n. 191, e' soppresso».
             - Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 66 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «14.  Per  il  triennio  2010-2012  gli  enti di ricerca
          possono   procedere,  previo  effettivo  svolgimento  delle
          procedure  di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
          indeterminato  nei  limiti  di  cui  all'art. 1, comma 643,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
             -  Il  decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138 (Interventi
          urgenti  in  materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di
          contenimento  della  spesa  farmaceutica  e per il sostegno
          dell'economia  anche  nelle aree svantaggiate), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n.
          158.
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 67 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  (Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi), e successive modificazioni:
             «1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
          capitale  ovvero  se  non sono conseguiti nell'esercizio di
          arti  e  professioni o di imprese commerciali o da societa'
          in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne' in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
              a)  le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
          di  terreni,  o  l'esecuzione  di  opere  intese a renderli
          edificabili,  e  la successiva vendita, anche parziale, dei
          terreni e degli edifici;
              b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
          di  cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
          le  unita'  immobiliari urbane che per la maggior parte del
          periodo  intercorso  tra  l'acquisto  o la costruzione e la
          cessione  sono  state  adibite ad abitazione principale del
          cedente  o  dei  suoi  familiari, nonche', in ogni caso, le
          plusvalenze  realizzate  a  seguito  di  cessioni  a titolo
          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento  della  cessione.  In  caso  di  cessione  a titolo
          oneroso  di  immobili  ricevuti  per donazione, il predetto
          periodo  di  cinque  anni decorre dalla data di acquisto da
          parte del donante;
              c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
          di   partecipazioni  qualificate  la  cessione  di  azioni,
          diverse   dalle  azioni  di  risparmio,  e  di  ogni  altra
          partecipazione  al capitale od al patrimonio delle societa'
          di  cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
          3,  lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
          lettere  a),  b)  e  d),  nonche'  la cessione di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,  i  diritti o
          titoli    ceduti   rappresentino,   complessivamente,   una
          percentuale  di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
          ordinaria  superiore  al  2  o  al  20 per cento ovvero una
          partecipazione  al capitale od al patrimonio superiore al 5
          o  al  25  per  cento,  secondo  che  si  tratti  di titoli
          negoziati    in    mercati   regolamentati   o   di   altre
          partecipazioni.  Per  i  diritti  o  titoli  attraverso cui
          possono  essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette  partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
          e  di  partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
          le  cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
          nei  confronti  di  soggetti  diversi. Tale disposizione si
          applica  dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
          diritti  posseduti rappresentano una percentuale di diritti
          di  voto  o  di  partecipazione  superiore alle percentuali
          suindicate.  Sono  assimilate  alle plusvalenze di cui alla
          presente lettera quelle realizzate mediante:
               1)  cessione  di  strumenti  finanziari  di  cui  alla
          lettera   a)   del   comma   2   dell'art.  44  quando  non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio;
               2)  cessione  dei contratti di cui all'art. 109, comma
          9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore
          al  5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
          netto  contabile  risultante dall'ultimo bilancio approvato
          prima  della  data  di stipula del contratto secondo che si
          tratti  di  societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
          regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
          realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
          associanti  non  residenti che non soddisfano le condizioni
          di  cui  all'art.  44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
          l'assimilazione    opera    a    prescindere   dal   valore
          dell'apporto;
               3)  cessione dei contratti di cui al numero precedente
          qualora  il  valore  dell'apporto  sia  superiore al 25 per
          cento  dell'ammontare  dei beni dell'associante determinati
          in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
          del citato testo unico;
              c-bis)  le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
          sensi  della  lettera  c),  realizzate  mediante cessione a
          titolo  oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
          capitale  o  al  patrimonio  di societa' di cui all'art. 5,
          escluse  le  associazioni  di cui al comma 3, lettera c), e
          dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  nonche' di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni.  Sono  assimilate  alle  plusvalenze di cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante:
               1)  cessione  dei contratti di cui all'art. 109, comma
          9,  lettera  b),  qualora  il  valore  dell'apporto sia non
          superiore  al  5 per cento o al 25 per cento del valore del
          patrimonio  netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che  si  tratti  di societa' i cui titoli sono negoziati in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
               2)   cessione   dei  contratti  di  cui  alla  lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al  25  per  cento  dell'ammontare dei beni dell'associante
          determinati  in base alle disposizioni previste dal comma 2
          dell'art. 47;
              c-ter)  le  plusvalenze,  diverse da quelle di cui alle
          lettere  c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso  ovvero  rimborso  di titoli non rappresentativi di
          merci,  di  certificati di massa, di valute estere, oggetto
          di  cessione  a  termine  o  rivenienti da depositi o conti
          correnti,  di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
          grezzo   o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad
          organismi    d'investimento    collettivo.   Agli   effetti
          dell'applicazione   della  presente  lettera  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso anche il prelievo delle valute
          estere dal deposito o conto corrente;
              c-quater)  i redditi, diversi da quelli precedentemente
          indicati,  comunque  realizzati  mediante  rapporti  da cui
          deriva  il  diritto  o  l'obbligo di cedere od acquistare a
          termine  strumenti  finanziari,  valute, metalli preziosi o
          merci  ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
          pagamenti  collegati  a  tassi di interesse, a quotazioni o
          valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute  estere,  di
          metalli  preziosi  o  di merci e ad ogni altro parametro di
          natura  finanziaria.  Agli  effetti dell'applicazione della
          presente  lettera  sono  considerati  strumenti  finanziari
          anche i predetti rapporti;
              c-quinquies)  le plusvalenze ed altri proventi, diversi
          da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di rapporti
          produttivi  di  redditi  di  capitale e mediante cessione a
          titolo  oneroso  ovvero  rimborso di crediti pecuniari o di
          strumenti  finanziari,  nonche'  quelli realizzati mediante
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
          differenziali  positivi  e  negativi  in  dipendenza  di un
          evento incerto;
              d)  le  vincite  delle lotterie, dei concorsi a premio,
          dei  giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
          i  premi  derivanti  da  prove  di  abilita'  o dalla sorte
          nonche'  quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali;
              e)  i  redditi  di  natura  fondiaria non determinabili
          catastalmente,  compresi quelli dei terreni dati in affitto
          per usi non agricoli;
              f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
              g)  i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
          opere  dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
          formule  e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
          campo  industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53;
              h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
          dalla   sublocazione   di   beni   immobili,  dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
          concessione   in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e  la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore  non  si considerano fatti nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale  le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
          reddito complessivo come redditi diversi;
              h-bis)  le plusvalenze realizzate in caso di successiva
          cessione,  anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
          dell'art. 58;
              i)  i  redditi  derivanti  da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente;
              l)  i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
          non  esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
          di fare, non fare o permettere;
              m)  le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
          spesa,  i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
          ed  ai  collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
          professionale   da   parte   di   cori,  bande  musicali  e
          filodrammatiche  che perseguono finalita' dilettantistiche,
          e   quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di  attivita'
          sportive   dilettantistiche  dal  CONI,  dalle  Federazioni
          sportive  nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione
          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
          persegua  finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
          sia  riconosciuto.  Tale  disposizione  si applica anche ai
          rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa di
          carattere    amministrativo-gestionale    di   natura   non
          professionale  resi  in  favore  di societa' e associazioni
          sportive dilettantistiche;
              n)    le    plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
          ricorrono  i  presupposti di tassazione di cui alle lettere
          precedenti.
             1-bis.  Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
          c-bis)  e  c-ter)  del  comma  1, si considerano cedute per
          prime   le   partecipazioni,   i   titoli,   gli  strumenti
          finanziari,  i  contratti, i certificati e diritti, nonche'
          le  valute  ed  i  metalli  preziosi acquisiti in data piu'
          recente;  in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
          cui  alla  lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
          per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
          recente.
             1-ter.  Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
          oneroso  di  valute  estere  rivenienti da depositi e conti
          correnti  concorrono  a formare il reddito a condizione che
          nel  periodo  d'imposta  la  giacenza  dei depositi e conti
          correnti  complessivamente  intrattenuti  dal contribuente,
          calcolata  secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
          di  riferimento  sia  superiore a cento milioni di lire per
          almeno sette giorni lavorativi continui.
             1-quater.  Fra  le  plusvalenze  e i redditi di cui alle
          lettere  c-ter),  c-quater)  e  c-quinquies) si comprendono
          anche  quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
          attivita'   finanziarie   o   dei  rapporti  ivi  indicati,
          sottoscritti  all'emissione  o  comunque  non acquistati da
          terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 61 del
          decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
          delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e mercato del
          lavoro,  di  cui  alla legge  14  febbraio  2003, n. 30), e
          successive modificazioni:
             «3.  Sono escluse dal campo di applicazione del presente
          capo  le  professioni  intellettuali  per l'esercizio delle
          quali   e'   necessaria   l'iscrizione   in  appositi  albi
          professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  legislativo,  nonche'  i  rapporti  e le
          attivita'   di  collaborazione  coordinata  e  continuativa
          comunque  rese  e utilizzate a fini istituzionali in favore
          delle  associazioni  e  societa'  sportive dilettantistiche
          affiliate   alle   federazioni   sportive  nazionali,  alle
          discipline  sportive  associate  e  agli enti di promozione
          sportiva  riconosciute  dal  C.O.N.I.,  come  individuate e
          disciplinate  dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
          289.  Sono  altresi'  esclusi dal campo di applicazione del
          presente  capo i componenti degli organi di amministrazione
          e  controllo  delle  societa'  e i partecipanti a collegi e
          commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
          vecchiaia.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza  pubblica  ),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307:
             «5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

             - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 63 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «10.   Al   fine  di  garantire  le  necessarie  risorse
          finanziarie  a  carico  del bilancio dello Stato occorrenti
          per  i  rinnovi  contrattuali e gli adeguamenti retributivi
          del  personale  delle  amministrazioni  statali nonche' per
          l'attuazione  delle misure di cui all'art. 78, il Fondo per
          interventi   strutturali   di  politica  economica  di  cui
          all'art.  10,  comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
          n.  282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27
          dicembre  2004,  n.  307,  e' integrato dell'importo di 500
          milioni  di  euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro
          per  gli  anni  2009  e  2010  e di 2.310 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2011.  Il  predetto Fondo e' altresi'
          incrementato,  a  valere, per quanto attiene all'anno 2008,
          sulla   quota   delle   maggiori  entrate  derivanti  dalle
          modifiche  normative  previste  dagli  articoli 81 e 82 del
          presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro
          per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7
          milioni  di  euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per
          l'anno  2011  e  25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2012.  La dotazione del fondo per interventi strutturali di
          politica  economica,  di  cui  all'art.  10,  comma  5, del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre 2004, n. 307, e'
          ulteriormente  incrementata  di  330  milioni  di  euro per
          l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e
          2011.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4 dell'art. 5 del
          decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti
          per  salvaguardare  il  potere di acquisto delle famiglie),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
          n. 126:
             «4.    Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
          milioni  di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
             -  Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 60 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008:
             «8.   Il   fondo   di  cui  all'art.  5,  comma  4,  del
          decreto-legge  27  maggio  2008, n. 93, e' integrato di 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009, 300 milioni di euro per
          ciascuno  degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro
          delle   dotazioni   finanziarie  dei  programmi  di  spesa.
          L'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 5, comma 4, del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  luglio 2008, n. 126, come
          rideterminata  ai  sensi  del  presente  comma,  e' ridotta
          dell'importo  di  6  milioni di euro per l'anno 2008, di 12
          milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per
          l'anno 2010.».
             -  Si  riportano  i  testi  dell'art.  10,  comma  3,  e
          dell'art.  23  della  legge  21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova
          disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
          nazionale degli emoderivati):
             «3.  Entro  nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro della salute, con proprio
          decreto,  predispone  un  progetto per l'istituzione di una
          rete  nazionale  di  banche per la conservazione di cordoni
          ombelicali  ai fini di trapianto, nonche' programmi annuali
          di  sviluppo  delle  relative  attivita',  individuando  le
          strutture  trasfusionali  pubbliche  e private idonee sulla
          base di specifici accreditamenti.».
             «Art.  23  (Strutture  equiparate). - 1. Le disposizioni
          della  presente  legge  si  applicano  anche alle strutture
          trasfusionali    degli    istituti    e    delle   cliniche
          universitarie,   degli   istituti   ed  enti  ecclesiastici
          classificati   che   esercitano  l'assistenza  ospedaliera,
          dell'ospedale    Galliera   di   Genova,   degli   ospedali
          dell'Ordine   Mauriziano   di  Torino,  degli  istituti  di
          ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  e al servizio
          trasfusionale militare.
             2.  Per  il personale delle strutture di cui al comma 1,
          ad eccezione del personale della sanita' militare, vigono i
          criteri  di  equiparazione  di  cui al decreto del Ministro
          della  sanita'  27  gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  27  del  30  gennaio  1976, e al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20  dicembre 1979, n. 761, e
          successive modificazioni.».
             -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  4-septies  del
          decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
          materia  di  monitoraggio  e  trasparenza dei meccanismi di
          allocazione   della  spesa  pubblica,  nonche'  in  materia
          fiscale   e   di   proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  agosto 2008, n. 129, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «Art.   4-septies  (Disposizioni  relative  alla  Scuola
          superiore  dell'economia  e  delle finanze). - 1. La Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
          la  partecipazione  a societa' e consorzi ne' partecipare a
          societa'  e  consorzi  gia' costituiti. Conseguentemente le
          partecipazioni  societarie  detenute dalla Scuola superiore
          dell'economia  e  delle  finanze  alla  data  di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          trasferite  a  titolo gratuito al Ministero dell'economia e
          delle finanze - Dipartimento del tesoro.
             2.  Il  ruolo dei professori ordinari di cui all'art. 5,
          comma  5,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro
          delle  finanze  28  settembre  2000,  n. 301, e' soppresso.
          L'art.  19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          nonche'  i  commi  4-bis  e  5-bis  dell'art.  5 del citato
          decreto  ministeriale  28  settembre  2000,  n.  301,  sono
          abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
          puo'   continuare   ad   avvalersi   di  personale  docente
          collocato,   per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni
          eventualmente   rinnovabile,   in   posizione  di  comando,
          aspettativa o fuori ruolo.
             3. All'art. 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18
          ottobre   2001,   n.   383,   dopo   le   parole:   «previa
          autorizzazione,» sono inserite le seguenti: «per un periodo
          non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,».
             4.  I  professori  ordinari  inquadrati nel ruolo di cui
          all'art.  5,  comma  5,  del citato decreto ministeriale 28
          settembre  2000,  n.  301,  ed  i  ricercatori della Scuola
          superiore  dell'economia  e  delle finanze in servizio alla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente   decreto  sono  inseriti  in  appositi  ruoli  ad
          esaurimento.  Qualora essi esercitino il diritto di opzione
          per   il   rientro   nei  ruoli  delle  amministrazioni  di
          provenienza,  anche  ad  ordinamento  militare,  le risorse
          finanziarie  per la corresponsione del relativo trattamento
          retributivo   sono   trasferite   dalla   Scuola  superiore
          dell'economia    e    delle   finanze   all'amministrazione
          interessata.  In tal caso, entro trenta giorni dal rientro,
          il  militare  ha  diritto  alla  ricostruzione di carriera,
          anche   con   eventuale   collocamento   in   posizione  di
          soprannumero.   La   ricostruzione   di   carriera  avviene
          conferendo   le   promozioni   con   la  stessa  decorrenza
          attribuita  al  primo  dei militari promossi che lo seguiva
          nel  ruolo  di  provenienza.  Ai fini del posizionamento in
          ruolo,    il   dipendente   e'   collocato   in   posizione
          immediatamente  antecedente  a  quella  conseguita dal pari
          grado  promosso  che  ha ottenuto il miglior posizionamento
          nella  graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
          provenienza.  Per  il  conseguimento  del  grado vertice il
          militare   e'  sottoposto  al  giudizio  della  Commissione
          superiore di avanzamento.
             5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto, il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301,
          e' adeguato alle disposizioni del presente articolo.».