(( Art. 35.
Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni
in materia di lavoro e di biobanche
1. Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano
fino al 30 giugno 2009.
2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppresso.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definite le modalita' applicative delle disposizioni di cui al comma
14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire
che, al fine di garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni
del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione
delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato
economico.
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI
Servizi S.p.a., per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in
servizio presso le federazioni sportive nazionali, permane in
servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.
5. Nelle parole «esercizio diretto di attivita' sportive
dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la
preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica.
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate
ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica
quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010
e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede per l'anno
2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo
di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A
decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 1,2
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo
speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il
reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal
coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed
ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30
giugno dell'anno successivo.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di
riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via
presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da
lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in
Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto
dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello
stesso anno di riferimento della prestazione.
11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare
annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate
al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati
reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione
dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso
da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di
trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa
l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal
rateo del mese di ottobre.
13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati
reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva
comunicazione, la prestazione sospesa e' ripristinata a partire dal
mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la
presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui
al periodo precedente non si da' luogo alla corresponsione di alcun
arretrato.
14. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21
ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo
accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete
nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, e'
differito al 31 dicembre 2009. A tal fine sono autorizzati la
raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da
parte di strutture pubbliche e di quelle individuate ai sensi
dell'articolo 23 della predetta legge n. 219 del 2005 e in base
all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale
trapianti e il Centro nazionale sangue.
15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e successive modificazioni, e' abrogato.
16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al
comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso,
entro trenta giorni dal rientro, il militare ha diritto alla
ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in
posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo
dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai
fini del posizionamento in ruolo, il dipendente e' collocato in
posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella
graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per
il conseguimento del grado vertice il militare e' sottoposto al
giudizio della Commissione superiore di avanzamento». ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 7 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
all'art. 34-bis.
- Si riporta il testo del comma 76 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«76. Al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: “di provata
competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di
particolare e comprovata specializzazione
universitaria''.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 46 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«1. Il comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4
luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3,
comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi'
sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di
accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 66 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca
possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nei limiti di cui all'art. 1, comma 643,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n.
158.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), e successive modificazioni:
«1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore
al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato
prima della data di stipula del contratto secondo che si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni
di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'art. 58;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 61 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e
successive modificazioni:
«3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica ),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 63 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«10. Al fine di garantire le necessarie risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti
per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi
del personale delle amministrazioni statali nonche' per
l'attuazione delle misure di cui all'art. 78, il Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500
milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro
per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi'
incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008,
sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle
modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del
presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro
per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7
milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per
l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e
2011.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 60 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008:
«8. Il fondo di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100
milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro
delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come
rideterminata ai sensi del presente comma, e' ridotta
dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12
milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2010.».
- Si riportano i testi dell'art. 10, comma 3, e
dell'art. 23 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova
disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati):
«3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della salute, con proprio
decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una
rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni
ombelicali ai fini di trapianto, nonche' programmi annuali
di sviluppo delle relative attivita', individuando le
strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla
base di specifici accreditamenti.».
«Art. 23 (Strutture equiparate). - 1. Le disposizioni
della presente legge si applicano anche alle strutture
trasfusionali degli istituti e delle cliniche
universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici
classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera,
dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali
dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio
trasfusionale militare.
2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1,
ad eccezione del personale della sanita' militare, vigono i
criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro
della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-septies del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-septies (Disposizioni relative alla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze). - 1. La Scuola
superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare a
societa' e consorzi gia' costituiti. Conseguentemente le
partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'art. 5,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e' soppresso.
L'art. 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonche' i commi 4-bis e 5-bis dell'art. 5 del citato
decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono
abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
puo' continuare ad avvalersi di personale docente
collocato, per un periodo non superiore a tre anni
eventualmente rinnovabile, in posizione di comando,
aspettativa o fuori ruolo.
3. All'art. 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «previa
autorizzazione,» sono inserite le seguenti: «per un periodo
non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,».
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28
settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione
per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di
provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse
finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento
retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze all'amministrazione
interessata. In tal caso, entro trenta giorni dal rientro,
il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera,
anche con eventuale collocamento in posizione di
soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva
nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in
ruolo, il dipendente e' collocato in posizione
immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il
militare e' sottoposto al giudizio della Commissione
superiore di avanzamento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301,
e' adeguato alle disposizioni del presente articolo.».