Art. 30
Direzione, struttura e dotazioni organiche
1. Ciascun Ufficio tecnico territoriale (UTT) e' retto da un
ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente in
qualita' di direttore e dipende, in relazione alla specifica
competenza, da una delle direzioni del Segretariato generale o dalla
Direzione generale di commissariato e di servizi generali,
rispettivamente secondo quanto stabilito dalle allegate tabelle da
"A" a "E", facenti parte integrante del presente decreto.
2. Gli Uffici tecnici territoriali si articolano in una direzione e
in un servizio amministrativo, anche operanti in sedi distaccate.
3. Agli Uffici tecnici territoriali sono destinati ufficiali,
sottufficiali e dipendenti civili, secondo le dotazioni organiche
riportate, per ciascuno di essi, nelle tabelle di cui al comma 1.