Art. 31
Compiti
1. Gli Uffici tecnici territoriali curano l'attuazione di programmi
e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti,
mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale e estera, le
attivita' tecnico-amministrative relative all'impostazione,
all'esecuzione e al controllo dei contratti loro assegnati, nonche'
quelle riguardanti gli ambiti della qualita' e dei costi aziendali
dei fornitori.
2. In applicazione di direttive e istruzioni emanate dalle
direzioni del Segretariato generale o dalla Direzione generale
sovraordinata, gli Uffici tecnici territoriali:
a) concorrono nelle attivita' afferenti l'assicurazione di
qualita', l'analisi dei costi aziendali e gli accertamenti di
congruita' tecnico-economica delle offerte;
b) curano la gestione tecnico-amministrativa dei contratti di cui
al comma 1 e di quelli relativi al soddisfacimento delle proprie
esigenze funzionali.
3. Gli Uffici tecnici territoriali, tenuto conto della dislocazione
territoriale e delle materie di competenza, svolgono i compiti sopra
specificati anche per conto delle altre direzioni del Segretariato
generale e delle altre direzioni generali.