Art. 32
Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. L'adeguamento della struttura organizzativa e dell'organico
degli Uffici tecnici territoriali a quanto disposto dagli articoli 30
e 31 e dalle tabelle da "A" a "E" e' attuato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I piani di reimpiego del personale civile degli Uffici tecnici
territoriali sono adottati d'intesa con le organizzazioni sindacali
rappresentative.