Art. 31 
 
                        Esercizi commerciali 
 
  1. In materia di esercizi commerciali,  all'articolo  3,  comma  1,
lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono  soppresse
le parole: «in via sperimentale» e dopo  le  parole  «dell'esercizio»
sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli  elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte». 
  2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia
di concorrenza, liberta' di  stabilimento  e  libera  prestazione  di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei
lavoratori, dell'ambiente, (( ivi incluso l'ambiente urbano )), e dei
beni culturali. Le Regioni  e  gli  enti  locali  adeguano  i  propri
ordinamenti alle prescrizioni del  presente  comma  entro  90  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante  "Disposizioni
          urgenti  per  il  rilancio  economico  e  sociale,  per  il
          contenimento e la razionalizzazione della  spesa  pubblica,
          nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
          all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
          legge: 
              "1.  Ai  sensi  delle   disposizioni   dell'ordinamento
          comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera
          circolazione delle merci  e  dei  servizi  ed  al  fine  di
          garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni  di
          pari opportunita' ed il corretto ed uniforme  funzionamento
          del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori finali un
          livello minimo ed uniforme di condizioni di  accessibilita'
          all'acquisto  di  prodotti   e   servizi   sul   territorio
          nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  secondo,
          lettere  e)  ed  m),  della  Costituzione,   le   attivita'
          commerciali, come individuate dal  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 114, e di  somministrazione  di  alimenti  e
          bevande,  sono   svolte   senza   i   seguenti   limiti   e
          prescrizioni: 
              a) l'iscrizione a registri abilitanti  ovvero  possesso
          di requisiti professionali soggettivi  per  l'esercizio  di
          attivita' commerciali, fatti salvi  quelli  riguardanti  il
          settore alimentare e della somministrazione degli  alimenti
          e delle bevande; 
              b) il rispetto  di  distanze  minime  obbligatorie  tra
          attivita' commerciali appartenenti alla medesima  tipologia
          di esercizio; 
              c)   le   limitazioni   quantitative   all'assortimento
          merceologico  offerto  negli  esercizi  commerciali,  fatta
          salva  la  distinzione  tra  settore   alimentare   e   non
          alimentare; 
              d) il rispetto di limiti riferiti a  quote  di  mercato
          predefinite o calcolate sul volume delle vendite a  livello
          territoriale sub regionale; 
              d-bis), il  rispetto  degli  orari  di  apertura  e  di
          chiusura, l'obbligo della chiusura  domenicale  e  festiva,
          nonche'   quello   della   mezza   giornata   di   chiusura
          infrasettimanale dell'esercizio; 
              e) la  fissazione  di  divieti  ad  effettuare  vendite
          promozionali, a meno che non siano prescritti  dal  diritto
          comunitario; 
              f) l'ottenimento  di  autorizzazioni  preventive  e  le
          limitazioni  di  ordine  temporale  o   quantitativo   allo
          svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
          all'interno degli  esercizi  commerciali,  tranne  che  nei
          periodi immediatamente precedenti i saldi di fine  stagione
          per i medesimi prodotti; 
              f-bis) il divieto  o  l'ottenimento  di  autorizzazioni
          preventive  per  il  consumo  immediato  dei  prodotti   di
          gastronomia presso l'esercizio di vicinato,  utilizzando  i
          locali e  gli  arredi  dell'azienda  con  l'esclusione  del
          servizio assistito di somministrazione e  con  l'osservanza
          delle prescrizioni igienico-sanitarie".