Art. 31
Esercizi commerciali
1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1,
lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse
le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio»
sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte».
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia
di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente, (( ivi incluso l'ambiente urbano )), e dei
beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
legge:
"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento
comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera
circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di
garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di
pari opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento
del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori finali un
livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo,
lettere e) ed m), della Costituzione, le attivita'
commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e
bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e
prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso
di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di
attivita' commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il
settore alimentare e della somministrazione degli alimenti
e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra
attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia
di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento
merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta
salva la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello
territoriale sub regionale;
d-bis), il rispetto degli orari di apertura e di
chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva,
nonche' quello della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell'esercizio;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite
promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei
periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione
per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni
preventive per il consumo immediato dei prodotti di
gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i
locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie".