Art. 32 
 
                              Farmacie  
 
  (( 1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248,  che  ricadono  nel  territorio  di  Comuni  aventi  popolazione
superiore a 12.500 abitanti e,  comunque,  al  di  fuori  delle  aree
rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei
requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  fissati  con
decreto del Ministro della salute, previa intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere  venduti
senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  e  successive
modificazioni, ad eccezione dei medicinali  di  cui  all'articolo  45
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni   e   di   cui
all'articolo 89 del decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,
nonche' dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili
per via parenterale.  Con  il  medesimo  decreto,  sentita  l'Agenzia
Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita' sui quali
sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio
sanitario nazionale. )) 
  (( 1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del
Farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   un   elenco,
periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  e  successive
modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e  dei
quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di  cui
al comma 1. )) 
  2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la  vendita  dei  medicinali  deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo
5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto  al  resto
dell'area  commerciale,  da   strutture   in   grado   di   garantire
l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e  del  personale
non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. 
  3. Le condizioni contrattuali  e  le  prassi  commerciali  adottate
dalle imprese di produzione o di distribuzione  dei  farmaci  che  si
risolvono  in  una  ingiustificata  discriminazione  tra  farmacie  e
parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita'  ed  ai
prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale
ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia. 
  4. E' data facolta' alle farmacie e agli  esercizi  commerciali  di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  di
praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico (( sui medicinali
di cui ai commi 1 e 1-bis )), purche' gli  sconti  siano  esposti  in
modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti  gli
acquirenti. 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 5,  comma  1,  del
          gia' citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223: 
              "1. Gli esercizi commerciali  di  cui  all'articolo  4,
          comma 1, lettere d), e) e f), del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita' di vendita
          al pubblico dei farmaci da banco o di  automedicazione,  di
          cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001,
          n. 347,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti  non
          soggetti a prescrizione  medica,  previa  comunicazione  al
          Ministero della salute  e  alla  regione  in  cui  ha  sede
          l'esercizio e secondo le modalita'  previste  dal  presente
          articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 10, della
          legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante   "Interventi
          correttivi di finanza pubblica": 
              "10. Entro il 31 dicembre 1993,  la  Commissione  unica
          del farmaco di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo
          30 giugno 1993, n. 266  ,  procede  alla  riclassificazione
          delle specialita' medicinali e dei  preparati  galenici  di
          cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi
          in una delle seguenti classi: 
              a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; 
              b) farmaci, diversi da quelli di cui alla  lettera  a),
          di rilevante interesse terapeutico; 
              c) altri farmaci privi delle  caratteristiche  indicate
          alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non  soggetti
          a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico; 
              c-bis)  farmaci  non  soggetti  a  ricetta  medica  con
          accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC)". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante
          "Testo unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza": 
              "Art.  45.  Dispensazione  dei   medicinali.(Legge   22
          dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno  1990,  n.
          162, art. 11, commi 1 e 2) 
              1.  La  dispensazione  dei  medicinali  compresi  nella
          tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 e' effettuata
          dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome
          e  gli  estremi   di   un   documento   di   riconoscimento
          dell'acquirente. 
              2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al  comma
          1 dietro presentazione  di  prescrizione  medica  compilata
          sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis dell'articolo 43
          nella quantita' e nella forma farmaceutica prescritta. 
              3. Il farmacista  ha  l'obbligo  di  accertare  che  la
          ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite
          nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione  e  di
          apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone
          conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro  di
          entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60. 
              3-bis. Il farmacista spedisce comunque le  ricette  che
          prescrivano  un  quantitativo  che,   in   relazione   alla
          posologia indicata, superi teoricamente il  limite  massimo
          di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta  al
          numero di unita' posologiche contenute nelle confezioni  in
          commercio. In caso di ricette che prescrivano una  cura  di
          durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un
          numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di
          terapia, in  relazione  alla  posologia  indicata,  dandone
          comunicazione al medico prescrittore. 
              4. La dispensazione dei medicinali di cui alla  tabella
          II, sezioni B e C,  e'  effettuata  dal  farmacista  dietro
          presentazione di ricetta medica  da  rinnovarsi  volta  per
          volta. Il  farmacista  appone  sulla  ricetta  la  data  di
          spedizione  e  il  timbro  della  farmacia  e  la  conserva
          tenendone conto ai fini del discarico  dei  medicinali  sul
          registro di entrata e di uscita  di  cui  all'articolo  60,
          comma 1. 
              5. Il farmacista conserva per due anni, a  partire  dal
          giorno  dell'ultima  registrazione  nel  registro  di   cui
          all'articolo  60,  comma  1,  le  ricette  che  prescrivono
          medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel
          caso di fornitura  di  medicinali  a  carico  del  Servizio
          sanitario nazionale, il farmacista e' tenuto  a  conservare
          una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta
          originale, recante la data di spedizione. 
              6. La dispensazione dei medicinali di cui alla  tabella
          II,  sezione  D,  e'  effettuata  dal   farmacista   dietro
          presentazione di ricetta medica  da  rinnovarsi  volta  per
          volta. 
              6-bis.  All'atto  della  dispensazione  dei  medicinali
          inseriti nella sezione D della tabella II,  successivamente
          alla data del 15 giugno 2009,  limitatamente  alle  ricette
          diverse da quella di cui  al  decreto  del  Ministro  della
          salute 10 marzo 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario
          nazionale,   disciplinata   dal   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
          aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla  ricetta  il
          nome,  il  cognome  e  gli  estremi  di  un  documento   di
          riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva  per
          due anni, a partire dal giorno  dell'ultima  registrazione,
          copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione
          della liceita' del possesso dei  farmaci  consegnati  dallo
          stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira. 
              7. La dispensazione dei medicinali di cui alla  tabella
          II,  sezione  E,  e'  effettuata  dal   farmacista   dietro
          presentazione di ricetta medica. 
              8. Decorsi trenta giorni dalla data  del  rilascio,  la
          prescrizione medica non puo' essere piu' spedita. 
              9.  Salvo  che   il   fatto   costituisca   reato,   il
          contravventore alle disposizioni del presente  articolo  e'
          soggetto  alla  sanzione  amministrativa   pecuniaria   del
          pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600. 
              10. Il Ministro della salute provvede a stabilire,  con
          proprio  decreto,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dal
          decreto  ministeriale  15  luglio  2004   in   materia   di
          tracciabilita' di medicinali, la forma ed il contenuto  dei
          moduli idonei al controllo del movimento dei  medicinali  a
          base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le  farmacie
          interne degli ospedali e singoli reparti. 
              10-bis. Su richiesta del cliente e in caso  di  ricette
          che prescrivono  piu'  confezioni,  il  farmacista,  previa
          specifica annotazione sulla ricetta, puo' spedirla  in  via
          definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore  a
          quello  prescritto,   dandone   comunicazione   al   medico
          prescrittore, ovvero puo' consegnare, in  modo  frazionato,
          le confezioni, purche' entro il termine di validita'  della
          ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta
          per volta consegnato". 
              --Si riporta il  testo  dell'articolo  89  del  decreto
          legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  recante  "Attuazione
          della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
          modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente  i
          medicinali  per  uso   umano,   nonche'   della   direttiva
          2003/94/CE": 
              "Art .89. Medicinali soggetti a prescrizione medica  da
          rinnovare volta per volta. 1. Sono soggetti a  prescrizione
          medica da rinnovare  volta  per  volta  i  medicinali  che,
          presentando  una  o  piu'  delle  caratteristiche  previste
          dall'articolo 88, comma 1, possono determinare,  con  l'uso
          continuato, stati tossici o possono  comportare,  comunque,
          rischi particolarmente elevati per la salute. 
              2. I  medicinali  di  cui  al  comma  1  devono  recare
          sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello  stesso,  sul
          confezionamento  primario  la  frase  «Da  vendersi  dietro
          presentazione  di  ricetta  medica  utilizzabile  una  sola
          volta». 
              3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui  al
          comma 1 hanno validita'  limitata  a  trenta  giorni;  esse
          devono essere ritirate dal  farmacista,  che  e'  tenuto  a
          conservarle per sei mesi, se non le consegna  all'autorita'
          competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio
          sanitario nazionale. Decorso  tale  periodo  il  farmacista
          distrugge  le  ricette  con  modalita'  atte  ad  escludere
          l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti. 
              4. Il  medico  e'  tenuto  ad  indicare  sulla  ricetta
          relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il
          codice fiscale del paziente; nei casi in  cui  disposizioni
          di  carattere  speciale   esigono   la   riservatezza   dei
          trattamenti, si applicano le relative procedure. 
              5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata  o
          apposta  con  timbro,  la  chiara  indicazione  del  medico
          prescrivente e della struttura da cui  lo  stesso  dipende,
          non ha validita' ove sia priva degli  elementi  di  cui  al
          comma 4 ovvero della data, della firma  del  medico  e  dei
          dati relativi alla esenzione".