Art. 33
(Soppressione di limitazioni esercizio di attivita' professionali).
(( 1. Il comma 2 dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' sostituito dal seguente: ))
(( All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: ))
(( 5bis Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) sono
abrogate con effetto dalla di entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13
agosto 2012. ))
(( 5.ter Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. ))
(( 2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potra'
essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle
seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente
superiore a diciotto mesi". ))
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 10 della citata
legge 12 dicembre 2011, n. 183, come modificato dalla
presente legge:
"1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti
professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per recepire
i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti
professionali in contrasto con i principi di cui al comma
5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al
comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede
a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo
unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400".
2-bis. All'articolo 3, comma 5, lett. c), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole «la durata del tirocinio non potra' essere
complessivamente superiore a tre anni», sono sostituite
dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potra' essere
complessivamente superiore a diciotto mesi».
3. E' consentita la costituzione di societa' per
l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel
sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati
dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di societa' tra
professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'
professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli
professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in
differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, purche' in possesso del titolo
di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti
soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di
investimento;
c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione
dell'incarico professionale conferito alla societa' sia
eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per
l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la
designazione del socio professionista sia compiuta
dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il
nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all'utente;
d) le modalita' di esclusione dalla societa' del
socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con
provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata,
deve contenere l'indicazione di societa' tra
professionisti.
6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile
con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del
codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la
societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al
quale risulti iscritta.
8. La societa' tra professionisti puo' essere
costituita anche per l'esercizio di piu' attivita'
professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e
associativi gia' vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge,
adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie
di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, e' abrogata.
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «prendendo come riferimento le tariffe
professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche
in deroga alle tariffe» sono soppresse".
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, del
citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come
modificato dalla presente legge:
"5. Fermo restando l'esame di Stato di cui
all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per
l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti
professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca
l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere
corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare
l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non
potra' essere superiore a diciotto mesi e potra' essere
svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro
stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero
dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza al
corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle
professioni sanitarie per le quali resta confermata la
normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e'
pattuito per iscritto all'atto del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista e' tenuto,
nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto
al cliente il livello della complessita' dell'incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico. In caso di mancata determinazione
consensuale del compenso, quando il committente e' un ente
pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi,
ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa
nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe
professionali stabilite con decreto dal Ministro della
Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e'
tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo,
avente ad oggetto l'attivita' professionale, le
specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la
struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e'
libera. Le informazioni devono essere trasparenti,
veritiere, corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie".