Art. 33 
 
 (Soppressione di limitazioni esercizio di attivita' professionali). 
 
  (( 1. Il comma 2 dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' sostituito dal seguente: )) 
  (( All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: )) 
    (( 5bis Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti  professionali  in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a  g)  sono
abrogate con effetto dalla  di  entrata  in  vigore  del  regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni  caso,  dalla  data  del  13
agosto 2012. )) 
    (( 5.ter Il Governo,  entro  il  31  dicembre  2012,  provvede  a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che  non  risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. )) 
  (( 2. All'articolo 3, comma 5, lettera c),  del  decreto  legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potra'
essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite  dalle
seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente
superiore a diciotto mesi". )) 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il testo  dell'articolo  10  della  citata
          legge 12 dicembre  2011,  n.  183,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "1.   All'articolo   3,   comma   5,   alinea,    del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  le
          parole:  «Gli  ordinamenti  professionali  dovranno  essere
          riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto per recepire i  seguenti  principi:»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  17,  comma
          2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  gli  ordinamenti
          professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto per recepire
          i seguenti principi:». 
                2. All'articolo 3 del decreto-legge 13  agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148, dopo il comma  5  sono  inseriti  i
          seguenti: 
              "5-bis.   Le   norme    vigenti    sugli    ordinamenti
          professionali in contrasto con i principi di cui  al  comma
          5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore del regolamento governativo di cui  al
          comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 
              5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,  provvede
          a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
          risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo
          unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della  legge
          23 agosto 1988, n. 400". 
              2-bis.  All'articolo  3,  comma  5,   lett.   c),   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  le
          parole  «la  durata  del  tirocinio   non   potra'   essere
          complessivamente superiore a  tre  anni»,  sono  sostituite
          dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potra'  essere
          complessivamente superiore a diciotto mesi». 
              3.  E'  consentita  la  costituzione  di  societa'  per
          l'esercizio di attivita'  professionali  regolamentate  nel
          sistema ordinistico secondo i  modelli  societari  regolati
          dai titoli V e VI del libro V del codice civile. 
              4.  Possono  assumere  la  qualifica  di  societa'  tra
          professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda: 
                a)  l'esercizio  in  via   esclusiva   dell'attivita'
          professionale da parte dei soci; 
                b)  l'ammissione  in  qualita'  di  soci   dei   soli
          professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in
          differenti  sezioni,  nonche'  dei  cittadini  degli  Stati
          membri dell'Unione europea, purche' in possesso del  titolo
          di studio abilitante, ovvero  soggetti  non  professionisti
          soltanto per  prestazioni  tecniche,  o  per  finalita'  di
          investimento; 
                c)  criteri  e   modalita'   affinche'   l'esecuzione
          dell'incarico professionale  conferito  alla  societa'  sia
          eseguito solo  dai  soci  in  possesso  dei  requisiti  per
          l'esercizio della prestazione professionale  richiesta;  la
          designazione  del   socio   professionista   sia   compiuta
          dall'utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   il
          nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
          all'utente; 
                d) le modalita'  di  esclusione  dalla  societa'  del
          socio che sia stato  cancellato  dal  rispettivo  albo  con
          provvedimento definitivo. 
              5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata,
          deve    contenere    l'indicazione    di    societa'    tra
          professionisti. 
              6. La partecipazione ad una societa'  e'  incompatibile
          con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 
              7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del
          codice deontologico  del  proprio  ordine,  cosi'  come  la
          societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine  al
          quale risulti iscritta. 
              8.  La  societa'   tra   professionisti   puo'   essere
          costituita  anche  per  l'esercizio   di   piu'   attivita'
          professionali. 
              9.  Restano  salvi  i  diversi  modelli   societari   e
          associativi gia' vigenti alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988,  n.  400,  il  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  entro
          sei mesi dalla data di pubblicazione della presente  legge,
          adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie
          di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7. 
              11. La legge 23 novembre 1939, n.  1815,  e  successive
          modificazioni, e' abrogata. 
              12.  All'articolo  3,  comma   5,   lettera   d),   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  le
          parole:   «prendendo   come    riferimento    le    tariffe
          professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche
          in deroga alle tariffe» sono soppresse". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 3,  comma  5,  del
          citato  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   come
          modificato dalla presente legge: 
                "5.  Fermo  restando  l'esame   di   Stato   di   cui
          all'articolo  33,  quinto  comma,  della  Costituzione  per
          l'accesso alle professioni regolamentate,  gli  ordinamenti
          professionali    devono    garantire    che     l'esercizio
          dell'attivita' risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di
          libera   concorrenza,    alla    presenza    diffusa    dei
          professionisti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  alla
          differenziazione e pluralita'  di  offerta  che  garantisca
          l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
          della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai  servizi
          offerti.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
          essere riformati entro 12 mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti
          principi: 
                  a) l'accesso alla professione e' libero  e  il  suo
          esercizio  e'   fondato   e   ordinato   sull'autonomia   e
          sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e'
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita' o, in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa'
          professionale; 
                  b) previsione dell'obbligo per il professionista di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell'obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e'
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento
          professionale che dovra' integrare tale previsione; 
                  c) la disciplina del tirocinio per  l'accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione. Al tirocinante  dovra'  essere
          corrisposto  un  equo  compenso  di  natura   indennitaria,
          commisurato al suo concreto apporto. Al fine di  accelerare
          l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio  non
          potra' essere superiore a diciotto  mesi  e  potra'  essere
          svolto, in presenza  di  una  apposita  convenzione  quadro
          stipulata  fra  i  Consigli  Nazionali   e   il   Ministero
          dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza  al
          corso di studio per il conseguimento della laurea di  primo
          livello o  della  laurea  magistrale  o  specialistica.  Le
          disposizioni della presente lettera non si  applicano  alle
          professioni sanitarie per  le  quali  resta  confermata  la
          normativa vigente; 
                  d)  il  compenso  spettante  al  professionista  e'
          pattuito   per   iscritto   all'atto    del    conferimento
          dell'incarico professionale. Il professionista  e'  tenuto,
          nel rispetto del principio di trasparenza, a  rendere  noto
          al cliente il  livello  della  complessita'  dell'incarico,
          fornendo  tutte  le  informazioni  utili  circa  gli  oneri
          ipotizzabili dal momento del conferimento alla  conclusione
          dell'incarico.   In   caso   di   mancata    determinazione
          consensuale del compenso, quando il committente e' un  ente
          pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei  compensi,
          ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa
          nell'interesse  dei   terzi   si   applicano   le   tariffe
          professionali stabilite  con  decreto  dal  Ministro  della
          Giustizia; 
                  e) a  tutela  del  cliente,  il  professionista  e'
          tenuto  a  stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi
          derivanti dall'esercizio dell'attivita'  professionale.  Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti; 
                  f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
                  g) la  pubblicita'  informativa,  con  ogni  mezzo,
          avente   ad   oggetto   l'attivita'    professionale,    le
          specializzazioni ed i titoli  professionali  posseduti,  la
          struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni,  e'
          libera.  Le   informazioni   devono   essere   trasparenti,
          veritiere,  corrette  e  non   devono   essere   equivoche,
          ingannevoli, denigratorie".