(( Art. 59 bis 
 
              Sostituzione dell'articolo 153 del codice 
        di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
 
  1. L'articolo 153 del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 153 (Finanza di progetto).  -  1.  Per  la  realizzazione  di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', ivi inclusi  quelli
relativi alle strutture dedicate alla nautica  da  diporto,  inseriti
nella  programmazione  triennale  e  nell'elenco   annuale   di   cui
all'articolo  128,   ovvero   negli   strumenti   di   programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla  base
della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,  finanziabili
in  tutto  o  in  parte  con  capitali  privati,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  possono,  in  alternativa  all'affidamento   mediante
concessione ai sensi  dell'articolo  143,  affidare  una  concessione
ponendo  a  base  di  gara  uno  studio  di  fattibilita',   mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione  di  offerte
che contemplino l'utilizzo di risorse  totalmente  o  parzialmente  a
carico dei soggetti proponenti. 
  2. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita'  predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
  3.  Il  bando,  oltre  al  contenuto  previsto  dall'articolo  144,
specifica: 
  a) che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  la  possibilita'  di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche
al fine del  rilascio  delle  concessioni  demaniali  marittime,  ove
necessarie, e che in  tal  caso  la  concessione  e'  aggiudicata  al
promotore  solo  successivamente  all'accettazione,   da   parte   di
quest'ultimo, delle modifiche  progettuali  nonche'  del  conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
  b) che, in caso di mancata accettazione da parte del  promotore  di
apportare modifiche al  progetto  preliminare,  l'amministrazione  ha
facolta' di chiedere progressivamente ai  concorrenti  successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare  al  progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  proposte
al promotore e non accettate dallo stesso. 
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  di  cui
all'articolo 83. 
  5. Oltre a quanto previsto  dall'articolo  83  per  il  caso  delle
concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli  aspetti  relativi
alla  qualita'  del  progetto  preliminare  presentato,   al   valore
economico e finanziario del piano  e  al  contenuto  della  bozza  di
convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate  alla  nautica
da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa  prescelta  a
soddisfare   in   via   combinata   gli   interessi   pubblici   alla
valorizzazione turistica ed  economica  dell'area  interessata,  alla
tutela  del  paesaggio  e  dell'ambiente  e  alla   sicurezza   della
navigazione. 
  6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di  importanza  loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione  comparativa
tra le diverse proposte. La pubblicazione  del  bando,  nel  caso  di
strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli  oneri  di
pubblicita' previsti per  il  rilascio  della  concessione  demaniale
marittima. 
  7. Il disciplinare di gara,  richiamato  espressamente  nel  bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da  realizzare,  la  destinazione  urbanistica,  la  consistenza,  le
tipologie del servizio da gestire,  in  modo  da  consentire  che  le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 
  8. Alla procedura sono ammessi solo  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il  concessionario  anche
associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i  requisiti
di cui all'articolo 38. 
  9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,  una  bozza
di convenzione,  un  piano  economico-finanziario  asseverato  da  un
istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto
di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, o da  una  societa'  di  revisione  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,  n.  1966,  nonche'  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e
dare conto del preliminare coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
finanziatori nel  progetto;  il  regolamento  detta  indicazioni  per
chiarire e agevolare le attivita'  di  asseverazione  ai  fini  della
valutazione  degli  elementi  economici  e   finanziari.   Il   piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.  Tale
importo  non  puo'   superare   il   2,5   per   cento   del   valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto
a base di gara. Nel caso  di  strutture  destinate  alla  nautica  da
diporto, il progetto preliminare  deve  definire  le  caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve  contenere
uno studio con la descrizione del progetto ed i  dati  necessari  per
individuare e valutare i principali  effetti  che  il  progetto  puo'
avere  sull'ambiente  e  deve  essere  integrato  con  le  specifiche
richieste nei  decreti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 5 giugno 2009,  nn.  10/09,  11/09  e  12/09  e  successive
modificazioni. 
  10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
  a) prende in esame  le  offerte  che  sono  pervenute  nei  termini
indicati nel bando; 
  b) redige una graduatoria e nomina promotore  il  soggetto  che  ha
presentato la migliore offerta; la nomina  del  promotore  puo'  aver
luogo anche in presenza di una sola offerta; 
  c) pone in approvazione  il  progetto  preliminare  presentato  dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97, anche  al  fine
del successivo rilascio della concessione  demaniale  marittima,  ove
necessaria. In tale  fase  e'  onere  del  promotore  procedere  alle
modifiche  progettuali  necessarie  ai  fini  dell'approvazione   del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti  di  legge  anche  ai  fini
della valutazione di impatto  ambientale,  senza  che  cio'  comporti
alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese  sostenute  per
la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; 
  d) quando il  progetto  non  necessita  di  modifiche  progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione; 
  e) qualora il promotore non accetti di modificare il  progetto,  ha
facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore  alle  stesse  condizioni  proposte  al  promotore  e   non
accettate dallo stesso. 
  11. La stipulazione del  contratto  di  concessione  puo'  avvenire
solamente a seguito della  conclusione,  con  esito  positivo,  della
procedura  di  approvazione  del   progetto   preliminare   e   della
accettazione delle modifiche  progettuali  da  parte  del  promotore,
ovvero del diverso  concorrente  aggiudicatario.  Il  rilascio  della
concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene  sulla  base
del  progetto  definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto
preliminare approvato. 
  12. Nel caso in cui risulti  aggiudicatario  della  concessione  un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo  delle  spese  di  cui  al
comma 9, terzo periodo. 
  13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75
e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura  pari  al  2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo  studio
di fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto  aggiudicatario  e'
tenuto a prestare la cauzione definitiva  di  cui  all'articolo  113.
Dalla data di  inizio  dell'esercizio  del  servizio,  da  parte  del
concessionario  e'  dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle  penali
relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera,  da  prestarsi  nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e  con
le modalita' di cui all'articolo 113;  la  mancata  presentazione  di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
  14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modificazioni. 
  15.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici,   ferme   restando   le
disposizioni relative al contenuto del bando previste  dal  comma  3,
primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal  comma
3, lettere a) e b), procedere come segue: 
  a) pubblicare un bando precisando che  la  procedura  non  comporta
l'aggiudicazione  al  promotore  prescelto,  ma  l'attribuzione  allo
stesso  del  diritto  di  essere  preferito  al  migliore   offerente
individuato con le modalita'  di  cui  alle  successive  lettere  del
presente comma,  ove  il  promotore  prescelto  intenda  adeguare  la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa; 
  b)  provvedere  alla  approvazione  del  progetto  preliminare   in
conformita' al comma 10, lettera c); 
  c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il
progetto  preliminare  approvato  e  le   condizioni   economiche   e
contrattuali offerte dal promotore, con  il  criterio  della  offerta
economicamente piu' vantaggiosa; 
  d) ove non siano state presentate offerte  valutate  economicamente
piu' vantaggiose rispetto a quella del  promotore,  il  contratto  e'
aggiudicato a quest'ultimo; 
  e)  ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte   valutate
economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore posta a  base
di  gara,  quest'ultimo  puo',  entro  quarantacinque  giorni   dalla
comunicazione  dell'amministrazione   aggiudicatrice,   adeguare   la
propria proposta a quella del migliore offerente,  aggiudicandosi  il
contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice  rimborsa
al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute  per
la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma  9,
terzo periodo; 
  f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente
lettera e)  la  propria  proposta  a  quella  del  miglior  offerente
individuato in gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del  contratto  e
l'amministrazione  aggiudicatrice  rimborsa  al  promotore,  a  spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima  di  cui
al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni  aggiudicatrici
si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si  applicano
il comma 10, lettere d) ed e), il comma  11  e  il  comma  12,  ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 
  16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco  annuale  di
cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni  aggiudicatrici  non
provvedano  alla  pubblicazione  dei  bandi  entro  sei  mesi   dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso  dei
requisiti di cui al comma 8 possono presentare,  entro  e  non  oltre
quattro mesi dal decorso di detto termine,  una  proposta  avente  il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa  del
possesso dei requisiti  soggettivi  e  dell'impegno  a  prestare  una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,
nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c)  del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del  termine  di
quattro  mesi  di  cui  al  periodo  precedente,  le  amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui  sia  pervenuta  una
sola proposta, a  pubblicare  un  avviso  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, contenente i  criteri  in  base  ai  quali  si  procede  alla
valutazione delle  proposte.  Le  eventuali  proposte  rielaborate  e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte  sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto  avviso;
le   amministrazioni   aggiudicatrici   esaminano   dette   proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei
mesi  dalla   scadenza   di   detto   termine.   Le   amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi
in via alternativa a: 
  a) se il  progetto  preliminare  necessita  di  modifiche,  qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma  2,  indire  un
dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare  e
la proposta; 
  b) se il progetto preliminare non necessita  di  modifiche,  previa
approvazione del progetto preliminare 
  presentato  dal  promotore,  bandire  una  concessione   ai   sensi
dell'articolo 143, ponendo lo stesso  progetto  a  base  di  gara  ed
invitando alla gara il promotore; 
  c) se il progetto preliminare non necessita  di  modifiche,  previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore. 
  17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e  c)
del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera  la  garanzia
di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b)
e c), si applica il comma 13. 
  18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura  di
cui al comma 16, lettera a), ha diritto  al  rimborso,  con  onere  a
carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella  misura  massima
di cui al comma 9,  terzo  periodo.  Al  promotore  che  non  risulti
aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b)  e  c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
  19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di
lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilita',  incluse  le
strutture dedicate  alla  nautica  da  diporto,  non  presenti  nella
programmazione  triennale  di  cui  all'articolo  128  ovvero   negli
strumenti   di    programmazione    approvati    dall'amministrazione
aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La  proposta
contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il  piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al  comma
9, primo periodo,  e  la  specificazione  delle  caratteristiche  del
servizio e della gestione.  Nel  caso  di  strutture  destinate  alla
nautica  da  diporto,  il  progetto  preliminare  deve  definire   le
caratteristiche qualitative e funzionali  dei  lavori  ed  il  quadro
delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche  prestazioni  da
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti  che
il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato  con  le
specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09,  e  successive
modificazioni. Il  piano  economico-finanziario  comprende  l'importo
delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione   della   proposta,
comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'  corredata  dalle
autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al  comma
21, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a  prestare
una cauzione nella misura dell'importo  di  cui  al  comma  9,  terzo
periodo,  nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il  pubblico  interesse  della
proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice  puo'  invitare
il proponente ad  apportare  al  progetto  preliminare  le  modifiche
necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non  apporta  le
modifiche richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
interesse. Il  progetto  preliminare,  eventualmente  modificato,  e'
inserito nella  programmazione  triennale  di  cui  all'articolo  128
ovvero    negli     strumenti     di     programmazione     approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente ed  e'  posto  in  approvazione  con  le  modalita'  indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad  apportare  le  eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in
difetto,  il  progetto  si  intende  non   approvato.   Il   progetto
preliminare approvato e' posto a base di gara  per  l'affidamento  di
una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume  la
denominazione   di    promotore.    Nel    bando    l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso  il  promotore,
la presentazione di eventuali varianti  al  progetto.  Nel  bando  e'
specificato  che  il  promotore  puo'  esercitare   il   diritto   di
prelazione. I concorrenti, compreso il promotore,  devono  essere  in
possesso dei requisiti di cui al comma  8,  e  presentare  un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il  piano  economico-finanziario
asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo  periodo,  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e  della  gestione,
nonche' le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore  non  risulta  aggiudicatario,
puo'  esercitare,   entro   quindici   giorni   dalla   comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione  e  divenire
aggiudicatario  se  dichiara  di   impegnarsi   ad   adempiere   alle
obbligazioni   contrattuali   alle   medesime   condizioni    offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita  la  prelazione  ha   diritto   al   pagamento,   a   carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la  predisposizione
della proposta nei limiti indicati  nel  comma  9.  Se  il  promotore
esercita la prelazione, l'originario  aggiudicatario  ha  diritto  al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle  spese  per  la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 
  20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo' riguardare,
in alternativa alla concessione,  la  locazione  finanziaria  di  cui
all'articolo 160-bis. 
  21. Possono presentare le  proposte  di  cui  al  comma  19,  primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche'  i
soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b),
eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 
  22. Limitatamente alle ipotesi di cui ai  commi  16,  19  e  21,  i
soggetti che hanno presentato  le  proposte  possono  recedere  dalla
composizione dei proponenti in ogni fase della  procedura  fino  alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In  ogni  caso,
la mancanza  dei  requisiti  in  capo  a  singoli  soggetti  comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta,  a  condizione  che  i  restanti  componenti  posseggano  i
requisiti necessari per la qualificazione. 
  23. Ai sensi  dell'articolo  4  del  presente  codice,  per  quanto
attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
normativa ai principi previsti dal presente articolo». ))