(( Art. 60 bis 
 
       Misure a tutela della filiera della nautica da diporto 
 
  1. All'articolo 16 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Dal 1° maggio di  ogni  anno  le  unita'  da  diporto  sono
soggette al pagamento di una tassa annuale nelle  misure  di  seguito
indicate: 
        a) euro 800 per le unita' con scafo  di  lunghezza  da  10,01
metri a 12 metri; 
        b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza  da  12,01
metri a 14 metri; 
        c) euro 1.740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a
17 metri; 
        d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a
20 metri; 
        e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a
24 metri; 
        f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a
34 metri; 
        g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da  34,01
a 44 metri; 
        h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da  44,01
a 54 metri; 
        i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da  54,01
a 64 metri; 
        l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore
a 64 metri»; 
    b) al comma 3, dopo  le  parole:  «con  motore  ausiliario»  sono
aggiunte le seguenti:  «il  cui  rapporto  fra  superficie  velica  e
potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»; 
    c) al comma 4, le parole: «, nonche' alle unita' di cui al  comma
2 che si trovino  in  un'area  di  rimessaggio  e  per  i  giorni  di
effettiva permanenza in rimessaggio» sono soppresse; 
    d) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'atto» sono  aggiunte  le
seguenti: «, ovvero per le unita' che siano rinvenienti da  contratti
di locazione finanziaria risolti per inadempienza  dell'utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica  da  diporto,  la  tassa  non  si
applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per  il  primo  anno  dalla
prima immatricolazione»; 
    e) al comma 7, al  primo  periodo  la  parola:  «finanziaria»  e'
sostituita dalle seguenti: «anche finanziaria  per  la  durata  della
stessa, residenti nel territorio  dello  Stato,  nonche'  le  stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che  posseggano,
o ai quali sia attribuibile il possesso  di  unita'  da  diporto.  La
tassa non si applica ai soggetti non residenti e non  aventi  stabili
organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto, sempre che
il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonche' alle unita'  bene  strumentale  di  aziende  di  locazione  e
noleggio»; 
    f) il comma 8 e' abrogato; 
    g) al comma 9, le parole:  «da  2  a  8»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da 2 a 7». ))