Art. 64 Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la parola «regionale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni». 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole «la propria attivita'», sono aggiunte le seguenti: «di assunzione di rischio per garanzie».