Art. 66 
 
              Dismissione di terreni demaniali agricoli 
                       e a vocazione agricola 
 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  con  decreto   di   natura   non
regolamentare  da  adottare   ((di   concerto   con   il   Ministro))
dell'economia e delle finanze, anche  sulla  base  dei  dati  forniti
dall'Agenzia  del  demanio  nonche'  su  segnalazione  dei   soggetti
interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non
utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di  proprieta'  dello
Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta'  degli  enti
pubblici nazionali, da ((locare o)) alienare a cura dell'Agenzia  del
demanio mediante procedura negoziata senza  pubblicazione  del  bando
per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e  mediante  asta
pubblica per quelli di  valore  pari  o  superiore  a  100.000  euro.
L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio
disponibile dello Stato.  Ai  citati  decreti  di  individuazione  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5,  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.  Il  prezzo  dei
terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente
comma e' determinato sulla base di valori agricoli  medi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n.  327.  Con
il decreto di  cui  al  primo  periodo  sono  altresi'  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente articolo. 
  2. I  beni  di  cui  al  comma  1  possono  formare  oggetto  delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441. 
  3. Nelle procedure di alienazione ((e locazione))  dei  terreni  di
cui   al   comma   1,   al   fine    di    favorire    lo    sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto il diritto
di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi'  come  definiti
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. 
  4. Ai contratti di alienazione del presente articolo  si  applicano
le agevolazioni previste  dall'articolo  5-bis,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
    (( 4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo  si
applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma  3,  della
legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma  4-ter  del
presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e  3,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
    4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre  1998,
n. 441, e' sostituito dal seguente: 
      «3. Ai soli fini delle imposte sui  redditi,  le  rivalutazioni
dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma  1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo  3,  comma  50,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per  i
periodi di imposta  durante  i  quali  i  terreni  assoggettati  alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli  per
un periodo non inferiore a cinque anni,  con  diritto  di  precedenza
alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi  la
qualifica  di  coltivatore  diretto  o   di   imprenditore   agricolo
professionale, anche in forma  societaria  purche',  in  quest'ultimo
caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia  detenuto
da giovani in  possesso  delle  suddette  qualifiche  di  coltivatore
diretto o  imprenditore  agricolo  professionale.  Le  qualifiche  di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di  cui
al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla  stipula
del contratto di affitto». )) 
  5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono  accedere  ai
benefici di cui al capo III del titolo I del decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 
  6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita ((o alla cessione in affitto))
da parte degli enti gestori delle medesime aree. 
  7. Le regioni, le  province,  i  comuni,  anche  su  richiesta  dei
soggetti interessati possono vendere ((o cedere in  locazione)),  per
le finalita' e con le modalita' di cui al comma 1,  i  beni  di  loro
proprieta'  agricoli  e  a  vocazione  agricola  e  compresi   quelli
attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;  a
tal  fine  possono  conferire   all'Agenzia   del   demanio   mandato
irrevocabile a vendere ((e a cedere in locazione. In  ogni  caso,  le
regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel  rispetto
della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi  strumenti,
una quota superiore alla meta' dei beni medesimi a  giovani  che  non
abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta')).  L'Agenzia  provvede
al versamento agli enti territoriali gia'  proprietari  dei  proventi
derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. 
  8. Ai terreni alienati ((o locati)) ai sensi del presente  articolo
non puo' essere attribuita una destinazione  urbanistica  diversa  da
quella agricola prima del decorso di venti  anni  dalla  trascrizione
dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. 
  9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di  cui  ai
commi precedenti  al  netto  dei  costi  sostenuti  dall'Agenzia  del
demanio per le attivita' svolte, sono destinate  alla  riduzione  del
debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette  risorse
alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o  per  la
parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei  titoli
di Stato. 
  10.  L'articolo  7  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  ((e
l'articolo 4-quinquies del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
sono abrogati.))