Art. 67 
 
           Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca 
 
  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 5.(( (Convenzioni).)) - 1.  Il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali puo' stipulare  con  le  Associazioni
nazionali di categoria ovvero con Consorzi  dalle  stesse  istituiti,
convenzioni  per  lo  svolgimento  di  una  o  piu'  delle   seguenti
attivita': 
      a) promozione  delle  attivita'  produttive  nell'ambito  degli
ecosistemi   acquatici   attraverso    l'utilizzo    di    tecnologie
ecosostenibili; 
      b) promozione di azioni finalizzate alla  tutela  dell'ambiente
marino e costiero; 
      c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari  locali,
dei prodotti  tipici,  biologici  e  di  qualita',  anche  attraverso
l'istituzione di consorzi  volontari  per  la  tutela  del  pesce  di
qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori; 
      d) attuazione dei sistemi  di  controllo  e  di  tracciabilita'
delle filiere agroalimentare ittiche; 
      e) agevolazioni per l'accesso al credito per le  imprese  della
pesca e dell'acquacoltura; 
      f)  riduzione  dei  tempi   procedurali   e   delle   attivita'
documentali nel quadro della  semplificazione  amministrativa  e  del
miglioramento dei  rapporti  fra  gli  operatori  del  settore  e  la
pubblica  amministrazione,   in   conformita'   ai   principi   della
legislazione vigente in materia; 
      g) assistenza tecnica alle imprese di pesca  nel  quadro  delle
azioni previste dalla politica  comune  della  pesca  (PCP)  e  degli
affari marittimi. 
  2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e  nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo  93,  comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003((, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004)). 
  (( 2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2  vengono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  capitolo  3585,  e
successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, su richiesta del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa  da  istituire
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e   forestali.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti  variazioni
di bilancio». ))