Art. 59-bis 
 
 
              Sostituzione dell'articolo 153 del codice 
        di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
 
  1. L'articolo 153 del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 153 (Finanza di progetto).  -  1.  Per  la  realizzazione  di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', ivi inclusi  quelli
relativi alle strutture dedicate alla nautica  da  diporto,  inseriti
nella  programmazione  triennale  e  nell'elenco   annuale   di   cui
all'articolo  128,   ovvero   negli   strumenti   di   programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla  base
della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,  finanziabili
in  tutto  o  in  parte  con  capitali  privati,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  possono,  in  alternativa  all'affidamento   mediante
concessione ai sensi  dell'articolo  143,  affidare  una  concessione
ponendo  a  base  di  gara  uno  studio  di  fattibilita',   mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione  di  offerte
che contemplino l'utilizzo di risorse  totalmente  o  parzialmente  a
carico dei soggetti proponenti. 
  2. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita'  predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
  3.  Il  bando,  oltre  al  contenuto  previsto  dall'articolo  144,
specifica: 
  a) che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  la  possibilita'  di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche
al fine del  rilascio  delle  concessioni  demaniali  marittime,  ove
necessarie, e che in  tal  caso  la  concessione  e'  aggiudicata  al
promotore  solo  successivamente  all'accettazione,   da   parte   di
quest'ultimo, delle modifiche  progettuali  nonche'  del  conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
  b) che, in caso di mancata accettazione da parte del  promotore  di
apportare modifiche al  progetto  preliminare,  l'amministrazione  ha
facolta' di chiedere progressivamente ai  concorrenti  successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare  al  progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  proposte
al promotore e non accettate dallo stesso. 
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  di  cui
all'articolo 83. 
  5. Oltre a quanto previsto  dall'articolo  83  per  il  caso  delle
concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli  aspetti  relativi
alla  qualita'  del  progetto  preliminare  presentato,   al   valore
economico e finanziario del piano  e  al  contenuto  della  bozza  di
convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate  alla  nautica
da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa  prescelta  a
soddisfare   in   via   combinata   gli   interessi   pubblici   alla
valorizzazione turistica ed  economica  dell'area  interessata,  alla
tutela  del  paesaggio  e  dell'ambiente  e  alla   sicurezza   della
navigazione. 
  6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di  importanza  loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione  comparativa
tra le diverse proposte. La pubblicazione  del  bando,  nel  caso  di
strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli  oneri  di
pubblicita' previsti per  il  rilascio  della  concessione  demaniale
marittima. 
  7. Il disciplinare di gara,  richiamato  espressamente  nel  bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da  realizzare,  la  destinazione  urbanistica,  la  consistenza,  le
tipologie del servizio da gestire,  in  modo  da  consentire  che  le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 
  8. Alla procedura sono ammessi solo  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il  concessionario  anche
associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i  requisiti
di cui all'articolo 38. 
  9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,  una  bozza
di convenzione,  un  piano  economico-finanziario  asseverato  da  un
istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto
di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, o da  una  societa'  di  revisione  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,  n.  1966,  nonche'  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e
dare conto del preliminare coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
finanziatori nel  progetto;  il  regolamento  detta  indicazioni  per
chiarire e agevolare le attivita'  di  asseverazione  ai  fini  della
valutazione  degli  elementi  economici  e   finanziari.   Il   piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.  Tale
importo  non  puo'   superare   il   2,5   per   cento   del   valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto
a base di gara. Nel caso  di  strutture  destinate  alla  nautica  da
diporto, il progetto preliminare  deve  definire  le  caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve  contenere
uno studio con la descrizione del progetto ed i  dati  necessari  per
individuare e valutare i principali  effetti  che  il  progetto  puo'
avere  sull'ambiente  e  deve  essere  integrato  con  le  specifiche
richieste nei  decreti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 5 giugno 2009,  nn.  10/09,  11/09  e  12/09  e  successive
modificazioni. 
  10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
  a) prende in esame  le  offerte  che  sono  pervenute  nei  termini
indicati nel bando; 
  b) redige una graduatoria e nomina promotore  il  soggetto  che  ha
presentato la migliore offerta; la nomina  del  promotore  puo'  aver
luogo anche in presenza di una sola offerta; 
  c) pone in approvazione  il  progetto  preliminare  presentato  dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97, anche  al  fine
del successivo rilascio della concessione  demaniale  marittima,  ove
necessaria. In tale  fase  e'  onere  del  promotore  procedere  alle
modifiche  progettuali  necessarie  ai  fini  dell'approvazione   del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti  di  legge  anche  ai  fini
della valutazione di impatto  ambientale,  senza  che  cio'  comporti
alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese  sostenute  per
la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; 
  d) quando il  progetto  non  necessita  di  modifiche  progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione; 
  e) qualora il promotore non accetti di modificare il  progetto,  ha
facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore  alle  stesse  condizioni  proposte  al  promotore  e   non
accettate dallo stesso. 
  11. La stipulazione del  contratto  di  concessione  puo'  avvenire
solamente a seguito della  conclusione,  con  esito  positivo,  della
procedura  di  approvazione  del   progetto   preliminare   e   della
accettazione delle modifiche  progettuali  da  parte  del  promotore,
ovvero del diverso  concorrente  aggiudicatario.  Il  rilascio  della
concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene  sulla  base
del  progetto  definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto
preliminare approvato. 
  12. Nel caso in cui risulti  aggiudicatario  della  concessione  un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo  delle  spese  di  cui  al
comma 9, terzo periodo. 
  13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75
e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura  pari  al  2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo  studio
di fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto  aggiudicatario  e'
tenuto a prestare la cauzione definitiva  di  cui  all'articolo  113.
Dalla data di  inizio  dell'esercizio  del  servizio,  da  parte  del
concessionario  e'  dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle  penali
relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera,  da  prestarsi  nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e  con
le modalita' di cui all'articolo 113;  la  mancata  presentazione  di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
  14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modificazioni. 
  15.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici,   ferme   restando   le
disposizioni relative al contenuto del bando previste  dal  comma  3,
primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal  comma
3, lettere a) e b), procedere come segue: 
  a) pubblicare un bando precisando che  la  procedura  non  comporta
l'aggiudicazione  al  promotore  prescelto,  ma  l'attribuzione  allo
stesso  del  diritto  di  essere  preferito  al  migliore   offerente
individuato con le modalita'  di  cui  alle  successive  lettere  del
presente comma,  ove  il  promotore  prescelto  intenda  adeguare  la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa; 
  b)  provvedere  alla  approvazione  del  progetto  preliminare   in
conformita' al comma 10, lettera c); 
  c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il
progetto  preliminare  approvato  e  le   condizioni   economiche   e
contrattuali offerte dal promotore, con  il  criterio  della  offerta
economicamente piu' vantaggiosa; 
  d) ove non siano state presentate offerte  valutate  economicamente
piu' vantaggiose rispetto a quella del  promotore,  il  contratto  e'
aggiudicato a quest'ultimo; 
  e)  ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte   valutate
economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore posta a  base
di  gara,  quest'ultimo  puo',  entro  quarantacinque  giorni   dalla
comunicazione  dell'amministrazione   aggiudicatrice,   adeguare   la
propria proposta a quella del migliore offerente,  aggiudicandosi  il
contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice  rimborsa
al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute  per
la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma  9,
terzo periodo; 
  f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente
lettera e)  la  propria  proposta  a  quella  del  miglior  offerente
individuato in gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del  contratto  e
l'amministrazione  aggiudicatrice  rimborsa  al  promotore,  a  spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima  di  cui
al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni  aggiudicatrici
si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si  applicano
il comma 10, lettere d) ed e), il comma  11  e  il  comma  12,  ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 
  16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco  annuale  di
cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni  aggiudicatrici  non
provvedano  alla  pubblicazione  dei  bandi  entro  sei  mesi   dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso  dei
requisiti di cui al comma 8 possono presentare,  entro  e  non  oltre
quattro mesi dal decorso di detto termine,  una  proposta  avente  il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa  del
possesso dei requisiti  soggettivi  e  dell'impegno  a  prestare  una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,
nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c)  del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del  termine  di
quattro  mesi  di  cui  al  periodo  precedente,  le  amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui  sia  pervenuta  una
sola proposta, a  pubblicare  un  avviso  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, contenente i  criteri  in  base  ai  quali  si  procede  alla
valutazione delle  proposte.  Le  eventuali  proposte  rielaborate  e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte  sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto  avviso;
le   amministrazioni   aggiudicatrici   esaminano   dette   proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei
mesi  dalla   scadenza   di   detto   termine.   Le   amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi
in via alternativa a: 
  a) se il  progetto  preliminare  necessita  di  modifiche,  qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma  2,  indire  un
dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare  e
la proposta; 
  b) se il progetto preliminare non necessita  di  modifiche,  previa
approvazione del progetto preliminare 
  presentato  dal  promotore,  bandire  una  concessione   ai   sensi
dell'articolo 143, ponendo lo stesso  progetto  a  base  di  gara  ed
invitando alla gara il promotore; 
  c) se il progetto preliminare non necessita  di  modifiche,  previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore. 
  17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e  c)
del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera  la  garanzia
di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b)
e c), si applica il comma 13. 
  18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura  di
cui al comma 16, lettera a), ha diritto  al  rimborso,  con  onere  a
carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella  misura  massima
di cui al comma 9,  terzo  periodo.  Al  promotore  che  non  risulti
aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b)  e  c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
  19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di
lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilita',  incluse  le
strutture dedicate  alla  nautica  da  diporto,  non  presenti  nella
programmazione  triennale  di  cui  all'articolo  128  ovvero   negli
strumenti   di    programmazione    approvati    dall'amministrazione
aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La  proposta
contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il  piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al  comma
9, primo periodo,  e  la  specificazione  delle  caratteristiche  del
servizio e della gestione.  Nel  caso  di  strutture  destinate  alla
nautica  da  diporto,  il  progetto  preliminare  deve  definire   le
caratteristiche qualitative e funzionali  dei  lavori  ed  il  quadro
delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche  prestazioni  da
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti  che
il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato  con  le
specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09,  e  successive
modificazioni. Il  piano  economico-finanziario  comprende  l'importo
delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione   della   proposta,
comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'  corredata  dalle
autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al  comma
21, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a  prestare
una cauzione nella misura dell'importo  di  cui  al  comma  9,  terzo
periodo,  nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il  pubblico  interesse  della
proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice  puo'  invitare
il proponente ad  apportare  al  progetto  preliminare  le  modifiche
necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non  apporta  le
modifiche richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
interesse. Il  progetto  preliminare,  eventualmente  modificato,  e'
inserito nella  programmazione  triennale  di  cui  all'articolo  128
ovvero    negli     strumenti     di     programmazione     approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente ed  e'  posto  in  approvazione  con  le  modalita'  indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad  apportare  le  eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in
difetto,  il  progetto  si  intende  non   approvato.   Il   progetto
preliminare approvato e' posto a base di gara  per  l'affidamento  di
una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume  la
denominazione   di    promotore.    Nel    bando    l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso  il  promotore,
la presentazione di eventuali varianti  al  progetto.  Nel  bando  e'
specificato  che  il  promotore  puo'  esercitare   il   diritto   di
prelazione. I concorrenti, compreso il promotore,  devono  essere  in
possesso dei requisiti di cui al comma  8,  e  presentare  un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il  piano  economico-finanziario
asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo  periodo,  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e  della  gestione,
nonche' le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore  non  risulta  aggiudicatario,
puo'  esercitare,   entro   quindici   giorni   dalla   comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione  e  divenire
aggiudicatario  se  dichiara  di   impegnarsi   ad   adempiere   alle
obbligazioni   contrattuali   alle   medesime   condizioni    offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita  la  prelazione  ha   diritto   al   pagamento,   a   carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la  predisposizione
della proposta nei limiti indicati  nel  comma  9.  Se  il  promotore
esercita la prelazione, l'originario  aggiudicatario  ha  diritto  al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle  spese  per  la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 
  20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo' riguardare,
in alternativa alla concessione,  la  locazione  finanziaria  di  cui
all'articolo 160-bis. 
  21. Possono presentare le  proposte  di  cui  al  comma  19,  primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche'  i
soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b),
eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 
  22. Limitatamente alle ipotesi di cui ai  commi  16,  19  e  21,  i
soggetti che hanno presentato  le  proposte  possono  recedere  dalla
composizione dei proponenti in ogni fase della  procedura  fino  alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In  ogni  caso,
la mancanza  dei  requisiti  in  capo  a  singoli  soggetti  comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta,  a  condizione  che  i  restanti  componenti  posseggano  i
requisiti necessari per la qualificazione. 
  23. Ai sensi  dell'articolo  4  del  presente  codice,  per  quanto
attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
normativa ai principi previsti dal presente articolo». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  153,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 153. Finanza di progetto. 
              1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di  lavori
          di pubblica utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle
          strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti  nella
          programmazione  triennale  e  nell'elenco  annuale  di  cui
          all'articolo 128, ovvero negli strumenti di  programmazione
          formalmente approvati  dall'amministrazione  aggiudicatrice
          sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei
          porti, finanziabili  in  tutto  o  in  parte  con  capitali
          privati,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in
          alternativa all'affidamento mediante concessione  ai  sensi
          dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a  base
          di gara uno studio di fattibilita', mediante  pubblicazione
          di un bando finalizzato alla presentazione di  offerte  che
          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
          a carico dei soggetti proponenti. 
              2. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
          l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo  studio  di
          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione
          aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
              3. Il bando, oltre al contenuto previsto  dall'articolo
          144, specifica: 
              a)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          preliminare,   da   questi   presentato,    le    modifiche
          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del
          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal  caso  la
          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
              b) che, in caso di mancata accettazione  da  parte  del
          promotore di apportare modifiche al  progetto  preliminare,
          l'amministrazione ha facolta' di chiedere  progressivamente
          ai concorrenti  successivi  in  graduatoria  l'accettazione
          delle  modifiche  da  apportare  al  progetto   preliminare
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso. 
              4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   valutano   le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83. 
              5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
          delle concessioni, l'esame delle proposte  e'  esteso  agli
          aspetti relativi alla  qualita'  del  progetto  preliminare
          presentato, al valore economico e finanziario del  piano  e
          al  contenuto  della  bozza  di  convenzione.  Per   quanto
          concerne le strutture dedicate  alla  nautica  da  diporto,
          l'esame e la valutazione delle proposte sono  svolti  anche
          con riferimento  alla  maggiore  idoneita'  dell'iniziativa
          prescelta a  soddisfare  in  via  combinata  gli  interessi
          pubblici  alla  valorizzazione   turistica   ed   economica
          dell'area  interessata,  alla  tutela   del   paesaggio   e
          dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione. 
              6. Il bando  indica  i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La
          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate
          alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
          previsti  per  il  rilascio  della  concessione   demaniale
          marittima. 
              7. Il disciplinare di  gara,  richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
              8. Alla procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso dei requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il
          concessionario  anche  associando  o   consorziando   altri
          soggetti, fermi restando i requisiti  di  cui  all'articolo
          38. 
              9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da un istituto  di  credito  o  da  societa'  di
          servizi  costituite  dall'istituto  di  credito  stesso  ed
          iscritte   nell'elenco    generale    degli    intermediari
          finanziari,  ai  sensi  dell'articolo   106   del   decreto
          legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
          revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre
          1939,   n.   1966,   nonche'   la   specificazione    delle
          caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
          del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni
          per chiarire e agevolare le attivita' di  asseverazione  ai
          fini  della  valutazione   degli   elementi   economici   e
          finanziari.  Il   piano   economico-finanziario   comprende
          l'importo delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione
          delle offerte, comprensivo anche dei  diritti  sulle  opere
          dell'ingegno di cui all'articolo 2578  del  codice  civile.
          Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del  valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dallo   studio   di
          fattibilita' posto a base di gara. Nel  caso  di  strutture
          destinate alla nautica da diporto, il progetto  preliminare
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti 5 giugno  2009,  nn.  10/09,
          11/09 e 12/09 e successive modificazioni. 
              10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
              a) prende in esame le offerte che  sono  pervenute  nei
          termini indicati nel bando; 
              b)  redige  una  graduatoria  e  nomina  promotore   il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
              c)  pone  in  approvazione  il   progetto   preliminare
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'articolo 97, anche  al  fine  del  successivo  rilascio
          della concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In
          tale fase e' onere del promotore procedere  alle  modifiche
          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del
          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che
          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento
          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte
          indicate nel piano finanziario; 
              d)  quando  il  progetto  non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
              e) qualora il promotore non accetti  di  modificare  il
          progetto, ha facolta'  di  richiedere  progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
              11. La stipulazione del contratto di  concessione  puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          preliminare   e   della   accettazione   delle    modifiche
          progettuali da parte  del  promotore,  ovvero  del  diverso
          concorrente aggiudicatario. Il rilascio  della  concessione
          demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del
          progetto definitivo, redatto  in  conformita'  al  progetto
          preliminare approvato. 
              12.  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
              13. Le offerte sono corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 75 e  da  un'ulteriore  cauzione  fissata  dal
          bando  in  misura  pari  al  2,5  per  cento   del   valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dallo   studio   di
          fattibilita'  posto   a   base   di   gara.   Il   soggetto
          aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione  definitiva
          di   cui   all'articolo   113.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta una cauzione a garanzia  delle  penali  relative  al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali  relativi   alla   gestione   dell'opera,   da
          prestarsi nella misura del 10 per  cento  del  costo  annuo
          operativo  di  esercizio  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
              14. Si applicano ove necessario le disposizioni di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni aggiudicatrici,  ferme  restando
          le disposizioni relative al contenuto  del  bando  previste
          dal comma 3,  primo  periodo,  possono,  in  alternativa  a
          quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e  b),  procedere
          come segue: 
              a) pubblicare un bando precisando che la procedura  non
          comporta  l'aggiudicazione  al  promotore   prescelto,   ma
          l'attribuzione allo stesso del diritto di essere  preferito
          al migliore offerente individuato con le modalita'  di  cui
          alle  successive  lettere  del  presente  comma,   ove   il
          promotore prescelto intenda adeguare la propria  offerta  a
          quella ritenuta piu' vantaggiosa; 
              b)   provvedere   alla   approvazione   del    progetto
          preliminare in conformita' al comma 10, lettera c); 
              c) bandire una nuova  procedura  selettiva,  ponendo  a
          base  di  gara  il  progetto  preliminare  approvato  e  le
          condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
          con  il  criterio   della   offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa; 
              d) ove non  siano  state  presentate  offerte  valutate
          economicamente  piu'  vantaggiose  rispetto  a  quella  del
          promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo; 
              e) ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte
          valutate economicamente  piu'  vantaggiose  di  quella  del
          promotore posta a base di gara,  quest'ultimo  puo',  entro
          quarantacinque       giorni       dalla       comunicazione
          dell'amministrazione aggiudicatrice,  adeguare  la  propria
          proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
          contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice
          rimborsa al migliore offerente, a spese del  promotore,  le
          spese sostenute per  la  partecipazione  alla  gara,  nella
          misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; 
              f) ove il promotore non  adegui  nel  termine  indicato
          alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
          miglior offerente  individuato  in  gara,  quest'ultimo  e'
          aggiudicatario   del    contratto    e    l'amministrazione
          aggiudicatrice   rimborsa    al    promotore,    a    spese
          dell'aggiudicatario,  le  spese  sostenute   nella   misura
          massima di cui  al  comma  9,  terzo  periodo.  Qualora  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   si    avvalgano    delle
          disposizioni del presente comma, non si applicano il  comma
          10, lettere d) ed e), il comma 11  e  il  comma  12,  ferma
          restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 
              16. In relazione a ciascun lavoro inserito  nell'elenco
          annuale di cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni
          aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei  bandi
          entro sei  mesi  dalla  approvazione  dello  stesso  elenco
          annuale, i soggetti in possesso dei  requisiti  di  cui  al
          comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro  mesi
          dal decorso  di  detto  termine,  una  proposta  avente  il
          contenuto dell'offerta di cui al comma 9,  garantita  dalla
          cauzione  di   cui   all'articolo   75,   corredata   dalla
          documentazione  dimostrativa  del  possesso  dei  requisiti
          soggettivi e dell'impegno a  prestare  una  cauzione  nella
          misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel
          caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a),  b)  e
          c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          del termine di quattro mesi di cui al  periodo  precedente,
          le amministrazioni  aggiudicatrici  provvedono,  anche  nel
          caso in cui sia pervenuta una sola proposta,  a  pubblicare
          un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
          cui  all'articolo  122,  secondo  l'importo   dei   lavori,
          contenente i criteri in  base  ai  quali  si  procede  alla
          valutazione   delle   proposte.   Le   eventuali   proposte
          rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
          le nuove proposte  sono  presentate  entro  novanta  giorni
          dalla pubblicazione di  detto  avviso;  le  amministrazioni
          aggiudicatrici esaminano dette  proposte,  unitamente  alle
          proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei  mesi
          dalla  scadenza  di  detto  termine.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso  dei
          requisiti, individuano la  proposta  ritenuta  di  pubblico
          interesse procedendo poi in via alternativa a: 
              a) se il progetto preliminare necessita  di  modifiche,
          qualora ricorrano le condizioni  di  cui  all'articolo  58,
          comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo  a  base  di
          esso il progetto preliminare e la proposta; 
              b)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, bandire una concessione ai  sensi
          dell'articolo 143, ponendo lo stesso  progetto  a  base  di
          gara ed invitando alla gara il promotore; 
              c)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma  15,
          lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base
          di gara e invitando alla gara il promotore. 
              17. Se  il  soggetto  che  ha  presentato  la  proposta
          prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare  di
          cui  alle   lettere   a),   b)   e   c)   del   comma   16,
          l'amministrazione aggiudicatrice incamera  la  garanzia  di
          cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
          a), b) e c), si applica il comma 13. 
              18. Il promotore che non risulti  aggiudicatario  nella
          procedura di cui al comma 16, lettera  a),  ha  diritto  al
          rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle  spese
          sostenute nella misura massima di cui  al  comma  9,  terzo
          periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario  nelle
          procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),  si  applica
          quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
              19. Gli operatori  economici  possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica  da  diporto,  non  presenti  nella  programmazione
          triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto  preliminare,  una  bozza  di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto,  il  progetto   preliminare   deve   definire   le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  ed  il
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione  del  progetto  ed   i   dati   necessari   per
          individuare e valutare i principali effetti che il progetto
          puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato  con  le
          specifiche  richieste  nei  decreti  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti 5 giugno  2009,  nn.  10/09,
          11/09  e  12/09,  e  successive  modificazioni.  Il   piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui all'articolo 2578 del codice  civile.  La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  21,  dalla  cauzione  di  cui
          all'articolo 75, e dall'impegno  a  prestare  una  cauzione
          nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
          nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
          aggiudicatrice  valuta,  entro  tre   mesi,   il   pubblico
          interesse della  proposta.  A  tal  fine  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare  al
          progetto preliminare le modifiche  necessarie  per  la  sua
          approvazione. Se il proponente  non  apporta  le  modifiche
          richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
          interesse.   Il   progetto    preliminare,    eventualmente
          modificato, e' inserito nella programmazione  triennale  di
          cui   all'articolo   128   ovvero   negli   strumenti    di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice sulla base della  normativa  vigente  ed  e'
          posto   in   approvazione   con   le   modalita'   indicate
          all'articolo 97; il proponente e' tenuto  ad  apportare  le
          eventuali  ulteriori   modifiche   chieste   in   sede   di
          approvazione del  progetto;  in  difetto,  il  progetto  si
          intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e'
          posto a base di gara per l'affidamento di una  concessione,
          alla  quale  e'  invitato  il  proponente,  che  assume  la
          denominazione di  promotore.  Nel  bando  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' chiedere ai  concorrenti,  compreso  il
          promotore,  la  presentazione  di  eventuali  varianti   al
          progetto. Nel bando e' specificato che  il  promotore  puo'
          esercitare  il  diritto  di  prelazione.   I   concorrenti,
          compreso  il  promotore,  devono  essere  in  possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  8,  e  presentare  un'offerta
          contenente   una   bozza   di   convenzione,    il    piano
          economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
          al  comma  9,  primo  periodo,  la   specificazione   delle
          caratteristiche del servizio e della gestione,  nonche'  le
          eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano  i
          commi 4, 5,  6,  7  e  13.  Se  il  promotore  non  risulta
          aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro  quindici  giorni
          dalla  comunicazione  dell'aggiudicazione  definitiva,   il
          diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
          di impegnarsi ad adempiere alle  obbligazioni  contrattuali
          alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
          promotore non risulta  aggiudicatario  e  non  esercita  la
          prelazione   ha   diritto   al    pagamento,    a    carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese   per   la
          predisposizione della  proposta  nei  limiti  indicati  nel
          comma  9.  Se  il   promotore   esercita   la   prelazione,
          l'originario aggiudicatario  ha  diritto  al  pagamento,  a
          carico del  promotore,  dell'importo  delle  spese  per  la
          predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 
              20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo'
          riguardare, in alternativa alla concessione,  la  locazione
          finanziaria di cui all'articolo 160-bis. 
              21. Possono presentare le proposte di cui al comma  19,
          primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di  cui
          al comma 8, nonche' i soggetti dotati di  idonei  requisiti
          tecnici,   organizzativi,    finanziari    e    gestionali,
          specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
          articoli 34  e  90,  comma  2,  lettera  b),  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c-bis),  del  decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
              22. Limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 16, 19 e
          21, i soggetti che hanno  presentato  le  proposte  possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione. 
              23. Ai sensi dell'articolo 4 del presente  codice,  per
          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti
          dal presente articolo.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n.  385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230, S.O.: 
              "Art. 106. Albo degli intermediari finanziari. 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari  finanziari  possono   prestare   servizi   di
          pagamento, a condizione che siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-novies, comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento  se
          autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto
          legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58.  Gli  intermediari
          finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a
          loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.". 
              Si riporta il testo dell' art. 2578 del codice civile. 
              "Art. 2578. Progetti di lavori. 
              All'autore di progetti di lavori  di  ingegneria  o  di
          altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali
          di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di
          riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi,  il
          diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono
          il  progetto  tecnico  a  scopo  di  lucro  senza  il   suo
          consenso.". 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327,  e  successive  modificazioni,  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A),
          e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16  agosto
          2001, n. 189, S.O.