Art. 60 
 
 
               Regime doganale delle unita' da diporto 
 
  1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente:  «Le
navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili  costruiti
all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al
consumo  nel  territorio  doganale  quando  vengono  iscritti   nelle
matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli  146  e
750 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da
diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti  nelle
matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al  consumo
fuori  del  territorio  doganale  quando  vengono  cancellati   dalle
matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo
comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 760  del
codice medesimo. Le navi da diporto si intendono destinate al consumo
dentro o fuori dal territorio doganale su semplice  rilascio  di  una
dichiarazione  rispettivamente  di  importazione  definitiva   o   di
esportazione definitiva da parte dell'armatore». 
  2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite  le  seguenti:
«o extraeuropei». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 36, del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,   n.   43
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative in materia  doganale),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 36. Presupposto dell'obbligazione tributaria. 
              Per  le  merci  soggette  a  diritti  di   confine   il
          presupposto  dell'obbligazione  tributaria  e'  costituito,
          relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al
          consumo entro il territorio doganale e, relativamente  alle
          merci nazionali e nazionalizzate, dalla  loro  destinazione
          al consumo fuori del territorio stesso. 
              Si intendono destinate al consumo entro  il  territorio
          doganale le  merci  estere  dichiarate  per  l'importazione
          definitiva e si intendono destinate al  consumo  fuori  del
          predetto territorio le  merci  nazionali  e  nazionalizzate
          dichiarate per  l'esportazione  definitiva;  l'obbligazione
          sorge alla data apposta sulla  dichiarazione,  in  presenza
          dell'operatore,      dal       funzionario       incaricato
          dell'accettazione. 
              Il   presupposto   dell'obbligazione   tributaria    si
          considera non avverato se la dichiarazione viene mutata  ai
          sensi dell'articolo 58, secondo comma, ovvero se,  a  norma
          delle  leggi  vigenti,   l'operazione   non   puo'   essere
          consentita. Rispetto alle merci nazionali e  nazionalizzate
          dichiarate per  l'esportazione  definitiva  il  presupposto
          stesso si considera altresi' non avverato  se  dette  merci
          non sono uscite dal territorio doganale. 
              Le navi, ad esclusione di  quelle  da  diporto,  e  gli
          aeromobili costruiti all'estero o provenienti  da  bandiera
          estera si intendono destinati  al  consumo  nel  territorio
          doganale quando vengono  iscritti  nelle  matricole  o  nei
          registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 750 del
          codice della navigazione; le navi, ad esclusione di  quelle
          da diporto, e gli aeromobili  nazionali  e  nazionalizzati,
          iscritti  nelle  matricole  o  nei  registri  predetti,  si
          intendono  destinati  al  consumo  fuori   del   territorio
          doganale quando vengono cancellati dalle  matricole  o  dai
          registri stessi per  uno  dei  motivi  indicati  nel  primo
          comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli  163
          e 760 del codice medesimo. Le navi da diporto si  intendono
          destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale
          su semplice rilascio di una  dichiarazione  rispettivamente
          di importazione definitiva o di esportazione definitiva  da
          parte dell'armatore. 
              Agli effetti del primo comma si presume definitivamente
          immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi  di
          cui all'art. 37, la merce o parte di  essa  che  sia  stata
          indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che  comunque
          non  sia  stata  presentata  alle  verifiche  o   controlli
          doganali nei termini prescritti o non sia  stata  rinvenuta
          all'atto delle operazioni predette;  tuttavia,  qualora  la
          merce  sia  stata  sequestrata  a  seguito  di   violazione
          doganale, si applica la disposizione  di  cui  all'articolo
          338, primo comma. 
              Salvo che non sia diversamente disposto da altre  norme
          di  legge,  nei  casi  contemplati  nel  precedente   comma
          l'obbligazione tributaria si ritiene sorta  al  momento  in
          cui il fatto si e' verificato ovvero, se non  e'  possibile
          stabilire  tale  momento,  quando   il   fatto   e'   stato
          accertato.". 
              Si riporta il testo degli articoli 146 , 163, 750 e 760
          del Codice della navigazione: 
              "Art. 146. Iscrizione delle navi e dei galleggianti. 
              Le navi maggiori sono iscritte nelle  matricole  tenute
          dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di  direzione
          marittima. Le matricole tenute dai compartimenti  marittimi
          che non siano sede di direzione  marittima  e  dagli  altri
          uffici  sono  accentrate  presso  le  direzioni   marittime
          sovraordinate ad eccezione dei compartimenti  marittimi  di
          Mazara del Vallo e Salerno, per i quali  le  matricole  dei
          pescherecci sono tenute  presso  i  medesimi  compartimenti
          marittimi. 
              Le navi minori  e  i  galleggianti  sono  iscritti  nei
          registri  tenuti  dagli  uffici  di  compartimento   e   di
          circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. 
              Per le navi e i galleggianti addetti  alla  navigazione
          interna i registri sono tenuti dagli ispettori di  porto  e
          dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti." 
              "Art. 163. Cancellazione della  nave  dal  registro  di
          iscrizione. 
              La  nave  e'  cancellata  dal  registro  di  iscrizione
          quando: 
              a. e' perita o si presume perita; 
              b. e' stata demolita; 
              c. ha perduto i prescritti requisiti di nazionalita'; 
              d. e' stata iscritta in un registro straniero, salvo il
          caso che risulti in regime  di  sospensione  a  seguito  di
          locazione a scafo nudo. 
              La nave maggiore e' cancellata  dalla  matricola  anche
          quando ne e' stata  effettuata  l'iscrizione  nei  registri
          delle navi minori e dei galleggianti.  La  nave  minore  e'
          cancellata dal registro, quando  e'  stata  iscritta  nella
          matricola delle navi maggiori. Le navi marittime  e  quelle
          della  navigazione  interna  sono  inoltre  cancellate  dai
          relativi   registri   quando    siano    state    iscritte,
          rispettivamente, nei registri delle navi della  navigazione
          interna e in quelli delle navi marittime. 
              All'atto  della  cancellazione  l'autorita'  ritira   i
          documenti di bordo, quando non vi abbia gia'  provveduto  a
          norma degli articoli precedenti." 
              "Art.  750.   Iscrizione   ed   identificazione   degli
          aeromobili. 
              Gli aeromobili sono iscritti nel  registro  aeronautico
          nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai  requisiti  di
          nazionalita' di cui all'articolo 756. 
              L'iscrizione e' richiesta dal proprietario che risponde
          ai requisiti previsti dall'articolo 756. 
              L'aeromobile   e'   identificato   dalle   marche    di
          nazionalita' e di immatricolazione." 
              "Art. 760. Cancellazione dell'aeromobile dal registro. 
              L'aeromobile e' cancellato  dal  registro  d'iscrizione
          quando: 
              a) e' perito o si presume perito; 
              b) e' stato demolito; 
              c) ha perduto i  requisiti  di  nazionalita'  richiesti
          nell'articolo 756; 
              d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato; 
              e) e'  stato  riconsegnato  al  proprietario  nei  casi
          previsti dall'articolo 756, secondo comma; 
              f) il proprietario ne fa domanda, al fine di  iscrivere
          l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione
          europea. 
              La cancellazione dell'aeromobile deve essere  richiesta
          dal proprietario  o  dai  soggetti  che  hanno  l'effettiva
          disponibilita' dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756,
          secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a  riconsegnare
          i certificati di immatricolazione e di navigabilita'. 
              Nei casi di cui alle lettere c) e d) del  primo  comma,
          l'ENAC, ricevuta la  richiesta  di  cancellazione,  procede
          alla pubblicazione,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          proprio regolamento e  mediante  annotazione  nel  registro
          aeronautico nazionale, di un avviso col quale  si  invitano
          gli  interessati  a  far  valere  entro   sessanta   giorni
          dall'annotazione i loro diritti. 
              Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse
          presso l'ENAC formali opposizioni da  parte  di  creditori,
          con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati,
          degli   interessi   e   delle   spese   sostenute,   o   se
          sull'aeromobile  risultano  iscritti  diritti  reali  o  di
          garanzia, l'ENAC esegue  la  cancellazione  solamente  dopo
          l'avveramento delle condizioni e secondo  le  procedure  di
          cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759. 
              In  caso  di  particolare  urgenza,  si  applicano   le
          disposizioni di cui al quarto e quinto comma  dell'articolo
          759. 
              Nel caso di cui alla lettera f)  del  primo  comma,  il
          proprietario, che  intende  alienare  l'aeromobile  o  che,
          mantenendone  la  proprieta',   intende   cancellarlo   dal
          registro  aeronautico  nazionale  per  l'iscrizione  in  un
          registro di un altro Stato dell'Unione europea,  deve  fare
          dichiarazione    all'ENAC.     L'ENAC,     subordinatamente
          all'assenza o all'avvenuto  soddisfacimento  od  estinzione
          dei crediti o diritti reali o di  garanzia  risultanti  dal
          registro aeronautico nazionale, procede alla  cancellazione
          dell'aeromobile,   previo   ritiro   dei   certificati   di
          immatricolazione   e   di   navigabilita'.    Dell'avvenuta
          cancellazione deve essere data immediata  comunicazione  al
          Fondo di previdenza per il  personale  di  volo  dipendente
          dalle aziende di navigazione  aerea,  nonche'  pubblicita',
          secondo le modalita' stabilite con regolamento dell'ENAC  e
          mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale. 
              Nel  caso  di  cui  al  sesto  comma,  il  termine   di
          estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data
          di cancellazione. 
              La  cancellazione  dell'aeromobile  puo'  essere  anche
          disposta d'ufficio.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  3,  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171  (Codice  della
          nautica  da   diporto   ed   attuazione   della   direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003,
          n. 172), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31  agosto
          2005, n. 202, S.O.: 
              "Art. 2. Uso commerciale delle unita' da diporto. 
              (omissis) 
              3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano  svolte
          con unita' da diporto battenti bandiera di  uno  dei  Paesi
          dell'Unione europea o  extraeuropei,  l'esercente  presenta
          all'autorita' marittima o  della  navigazione  interna  con
          giurisdizione  sul  luogo  in  cui  l'unita'   abitualmente
          staziona una dichiarazione  contenente  le  caratteristiche
          dell'unita', il titolo che  attribuisce  la  disponibilita'
          della   stessa,   nonche'   gli   estremi   della   polizza
          assicurativa  a  garanzia  delle  persone  imbarcate  e  di
          responsabilita' civile verso terzi e  della  certificazione
          di  sicurezza  in  possesso.  Copia  della   dichiarazione,
          timbrata e vistata dalla predetta  autorita',  deve  essere
          mantenuta a bordo.".