Art. 61 
 
 
           Anticipo recupero accise per autotrasportatori 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  9  giugno  2000,  n.
277, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le parole «entro il 30  giugno  successivo  alla
scadenza di ciascun anno solare» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di  ciascun
trimestre solare»; 
      2) al comma 6, le  parole  «dell'anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del periodo»; 
    b) all'articolo 4, comma 3, le parole «entro l'anno solare in cui
e' sorto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31  dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto». 
  2. A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto  con
le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica  il  limite  previsto
dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti  dal  comma  1
l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  33,  comma  10  della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e'  ridotta
di 26,4 milioni di euro. 
  4. In tutti i casi nei  quali  disposizioni  di  legge  determinano
aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante  il
maggior onere conseguente all'aumento  dell'aliquota  di  accisa  sul
gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le  modalita'
previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26,  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima
complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  16.  Coerentemente,
all'articolo 33  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2012)» sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel comma 30 le  parole  «sulla  benzina  senza  piombo»  sono
sostituite dalle seguenti: «sulla benzina con piombo» 
    b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi: 
      «30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine  disposto  con  il
provvedimento di cui al comma precedente, non si  applica  l'articolo
1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
      30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto  con
il provvedimento di cui al comma  30,  dell'aliquota  di  accisa  sul
gasolio  usato  come  carburante  e'  rimborsato,  con  le  modalita'
previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26,  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima
complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.» 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e 4,  del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  9  giugno  2000,  n.  277
          (Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a
          favore degli esercenti le attivita' di trasporto  merci,  a
          norma dell'articolo 8 della L. 23 dicembre 1998,  n.  448),
          come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 3. 
              1.  Per  ottenere  il  beneficio  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 1, gli esercenti nazionali  e  gli  esercenti
          comunitari   presentano   al   competente    ufficio    del
          Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette,  d'ora
          in avanti denominato «ufficio», a pena di decadenza,  entro
          il mese  successivo  alla  scadenza  di  ciascun  trimestre
          solare, apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o
          dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi
          dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  e  del
          comma 11 dell'articolo 3 della legge  15  maggio  1997,  n.
          127, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge
          16 giugno 1998, n. 191. 
              2. La dichiarazione di cui  al  comma  1  contiene:  la
          denominazione    dell'impresa,    la    sede    legale    e
          amministrativa, il codice fiscale  o  la  partita  IVA,  il
          codice  identificativo  della  ditta   limitatamente   agli
          esercenti comunitari, le generalita'  del  titolare  o  del
          rappresentante legale o negoziale, gli estremi  degli  atti
          previsti   dall'articolo   1,   comma   2,    l'indicazione
          dell'eventuale titolarita' di depositi  o  di  distributori
          privati   di   carburanti   ad   imposta    assolta,    con
          specificazione della capacita' di stoccaggio  dei  relativi
          serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli
          autoveicoli  aventi  titolo  al  beneficio,  nonche'  degli
          estremi  della  licenza  fiscale,  se  prescritta,  di  cui
          all'articolo 25, comma 4, del  testo  unico  approvato  con
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
              3.  Nella  dichiarazione  sono  riportati  i   seguenti
          ulteriori elementi:  il  numero  di  autoveicoli  di  massa
          massima complessiva non  inferiore  a  11,5  tonnellate  in
          ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento  ai
          dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi
          della targa dell'autoveicolo rifornito,  il  numero  totale
          dei litri di gasolio consumati per i quali si  richiede  il
          rimborso, nonche' l'importo dello stesso espresso  in  lire
          italiane ed in euro. Per gli  esercenti  comunitari  si  fa
          riferimento ai dati delle fatture anch'esse contenenti  gli
          estremi  della  targa  dell'autoveicolo   rifornito,   gia'
          presentate al competente  ufficio  del  Dipartimento  delle
          entrate  ai  fini  del  rimborso  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto (IVA), concesso ai sensi dell'articolo 38-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, concernente l'esecuzione dei rimborsi a  soggetti  non
          residenti. Qualora gli  esercenti  comunitari  non  abbiano
          presentato domanda  di  rimborso  dell'IVA,  allegano  alla
          dichiarazione  le  fatture  in   originale,   che   vengono
          restituite  all'interessato  decorsi  trenta  giorni  dalla
          relativa richiesta. 
              4.  Nel  caso  di  titolarita'  dei  depositi   e   dei
          distributori di cui al  comma  2,  nella  dichiarazione  e'
          contenuta  l'attestazione  che  il  gasolio  custodito  nei
          medesimi  e'  stato  utilizzato   esclusivamente   per   il
          rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva
          non inferiore ad 11,5 tonnellate per  i  quali  compete  il
          beneficio.  Qualora  invece  i  predetti   impianti   siano
          utilizzati anche per il rifornimento  di  altri  automezzi,
          nel prospetto di cui al comma 6 del  presente  articolo  e'
          riportato, oltre agli ulteriori elementi  richiesti,  anche
          l'elenco completo di tali automezzi  con  i  relativi  dati
          identificativi. 
              5.  Nella  dichiarazione  sono  anche   riportati:   la
          modalita'  prescelta  di  fruizione  del  credito  di   cui
          all'articolo 1,  comma  1,  e  l'impegno  a  presentare,  a
          richiesta   dell'ufficio,   i   documenti    giustificativi
          concernenti gli elementi dichiarati. 
              6. Alla dichiarazione e' allegata copia dei certificati
          di immatricolazione  degli  autoveicoli  aventi  titolo  al
          beneficio,  nonche'   un   prospetto,   costituente   parte
          integrante  della  dichiarazione   stessa,   riportante   i
          seguenti ulteriori dati per singolo autoveicolo: il  numero
          di targa, il chilometraggio registrato dal  contachilometri
          alla chiusura  del  periodo  considerato,  il  proprietario
          ovvero, nel caso di contratto di locazione con facolta'  di
          compera o di contratto di noleggio di cui  all'articolo  84
          del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   e
          successive  modificazioni,  l'intestatario   dei   predetti
          contratti che parimenti sono allegati in copia. 
              7. Qualora la documentazione  prescritta  dal  presente
          articolo sia stata  gia'  precedentemente  allegata,  nelle
          successive dichiarazioni e' sufficiente farne riferimento. 
              Art. 4. 
              1.  L'ufficio,  ricevuta  la   dichiarazione   di   cui
          all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro  trenta
          giorni  dal  ricevimento  ne  controlla   la   regolarita',
          invitando l'interessato  ad  integrare,  entro  il  termine
          massimo di quarantacinque giorni successivi  alla  data  di
          comunicazione del predetto invito, la dichiarazione  stessa
          con gli elementi  e  con  la  documentazione  eventualmente
          mancanti; inoltre, entro sessanta  giorni  dal  ricevimento
          della  dichiarazione  ovvero   degli   elementi   e   della
          documentazione mancanti,  determina  l'importo  complessivo
          del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso,
          emette apposito titolo per il  pagamento  di  tale  importo
          secondo le norme vigenti  in  materia  di  contabilita'  di
          Stato. In caso di emissione tardiva del titolo di pagamento
          sono dovuti gli interessi legali di cui  all'articolo  1284
          del  codice  civile  calcolati  sul  citato  importo  dalla
          scadenza del predetto termine di sessanta giorni alla  data
          di emissione del titolo stesso.  Qualora  non  vi  siano  i
          presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne
          da' comunicazione  all'interessato  mediante  notifica  del
          provvedimento di diniego ed agli altri  uffici  interessati
          secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo  7.
          Con lo  stesso  decreto  sono  stabilite  le  modalita'  di
          controllo   circa    la    veridicita'    della    predetta
          dichiarazione. 
              2. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da  parte
          dell'ufficio, della  dichiarazione  ovvero  degli  elementi
          mancanti senza che al  soggetto  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di diniego di cui al comma  1,  l'istanza  si
          considera accolta e il medesimo puo'  utilizzare  l'importo
          del   credito   spettante   in   compensazione   ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,  qualora  ne  abbia  fatto  richiesta.  In  tali  casi
          l'ufficio  competente  puo'  annullare,  con  provvedimento
          motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          sanare i vizi entro un termine  prefissatogli  dall'ufficio
          stesso. 
              3. Gli esercenti nazionali e gli  esercenti  comunitari
          tenuti alla presentazione della dichiarazione dei  redditi,
          compresa  quella  unificata,  utilizzano  il   credito   in
          compensazione  entro  il  31  dicembre   dell'anno   solare
          successivo a quello in  cui  e'  sorto  per  effetto  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  2.   Per   la   fruizione
          dell'eventuale eccedenza presentano richiesta  di  rimborso
          entro i sei mesi successivi a tale anno. 
              4.  Nel  caso  di  esercenti  nazionali,   nonche'   di
          esercenti  comunitari  tenuti  alla   presentazione   della
          dichiarazione  dei  redditi,  compresa  quella   unificata,
          l'ufficio comunica agli uffici interessati di cui al  comma
          1,  i  dati  relativi  al  beneficiario,  l'entita'  e   la
          modalita' del rimborso.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Legge  finanziaria  2008),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28  dicembre  2007,
          n. 300, S.O. 
              "Art.1. 
              (omissis) 
              53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
          disposizioni previste dalle  singole  leggi  istitutive,  i
          crediti  d'imposta  da  indicare  nel   quadro   RU   della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1°  gennaio
          2010.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 33, comma  10,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012): 
              "Art. 33. Disposizioni diverse. 
              (omissis) 
              10. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro  per
          l'anno 2012 da destinare a misure di  sostegno  al  settore
          dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza  con
          gli interventi gia' previsti a legislazione vigente  e  con
          le esigenze del settore.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2,  primo  e
          secondo periodo, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
          n.  26   (Attuazione   della   direttiva   2003/96/CE   che
          ristruttura il quadro comunitario  per  la  tassazione  dei
          prodotti energetici e dell'elettricita'), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2007, n. 68, S.O.: 
              "Art. 6. Aliquota di  accisa  sul  gasolio  usato  come
          carburante. 
              2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1  e  2,
          del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2002,  n.  16,  il
          maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma
          1 e' rimborsato, anche mediante  la  compensazione  di  cui
          all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241,  e   successive   modificazioni,   a   seguito   della
          presentazione  di  apposita  dichiarazione  ai   competenti
          Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo  le  modalita'  e
          con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
          dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
          attivita'  di  trasporto  merci,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 giugno  2000,  n.  277.  Tali
          effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
          al titolo I del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
          446. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma e' subordinata alla preventiva approvazione da  parte
          della  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo   88,
          paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della   Comunita'
          europea.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1 e comma 2,
          del decreto-legge 28 dicembre 2001,  n.  452  (Disposizioni
          urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,  di
          smaltimento di oli usati, di giochi  e  scommesse,  nonche'
          sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli,
          sulle contabilita' speciali, sui generi di  monopolio,  sul
          trasferimento   di   beni   demaniali,   sulla    giustizia
          tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale  della
          riscossione  dei  tributi  e  su  contributi  ad  enti   ed
          associazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2002, n. 16. 
              "Art. 5.  Agevolazione  sul  gasolio  per  autotrazione
          impiegato dagli autotrasportatori. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30  giugno
          2002, l'aliquota prevista nell'allegato I  al  testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui consumi,  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni,  per  il  gasolio
          per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di
          trasporto merci con veicoli di  massa  massima  complessiva
          superiore  a  3,5  tonnellate  e'  ridotta   della   misura
          determinata con riferimento al 31 dicembre 2001. 
              2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si  applica,
          altresi', ai seguenti soggetti: 
              a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche  locali
          esercenti  l'attivita'  di  trasporto  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 novembre 1997,  n.  422,  e  relative  leggi
          regionali di attuazione; 
              b) alle imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza
          statale, regionale e locale di cui alla legge 28  settembre
          1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
          del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al  citato
          decreto legislativo n. 422 del 1997; 
              c)  agli  enti  pubblici  e  alle   imprese   esercenti
          trasporti a fune in  servizio  pubblico  per  trasporto  di
          persone.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 33, comma  30,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012): 
              "Art. 33. Disposizioni diverse. 
              30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          dogane  e'  disposto  l'aumento  dell'aliquota  dell'accisa
          sulla  benzina  e  sulla  benzina   con   piombo,   nonche'
          dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante
          di cui all'allegato I del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni, in misura  tale  da  determinare,
          per l'anno 2012, maggiori entrate  pari  a  65  milioni  di
          euro. 
              30-bis. All'aumento di accisa  sulle  benzine  disposto
          con il provvedimento di cui al  comma  precedente,  non  si
          applica l'articolo 1, comma  154,  secondo  periodo,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              30-ter.  Il  maggior  onere  conseguente   all'aumento,
          disposto  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   30,
          dell'aliquota di accisa sul gasolio usato  come  carburante
          e' rimborsato, con le modalita' previste  dall'articolo  6,
          comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2
          febbraio 2007, n. 26, nei confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, limitatamente  agli  esercenti  le
          attivita' di trasporto merci con veicoli di  massa  massima
          complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e  comma  2,
          del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 154, secondo
          periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.  662  (Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303, S.O. 
              "Art. 1. 
              (omissis) 
              154. La misura  massima  dell'imposta  regionale  sulla
          benzina per  autotrazione  prevista  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' elevata  a
          lire  50  a  litro.  L'operativita'  di  eventuali  aumenti
          erariali per l'accisa sulla  benzina  per  autotrazione  e'
          limitata, nei territori delle regioni a statuto  ordinario,
          alla differenza esistente  rispetto  all'aliquota  in  atto
          della citata imposta regionale, ove vigente.".