Art. 48 
 
 
     Dematerializzazione di procedure in materia di universita' 
 
   1. Alla legge 2  agosto  1999,  n.  264,  dopo  l'articolo  5,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione  alle  universita'  sono
effettuate  esclusivamente   per   via   telematica.   Il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   cura   la
costituzione  e  l'aggiornamento  di  un  portale  unico,  almeno  in
italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. 
  (( 1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma  1
e in relazione a quanto previsto  dall'articolo  15  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni
sostitutive, le universita' possono accedere  all'anagrafe  nazionale
degli studenti di cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  15
aprile 2005, n. 76, e successive  modificazioni,  per  verificare  la
veridicita' dei titoli autocertificati. )) 
  2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto  e  di  laurea,
sostenuti  dagli  studenti   universitari   ((   sono   eseguite   ))
esclusivamente con modalita'  informatiche  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  universita'  adeguano
conseguentemente i propri regolamenti.». 
  (( 1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3
del  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  e   successive
modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli  articoli
1  e  2  dello  stesso  decreto  legislativo  n.  76  del  2005,  per
l'assolvimento    dei    compiti    istituzionali    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nonche'  come
supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
)) 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5  della  legge  2
          agosto 1999, n, 264, recante: "Norme in materia di  accessi
          ai corsi universitari": 
              "Art. 5. 
              1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per
          il rilascio dei titoli di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettere a) e b), della L. 19 novembre  1990,  n.  341,  gli
          studenti nei confronti dei quali  i  competenti  organi  di
          giurisdizione amministrativa, anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  abbiano  emesso
          ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti  preclusivi
          della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi  e
          per gli effetti della legislazione universitaria gli  esami
          sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo. 
              2.  Sono  altresi'  regolarmente  iscritti   ai   corsi
          universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati
          comunque ammessi dagli  atenei  alla  frequenza  dei  corsi
          dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999. 
              3. Le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettera e),  acquistano  efficacia  a  decorrere  dall'anno
          accademico 2000-2001. 
              4. Fino alla data di entrata in  vigore  di  specifiche
          modificazioni del  regolamento  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  21  luglio  1997,  n.  245,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del  29   luglio   1997,   le
          universita'  determinano  i  posti  per  i  corsi  di   cui
          all'articolo  2,  comma  1,  lettera   a),   e   comma   2,
          conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2,  e
          disponendo prove d'ammissione  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma 1.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  15  della  legge  12
          novembre  2011  n.183,   recante   "Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012)": 
              "Art.15.(Norme   in   materia    di    certificati    e
          dichiarazioni sostitutive  e  divieto  di  introdurre,  nel
          recepimento di direttive dell'Unione  europea,  adempimenti
          aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  dalle  direttive
          stesse) 
              1.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante  il  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo  40  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
          seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i  seguenti
          commi: 
              «01.  Le  certificazioni  rilasciate   dalla   pubblica
          amministrazione in ordine a  stati,  qualita'  personali  e
          fatti sono valide e  utilizzabili  solo  nei  rapporti  tra
          privati.  Nei  rapporti  con  gli  organi  della   pubblica
          amministrazione  e  i  gestori  di   pubblici   servizi   i
          certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
          dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 
              02.  Sulle  certificazioni  da  produrre  ai   soggetti
          privati e' apposta, a pena di nullita',  la  dicitura:  "Il
          presente certificato non puo' essere prodotto  agli  organi
          della pubblica amministrazione  o  ai  privati  gestori  di
          pubblici servizi"»; 
              b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato; 
              c) all'articolo  43,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «1.  Le  amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori   di
          pubblici servizi sono  tenuti  ad  acquisire  d'ufficio  le
          informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui
          agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e  i  documenti
          che siano  in  possesso  delle  pubbliche  amministrazioni,
          previa  indicazione,  da  parte   dell'interessato,   degli
          elementi   indispensabili   per   il   reperimento    delle
          informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad  accettare  la
          dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»; 
              d) nel capo III, sezione III,  dopo  l'articolo  44  e'
          aggiunto il seguente: 
              «Art.  44-bis.  (L)  -   (Acquisizione   d'ufficio   di
          informazioni)  -   1.   Le   informazioni   relative   alla
          regolarita' contributiva sono acquisite  d'ufficio,  ovvero
          controllate ai  sensi  dell'articolo  71,  dalle  pubbliche
          amministrazioni procedenti, nel  rispetto  della  specifica
          normativa di settore»; 
              e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  72.  (L)  -  (Responsabilita'  in   materia   di
          accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1.
          Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43,
          dei   controlli   di   cui   all'articolo   71   e    della
          predisposizione   delle   convenzioni   quadro    di    cui
          all'articolo 58 del codice  dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  le
          amministrazioni   certificanti   individuano   un   ufficio
          responsabile  per  tutte  le  attivita'  volte  a  gestire,
          garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
          diretto  agli  stessi  da   parte   delle   amministrazioni
          procedenti. 
              2. Le  amministrazioni  certificanti,  per  il  tramite
          dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note,
          attraverso  la   pubblicazione   sul   sito   istituzionale
          dell'amministrazione, le misure organizzative adottate  per
          l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione  d'ufficio
          dei dati e  per  l'effettuazione  dei  controlli  medesimi,
          nonche' le modalita' per la loro esecuzione. 
              3. La mancata  risposta  alle  richieste  di  controllo
          entro  trenta  giorni  costituisce  violazione  dei  doveri
          d'ufficio e viene in ogni caso presa in  considerazione  ai
          fini  della   misurazione   e   della   valutazione   della
          performance individuale dei responsabili dell'omissione»; 
              f) all'articolo 74, comma 2: 
              1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) la richiesta e l'accettazione di certificati  o  di
          atti di notorieta' »; 
              2) e' aggiunta la seguente lettera: 
              «c-bis) il  rilascio  di  certificati  non  conformi  a
          quanto previsto all'articolo 40, comma 02». 
              2. All'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.
          246, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: 
              «5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
          da' altresi' conto, in apposita sezione, del  rispetto  dei
          livelli minimi di  regolazione  comunitaria  ai  sensi  dei
          commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»; 
              b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
              «24-bis.  Gli  atti   di   recepimento   di   direttive
          comunitarie  non  possono  prevedere  l'introduzione  o  il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle  direttive  stesse,  salvo  quanto
          previsto al comma 24-quater. 
              24-ter. Costituiscono livelli di regolazione  superiori
          a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie: 
              a)  l'introduzione  o  il  mantenimento  di  requisiti,
          standard, obblighi e oneri non strettamente  necessari  per
          l'attuazione delle direttive; 
              b) l'estensione dell'ambito soggettivo o  oggettivo  di
          applicazione delle regole rispetto a quanto previsto  dalle
          direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
          destinatari; 
              c)  l'introduzione  o  il  mantenimento  di   sanzioni,
          procedure o meccanismi operativi piu' gravosi  o  complessi
          di quelli strettamente  necessari  per  l'attuazione  delle
          direttive. 
              24-quater.   L'amministrazione    da'    conto    delle
          circostanze eccezionali,  valutate  nell'analisi  d'impatto
          della regolamentazione, in relazione alle  quali  si  rende
          necessario il superamento del livello minimo di regolazione
          comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad  AIR,
          le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di  analisi
          definiti dalle direttive di cui al  comma  6  del  presente
          articolo". 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto
          legislativo 15 aprile 2005,  n.  76,  recante:  Definizione
          delle norme generali sul  diritto-dovere  all'istruzione  e
          alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1,  lettera
          c), della L. 28 marzo 2003, n. 53": 
              "Art.   1.(Diritto-dovere   all'istruzione    e    alla
          formazione) 
              1. La  Repubblica  promuove  l'apprendimento  in  tutto
          l'arco della vita e assicura a tutti pari  opportunita'  di
          raggiungere elevati livelli culturali e  di  sviluppare  le
          capacita'  e  le  competenze,   attraverso   conoscenze   e
          abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
          e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella  vita
          sociale e nel mondo del lavoro,  anche  con  riguardo  alle
          dimensioni locali, nazionale ed europea. 
              2. L'obbligo scolastico di cui  all'articolo  34  della
          Costituzione,  nonche'  l'obbligo   formativo,   introdotto
          dall'articolo 68 della legge 17  maggio  1999,  n.  144,  e
          successive  modificazioni,  sono  ridefiniti  ed  ampliati,
          secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto
          all'istruzione e formazione e correlativo dovere. 
              3.  La  Repubblica  assicura   a   tutti   il   diritto
          all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
          comunque, sino al conseguimento di una qualifica di  durata
          almeno triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  Tale
          diritto si realizza  nelle  istituzioni  del  primo  e  del
          secondo ciclo del sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione,  costituite  dalle  istituzioni  scolastiche  e
          dalle istituzioni formative  accreditate  dalle  regioni  e
          dalle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  anche
          attraverso  l'apprendistato  di  cui  all'articolo  48  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese
          le scuole paritarie riconosciute ai sensi  della  legge  10
          marzo  2000,  n.  62,   secondo   livelli   essenziali   di
          prestazione definiti a  norma  dell'articolo  117,  secondo
          comma, lettera m), della Costituzione. 
              4. I genitori, o chi  ne  fa  le  veci,  che  intendano
          provvedere privatamente o direttamente  all'istruzione  dei
          propri figli, ai fini  dell'esercizio  del  diritto-dovere,
          devono  dimostrare  di  averne  la  capacita'   tecnica   o
          economica  e  darne  comunicazione  anno  per   anno   alla
          competente   autorita',   che   provvede   agli   opportuni
          controlli. 
              5. Nelle istituzioni scolastiche statali  la  fruizione
          del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta  a  tasse  di
          iscrizione e di frequenza. 
              6.  La  fruizione  dell'offerta  di  istruzione  e   di
          formazione come previsto dal presente  decreto  costituisce
          per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  i
          minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre
          che un diritto  soggettivo,  un  dovere  sociale  ai  sensi
          dell'articolo  4,  secondo   comma,   della   Costituzione,
          sanzionato come previsto dall'articolo 5. 
              7.  La  Repubblica  garantisce,   attraverso   adeguati
          interventi,  l'integrazione  nel   sistema   educativo   di
          istruzione e formazione  delle  persone  in  situazione  di
          handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          successive modificazioni. 
              8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di
          cui al presente articolo si realizza con le  gradualita'  e
          modalita' previste dall'articolo 6." 
              "Art.     2.(Realizzazione      del      diritto-dovere
          all'istruzione e alla formazione) 
              1. Il diritto-dovere ha inizio  con  l'iscrizione  alla
          prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto
          dal decreto legislativo 19  febbraio  2004,  n.  59,  fatta
          salva   la   possibilita'   di   frequenza   della   scuola
          dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo. 
              2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano,  in
          raccordo  con  le  istituzioni  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione del secondo ciclo ed  i  competenti
          servizi territoriali, iniziative di  orientamento  ai  fini
          della scelta dei  percorsi  educativi  del  secondo  ciclo,
          sulla base dei percorsi di ciascun allievo,  personalizzati
          e documentati. 
              3. I giovani che hanno conseguito il titolo  conclusivo
          del primo ciclo sono iscritti ad un  istituto  del  sistema
          dei  licei  o  del  sistema  di  istruzione  e   formazione
          professionale di cui  all'articolo  1,  comma  3,  fino  al
          conseguimento del diploma liceale o di un titolo o  di  una
          qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
          diciottesimo  anno  di  eta',  fatto  salvo  il  limite  di
          frequentabilita'   delle   singole    classi    ai    sensi
          dell'articolo 192, comma  4,  del  decreto  legislativo  16
          aprile  1994,  n.  297,  nonche'  quello  derivante   dalla
          contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali
          delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. 
              4.  Ai  fini  di  cui  al  comma  3,  l'iscrizione   e'
          effettuata presso le istituzioni del sistema  dei  licei  o
          presso  quelle  del  sistema  di  istruzione  e  formazione
          professionale che realizzano profili educativi, culturali e
          professionali, ai  quali  conseguono  titoli  e  qualifiche
          professionali di differente livello, valevoli su  tutto  il
          territorio nazionale e spendibili nell'Unione  europea,  se
          rispondenti ai livelli essenziali di  prestazione  definiti
          ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della  legge
          28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme  regolamentari  di
          cui all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c),  della  legge
          medesima. 
              5. All'attuazione  del  diritto-dovere  concorrono  gli
          alunni, le loro  famiglie,  le  istituzioni  scolastiche  e
          formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto
          di  apprendistato,  di  cui  all'articolo  48  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  ed  il  tutore
          aziendale di cui al  comma  4,  lettera  f),  del  predetto
          articolo,  condividendo  l'obiettivo   della   crescita   e
          valorizzazione  della  persona   umana   secondo   percorsi
          formativi  rispondenti  alle  attitudini  di   ciascuno   e
          finalizzati al pieno successo formativo." 
              "Art.  3.(Sistema  nazionale   delle   anagrafi   degli
          studenti) 
              1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e  nel  rispetto
          delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno  2003,
          n. 196,  l'anagrafe  nazionale  degli  studenti  presso  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          opera il trattamento  dei  dati  sui  percorsi  scolastici,
          formativi e in apprendistato dei  singoli  studenti  e  dei
          dati relativi alla valutazione degli  studenti,  a  partire
          dal primo anno della  scuola  primaria,  avvalendosi  delle
          dotazioni umane e strumentali del  medesimo  Ministero.  Il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          acquisisce  dalle   istituzioni   scolastiche   statali   e
          paritarie i dati personali, sensibili  e  giudiziari  degli
          studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto
          della dispersione scolastica. 
              2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo,  gia'
          costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17  maggio
          1999, n. 144, e successive modificazioni, sono  trasformate
          in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati
          sui percorsi scolastici, formativi e in  apprendistato  dei
          singoli studenti a partire  dal  primo  anno  della  scuola
          primaria. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi  regionali
          degli studenti con le anagrafi comunali della  popolazione,
          anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4  e  5
          del presente  decreto,  nonche'  il  coordinamento  con  le
          funzioni svolte dalle Province  attraverso  i  servizi  per
          l'impiego  in  materia  di  orientamento,  informazione   e
          tutorato. 
              4.   Con   apposito   accordo    tra    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede  di
          Conferenza unificata  di  cui  al  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  e'  assicurata  l'integrazione  delle
          anagrafi di cui ai commi 1, 2 e  3  nel  Sistema  nazionale
          delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
          a: 
              a) definire gli standard tecnici  per  lo  scambio  dei
          flussi informativi; 
              b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi; 
              c) definire l'insieme delle informazioni che permettano
          la tracciabilita' dei percorsi scolastici e  formativi  dei
          singoli studenti. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".