Art. 48
Dematerializzazione di procedure in materia di universita'
1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e'
inserito il seguente:
«Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono
effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la
costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in
italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
(( 1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1
e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12
novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale
degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la
veridicita' dei titoli autocertificati. ))
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea,
sostenuti dagli studenti universitari (( sono eseguite ))
esclusivamente con modalita' informatiche senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' adeguano
conseguentemente i propri regolamenti.».
(( 1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive
modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli
1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per
l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' come
supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
))
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 2
agosto 1999, n, 264, recante: "Norme in materia di accessi
ai corsi universitari":
"Art. 5.
1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per
il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere a) e b), della L. 19 novembre 1990, n. 341, gli
studenti nei confronti dei quali i competenti organi di
giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso
ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi
della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e
per gli effetti della legislazione universitaria gli esami
sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.
2. Sono altresi' regolarmente iscritti ai corsi
universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati
comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi
dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno
accademico 2000-2001.
4. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche
modificazioni del regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, le
universita' determinano i posti per i corsi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2,
conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e
disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4,
comma 1.".
Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 12
novembre 2011 n.183, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012)":
"Art.15.(Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel
recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive
stesse)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti
commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti
privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il
presente certificato non puo' essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi"»;
b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti
che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e'
aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di
informazioni) - 1. Le informazioni relative alla
regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero
controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche
amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica
normativa di settore»;
e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) - (Responsabilita' in materia di
accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1.
Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43,
dei controlli di cui all'articolo 71 e della
predisposizione delle convenzioni quadro di cui
all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
amministrazioni certificanti individuano un ufficio
responsabile per tutte le attivita' volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite
dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note,
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi,
nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo
entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai
fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei responsabili dell'omissione»;
f) all'articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di
atti di notorieta' »;
2) e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a
quanto previsto all'articolo 40, comma 02».
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente:
«5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei
livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei
commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive
comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto
previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori
a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti,
standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per
l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle
direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni,
procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi
di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle
direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle
circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto
della regolamentazione, in relazione alle quali si rende
necessario il superamento del livello minimo di regolazione
comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR,
le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi
definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente
articolo".
Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della L. 28 marzo 2003, n. 53":
"Art. 1.(Diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione)
1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto
l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunita' di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e
abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della
Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto
dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati,
secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto
all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto
all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. Tale
diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e
dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche
attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese
le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10
marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano
provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei
propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere,
devono dimostrare di averne la capacita' tecnica o
economica e darne comunicazione anno per anno alla
competente autorita', che provvede agli opportuni
controlli.
5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione
del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta a tasse di
iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di
formazione come previsto dal presente decreto costituisce
per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i
minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre
che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi
dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione,
sanzionato come previsto dall'articolo 5.
7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati
interventi, l'integrazione nel sistema educativo di
istruzione e formazione delle persone in situazione di
handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di
cui al presente articolo si realizza con le gradualita' e
modalita' previste dall'articolo 6."
"Art. 2.(Realizzazione del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione)
1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla
prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta
salva la possibilita' di frequenza della scuola
dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.
2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in
raccordo con le istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti
servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini
della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo,
sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati
e documentati.
3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo
del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema
dei licei o del sistema di istruzione e formazione
professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al
conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di eta', fatto salvo il limite di
frequentabilita' delle singole classi ai sensi
dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nonche' quello derivante dalla
contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e'
effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o
presso quelle del sistema di istruzione e formazione
professionale che realizzano profili educativi, culturali e
professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge
medesima.
5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli
alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e
formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto
di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore
aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto
articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e
valorizzazione della persona umana secondo percorsi
formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e
finalizzati al pieno successo formativo."
"Art. 3.(Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti)
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici,
formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei
dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire
dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle
dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e
paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli
studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto
della dispersione scolastica.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia'
costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate
in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati
sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola
primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali
degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione,
anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5
del presente decreto, nonche' il coordinamento con le
funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per
l'impiego in materia di orientamento, informazione e
tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle
anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
a:
a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei
flussi informativi;
b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle informazioni che permettano
la tracciabilita' dei percorsi scolastici e formativi dei
singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".