Art. 49 
 
 
 Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita' 
 
   1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, lettera m),  secondo  periodo,  tra  la  parola:
«durata»  e  la  parola:  «quadriennale»  e'  inserita  la  seguente:
«massima»; 
      2) al comma 1, lettera p), le  parole:  «uno  effettivo  e  uno
supplente  scelti  dal  Ministero  tra  dirigenti  e  funzionari  del
Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti:  «uno  effettivo  e
uno supplente designati dal Ministero»; 
      3) al comma  9:  al  primo  periodo,  tra  le  parole:  «organi
collegiali» e: «delle universita'»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
quelli monocratici elettivi»; 
  (( a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) e' abrogata; )) 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 4 le parole: «, nonche' compiti di  tutorato  e  di
didattica integrativa» sono soppresse; 
      2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 5 le  parole:  «corsi  di  laurea  ((  o  ))»  sono
soppresse; 
    d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli  atti
al consiglio di  amministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«avvio del procedimento stesso»; 
    e) all'articolo 12, comma 3, le  parole  da:  «individuate»  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  «che  sono  gia'
inserite tra le  universita'  non  statali  legalmente  riconosciute,
subordinatamente  al  mantenimento   dei   requisiti   previsti   dai
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)»; 
    f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli
articoli» e' inserita la seguente: «16,»; 
  (( f-bis) all'articolo 16, comma  3,  lettera  e),  la  parola:  «,
anche» e' soppressa; )) 
    g) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo  18»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»; 
    h) all'articolo 18: 
      1) al comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  «procedimento  di
chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»; 
      2) al comma 1, lettera b), dopo  le  parole:  «per  il  settore
concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno  dei  settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le
seguenti parole: «alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge»; 
      3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo  non  inferiore  al
costo  quindicennale  per  i  posti  di  professore  di  ruolo  e  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera  b),  ovvero  di
importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»; 
      4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole:  «a  tempo
indeterminato» e dopo  la  parola:  «universita'»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e a soggetti esterni»; 
      5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche'» sono soppresse; 
    i) all'articolo 21: 
      1) al comma 2  le  parole:  «valutazione  dei  risultati»  sono
sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei  progetti  di
ricerca»; 
      2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
purche' nell'elenco predetto sia  comunque  possibile  ottemperare  a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In  caso  contrario  si
procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
1.  L'elenco  ha  validita'  biennale  e  scaduto  tale  termine   e'
ricostituito con le modalita' di cui al comma 1.»; 
      3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano  in  carica
tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che  durano
in carica quattro anni»; 
    l) all'articolo 23, comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le
seguenti: (( «di importo  non  inferiore  a  quello  fissato  con  il
decreto di cui  al  comma  2»  )),  dopo  le  parole:  «attivita'  di
insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta  qualificazione»  e
le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del  periodo  sono
soppresse; 
      2) il terzo periodo e' soppresso; 
    m) all'articolo 24: 
      1) al comma 2, lettera a), dopo  le  parole:  «pubblicita'  dei
bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»; 
      2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Per tutto il periodo di durata  dei  contratti  di  cui  al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche  sono
collocati,  senza  assegni  ne'   contribuzioni   previdenziali,   in
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in  cui  tale
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»; 
    n) all'articolo 29: 
      1) al comma 9, dopo le  parole:  «della  presente  legge»  sono
inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge
4 novembre 2005, n. 230»; 
      2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» e'  inserita
la seguente: «7,». 
  2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio  e»  sono
soppresse. 
  3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  (( 3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo  29,  comma
19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  e  limitatamente  all'anno
2012, e' riservata una quota non superiore a 11 milioni di  euro  per
le finalita' di cui  all'articolo  5,  comma  3,  lettera  g),  della
medesima legge. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  lettera
          m) e lettera p),  e  comma  9,  4,  comma  3,  lettera  o),
          articolo 5, comma 3, lettera a) e lettera b), 6, comma 4  e
          comma 12, 7, comma 3 e comma 5, 10, comma 5, 12,  comma  3,
          15, comma 1, 16, 18, 21, comma 2, comma 4 e  comma  5,  23,
          comma 1 e comma 2, 24, 29, comma 9 e comma 11,  lettera  c)
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  recante  "Norme  in
          materia di organizzazione delle universita',  di  personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario", come modificati dalla presente legge: 
              "Art.  2.  (Organi  e   articolazione   interna   delle
          universita'). 
              1. (Omissis). 
              m) durata in carica del  consiglio  di  amministrazione
          per un massimo di quattro anni; durata massima quadriennale
          del mandato fatta eccezione per quello  dei  rappresentanti
          degli studenti,  di  durata  biennale;  rinnovabilita'  del
          mandato per una sola volta; 
              (Omissis). 
              p) composizione del collegio dei revisori dei conti  in
          numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di  cui
          un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra
          i magistrati amministrativi  e  contabili  e  gli  avvocati
          dello Stato; uno effettivo e uno supplente,  designati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze;  uno  effettivo  e
          uno  supplente  designati   dal   Ministero;   nomina   dei
          componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un
          massimo di quattro anni; rinnovabilita'  dell'incarico  per
          una sola volta e divieto di  conferimento  dello  stesso  a
          personale dipendente della medesima universita'; iscrizione
          di  almeno  due  componenti  al   Registro   dei   revisori
          contabili; 
              (Omissis). 
              9. Gli organi collegiali e quelli monocratici  elettivi
          delle universita' decadono al momento della costituzione di
          quelli previsti  dal  nuovo  statuto.  Gli  organi  il  cui
          mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in
          carica fino alla costituzione degli  stessi  ai  sensi  del
          nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al  momento
          dell'adozione dello statuto di  cui  ai  commi  5  e  6  e'
          prorogato fino al termine dell'anno accademico  successivo.
          Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in  corso
          previste alla data dell'elezione dei rettori eletti,  o  in
          carica, se  successive  al  predetto  anno  accademico.  Il
          mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore
          della presente  legge,  sono  stati  eletti  ovvero  stanno
          espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e  non
          e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo
          periodo del presente comma." 
              "Art. 4. (Fondo per il merito). 
              3. (Omissis). 
              o) (abrogata)." 
              "Art. 5.  (Delega  in  materia  di  interventi  per  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario). 
              (Omissis). 
              3. (Omissis). 
              a) introduzione di un sistema di  accreditamento  delle
          sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo
          3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre  2004,  n.  270,  fondato   sull'utilizzazione   di
          specifici indicatori definiti ex  ante  dall'ANVUR  per  la
          verifica del possesso  da  parte  degli  atenei  di  idonei
          requisiti   didattici,   strutturali,   organizzativi,   di
          qualificazione dei docenti e delle  attivita'  di  ricerca,
          nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria; 
              b) introduzione di un sistema di valutazione  periodica
          basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da  parte
          dell'ANVUR,  dell'efficienza  e  dei  risultati  conseguiti
          nell'ambito della didattica e della ricerca  dalle  singole
          universita' e dalle loro articolazioni interne;" 
              "Art.  6.  (Stato  giuridico  dei  professori   e   dei
          ricercatori di ruolo). 
              4.  Ai  ricercatori   a   tempo   indeterminato,   agli
          assistenti del ruolo ad esaurimento e ai  tecnici  laureati
          di cui all'articolo 50 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  che  hanno  svolto  tre
          anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della  legge
          19 novembre  1990,  n.  341,  e  successive  modificazioni,
          nonche'  ai   professori   incaricati   stabilizzati   sono
          affidati,  con  il  loro  consenso  e  fermo  restando   il
          rispettivo  inquadramento  e   trattamento   giuridico   ed
          economico, corsi e moduli curriculari  compatibilmente  con
          la programmazione didattica definita dai competenti  organi
          accademici. Ad essi e' attribuito il titolo  di  professore
          aggregato per l'anno accademico in cui essi  svolgono  tali
          corsi e  moduli.  Il  titolo  e'  conservato  altresi'  nei
          periodi di congedo straordinario per motivi  di  studio  di
          cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
          in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
          nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di
          criteri e  modalita'  stabiliti  con  proprio  regolamento,
          determina la retribuzione  aggiuntiva  dei  ricercatori  di
          ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati  moduli
          o corsi curriculari. 
              12. I professori  e  i  ricercatori  a  tempo  definito
          possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
          autonomo  anche  continuative,  purche'   non   determinino
          situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
          appartenenza. La condizione di professore a tempo  definito
          e' incompatibile con l'esercizio  di  cariche  accademiche.
          Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
          incompatibilita'.  Possono  altresi'   svolgere   attivita'
          didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca
          esteri, previa autorizzazione del  rettore  che  valuta  la
          compatibilita'    con    l'adempimento    degli    obblighi
          istituzionali." 
              "Art. 7. (Norme in materia di mobilita' dei  professori
          e dei ricercatori). 
              (Omissis). 
              3.   Al    fine    di    incentivare    la    mobilita'
          interuniversitaria del personale accademico, ai  professori
          e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
          sede in altra regione  rispetto  a  quella  della  sede  di
          provenienza, o nella  stessa  regione  se  previsto  da  un
          accordo di programma  approvato  dal  Ministero  ovvero,  a
          seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una  sede
          diversa  da  quella   di   appartenenza,   possono   essere
          attribuiti incentivi finanziari,  a  carico  del  fondo  di
          finanziamento ordinario. 
              5. Con decreto del Ministro sono  stabiliti  criteri  e
          modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza   pubblica,   la   mobilita'   interregionale   dei
          professori universitari che hanno prestato servizio  presso
          sedi soppresse a seguito di procedure di  razionalizzazione
          dell'offerta didattica." 
              "Art. 10. (Competenza disciplinare). 
              (Omissis). 
              5. Il procedimento si estingue ove la decisione di  cui
          al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni
          dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine  e'
          sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina
          ovvero del consiglio di amministrazione  nel  caso  in  cui
          siano in corso le operazioni  preordinate  alla  formazione
          dello stesso che ne impediscono il regolare  funzionamento.
          Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e
          per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione
          a ciascuna sospensione, ove il collegio  ritenga  di  dover
          acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
          Il rettore e'  tenuto  a  dare  esecuzione  alle  richieste
          istruttorie avanzate dal collegio." 
              "Art.   12.   (Universita'   non   statali   legalmente
          riconosciute). 
              (Omissis). 
              3. Le previsioni di cui al  presente  articolo  non  si
          applicano alle  universita'  telematiche  ad  eccezione  di
          quelle che  sono  gia'  inserite  tra  le  universita'  non
          statali  legalmente   riconosciute,   subordinatamente   al
          mantenimento  dei  requisiti  previsti  dai   provvedimenti
          emanati ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  lettere  a)  e
          b);" 
              "Art.    15.    (Settori    concorsuali    e    settori
          scientifico-disciplinari). 
              1. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge  il  Ministro,  con  proprio
          decreto di natura non regolamentare, sentito  il  Consiglio
          universitario nazionale (CUN), definisce,  secondo  criteri
          di affinita', i settori concorsuali in relazione  ai  quali
          si   svolgono   le   procedure   per    il    conseguimento
          dell'abilitazione  di  cui  all'articolo  16.   I   settori
          concorsuali sono raggruppati in  macrosettori  concorsuali.
          Ciascun  settore  concorsuale  puo'  essere  articolato  in
          settori  scientifico-disciplinari,  che   sono   utilizzati
          esclusivamente per quanto previsto agli  articoli  16,  18,
          22,  23  e  24  della  presente  legge,  nonche'   per   la
          definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo
          17, commi 95 e seguenti, della legge  15  maggio  1997,  n.
          127." 
              "Art.16.  (Istituzione  dell'abilitazione   scientifica
          nazionale). 
              1. E' istituita l'abilitazione  scientifica  nazionale,
          di seguito  denominata  «abilitazione».  L'abilitazione  ha
          durata quadriennale e richiede requisiti  distinti  per  le
          funzioni di  professore  di  prima  e  di  seconda  fascia.
          L'abilitazione attesta la  qualificazione  scientifica  che
          costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
          alla seconda fascia dei professori. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  sono
          disciplinate le modalita' di espletamento  delle  procedure
          finalizzate   al   conseguimento   dell'abilitazione,    in
          conformita' ai criteri di cui al comma 3. 
              3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
              a)  l'attribuzione   dell'abilitazione   con   motivato
          giudizio fondato sulla valutazione analitica dei  titoli  e
          delle   pubblicazioni   scientifiche,   previa    sintetica
          descrizione del contributo individuale  alle  attivita'  di
          ricerca e  sviluppo  svolte,  ed  espresso  sulla  base  di
          criteri e parametri differenziati per funzioni e  per  area
          disciplinare, definiti con decreto del Ministro; 
              b) la possibilita' che il decreto di cui  alla  lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici; 
              c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
          e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
          e di revisione o  adeguamento  degli  stessi  con  apposito
          decreto ministeriale; 
              d)  l'indizione  obbligatoria,  con  frequenza  annuale
          inderogabile,  delle   procedure   per   il   conseguimento
          dell'abilitazione; 
              e) i termini  e  le  modalita'  di  espletamento  delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dall'indizione; la garanzia  della  pubblicita'
          degli  atti  e  dei  giudizi  espressi  dalle   commissioni
          giudicatrici; 
              f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
          carico delle disponibilita' di bilancio  degli  atenei,  di
          un'unica commissione nazionale di durata  biennale  per  le
          procedure di abilitazione alle funzioni  di  professore  di
          prima e di seconda fascia, mediante  sorteggio  di  quattro
          commissari all'interno di una lista di professori  ordinari
          costituita ai sensi della lettera  h)  e  sorteggio  di  un
          commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di
          studiosi e di esperti di pari livello  in  servizio  presso
          universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per  la
          cooperazione   e   lo   sviluppo   economico   (OCSE).   La
          partecipazione  alla  commissione  nazionale  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti ed indennita'; 
              g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
          f)  faccia  parte  piu'  di  un  commissario  della  stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; la  corresponsione  ai  commissari  in
          servizio all'estero di un compenso determinato con  decreto
          non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
          all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
          contenente   i   nominativi   dei    professori    ordinari
          appartenenti allo stesso che hanno presentato  domanda  per
          esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
          la   propria   attivita'   scientifica   complessiva,   con
          particolare     riferimento     all'ultimo     quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in  possesso
          di  un  curriculum,  reso  pubblico  per  via   telematica,
          coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
          del presente comma, riferiti alla fascia e  al  settore  di
          appartenenza; 
              i) il sorteggio di cui alla  lettera  h)  assicura  che
          della commissione faccia parte almeno  un  commissario  per
          ciascun settore  scientifico-disciplinare,  ricompreso  nel
          settore concorsuale, al  quale  afferiscano  almeno  trenta
          professori ordinari; la commissione puo'  acquisire  pareri
          scritti  pro  veritate   sull'attivita'   scientifica   dei
          candidati da parte di esperti revisori  in  possesso  delle
          caratteristiche di cui  alla  lettera  h);  i  pareri  sono
          pubblici ed allegati agli atti della procedura; 
              l)  il  divieto  per  i   commissari   di   far   parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
              m) la preclusione, in  caso  di  mancato  conseguimento
          dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel
          biennio successivo per l'attribuzione della  stessa  o  per
          l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore; 
              n)  la  valutazione   dell'abilitazione   come   titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2; 
              o) lo svolgimento delle procedure per il  conseguimento
          dell'abilitazione  presso  universita'  dotate  di   idonee
          strutture e l'individuazione delle procedure per la  scelta
          delle  stesse;  le  universita'  prescelte  assicurano   le
          strutture e il supporto  di  segreteria  nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 
              4. Il conseguimento dell'abilitazione  scientifica  non
          costituisce titolo  di  idoneita'  ne'  da'  alcun  diritto
          relativamente al reclutamento in ruolo  o  alla  promozione
          presso un'universita' al di fuori delle procedure  previste
          dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6." 
              "Art. 18. (Chiamata dei professori). 
              1. Le universita', con proprio regolamento adottato  ai
          sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
              a)  pubblicita'  del  procedimento  di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
              b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
              c) applicazione dei criteri di  cui  alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
              e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e di  cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di  importo  e
          durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
          ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a). 
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno prestato servizio,  o  non  sono  stati  titolari  di
          assegni di ricerca ovvero  iscritti  a  corsi  universitari
          nell'universita' stessa. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
              a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
          tempo determinato; 
              b)  ai  titolari  degli  assegni  di  ricerca  di   cui
          all'articolo 22; 
              c) agli studenti dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
              d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
              e)  al  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
              f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
          enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a  titolari  di
          borse  di  studio  o  di  ricerca  banditi  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
              6.  Alla  partecipazione   ai   progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi." 
              "Art.  21.  (Comitato  nazionale  dei  garanti  per  la
          ricerca). 
              (Omissis). 
              2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita'  di
          selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in
          massima  considerazione  le  raccomandazioni  approvate  da
          organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
          convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
          dei comitati di selezione di cui al comma  1  dell'articolo
          20 e coordina le attivita' dei comitati suddetti;  subentra
          alla commissione  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 26  marzo  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  173  del  26  luglio  2004,   nonche'   alla
          commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca
          di  interesse  nazionale.  Le  predette  commissioni   sono
          soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti  del
          CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata
          copertura degli oneri  da  essi  derivanti,  il  CNGR  puo'
          provvedere all'espletamento delle  procedure  di  selezione
          dei progetti  o  programmi  di  ricerca  attivati  da  enti
          pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue  funzioni,  il
          CNGR  si  avvale  delle  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie   del   Ministero   relative   alle   attivita'
          contemplate dal presente comma. 
              4.   Il   CNGR   definisce   le   proprie   regole   di
          organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
          il  presidente,  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi
          componenti. I dipendenti pubblici possono essere  collocati
          in aspettativa per la durata del mandato. I componenti  del
          CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
          nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
          anni.  Essi  cessano  automaticamente   dalla   carica   al
          compimento del  settantesimo  anno  di  eta'.  Se  uno  dei
          componenti cessa dalla  carica  prima  della  scadenza  del
          proprio  mandato,  il  componente  che  viene  nominato  in
          sostituzione resta in carica  per  la  durata  residua  del
          mandato. Il predetto  componente  e'  scelto  dal  Ministro
          nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma  1,
          purche'  nell'elenco  predetto   sia   comunque   possibile
          ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
          In caso contrario si procede a costituire un  nuovo  elenco
          con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco  ha  validita'
          biennale e scaduto tale  termine  e'  ricostituito  con  le
          modalita' di cui al comma 1. 
              5. In sede di prima applicazione,  mediante  sorteggio,
          sono individuati due componenti  del  CNGR  che  durano  in
          carica due anni e  due  componenti  che  durano  in  carica
          quattro  anni.  Il  CNGR  predispone   rapporti   specifici
          sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
          valutazione della ricerca, che trasmette  al  Ministro,  il
          quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti  e
          delle relazioni del CNGR." 
              "Art. 23. (Contratti per attivita' di insegnamento). 
              1. Le  universita',  anche  sulla  base  di  specifiche
          convenzioni con gli  enti  pubblici  e  le  istituzioni  di
          ricerca di cui all'articolo 8 del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
          dicembre 1993, n. 593, possono  stipulare  contratti  della
          durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente  per
          un periodo massimo di cinque  anni,  a  titolo  gratuito  o
          oneroso di importo non inferiore a quello  fissato  con  il
          decreto di cui al comma 2, per attivita' di insegnamento di
          alta qualificazione  di  alta  qualificazione  al  fine  di
          avvalersi  della  collaborazione   di   esperti   di   alta
          qualificazione in possesso di un  significativo  curriculum
          scientifico o  professionale.  I  predetti  contratti  sono
          stipulati dal rettore, su proposta  dei  competenti  organi
          accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione  di
          quelli  stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con   enti
          pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il  5
          per cento dell'organico dei  professori  e  ricercatori  di
          ruolo in servizio presso l'ateneo. 
              2. Fermo restando  l'affidamento  a  titolo  oneroso  o
          gratuito di incarichi di insegnamento al personale  docente
          e  ricercatore  universitario,  le   universita'   possono,
          altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
          delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
          specifiche  esigenze  didattiche,  anche  integrative,  con
          soggetti in possesso di adeguati  requisiti  scientifici  e
          professionali.  Il  possesso  del  titolo  di  dottore   di
          ricerca, della specializzazione medica,  dell'abilitazione,
          ovvero  di  titoli   equivalenti   conseguiti   all'estero,
          costituisce titolo preferenziale ai fini  dell'attribuzione
          dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti  previo
          espletamento di procedure disciplinate con  regolamenti  di
          ateneo, nel rispetto del codice etico,  che  assicurino  la
          valutazione comparativa  dei  candidati  e  la  pubblicita'
          degli atti. Il trattamento economico spettante ai  titolari
          dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
          del Ministro, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze." 
              "Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato). 
              1.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, al fine di svolgere attivita'  di  ricerca,
          di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
          studenti, le universita'  possono  stipulare  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  Il   contratto
          stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di  didattica,  di
          didattica integrativa e di servizio agli  studenti  nonche'
          delle attivita' di ricerca. 
              2.  I  destinatari  sono  scelti   mediante   procedure
          pubbliche di selezione disciplinate dalle  universita'  con
          regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
          rispetto dei principi enunciati  dalla  Carta  europea  dei
          ricercatori, di cui alla raccomandazione della  Commissione
          delle Comunita'  europee  n.  251  dell'11  marzo  2005,  e
          specificamente dei seguenti criteri: 
              a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,  sul
          sito dell'ateneo e su quelli del  Ministero  e  dell'Unione
          europea; specificazione del settore  concorsuale  e  di  un
          eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
          o  piu'  settori   scientifico-disciplinari;   informazioni
          dettagliate sulle specifiche  funzioni,  sui  diritti  e  i
          doveri   e   sul   relativo   trattamento    economico    e
          previdenziale;  previsione  di  modalita'  di  trasmissione
          telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
          dei titoli e delle pubblicazioni; 
              b) ammissione alle procedure dei possessori del  titolo
          di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,  per  i
          settori  interessati,  del  diploma   di   specializzazione
          medica, nonche' di eventuali ulteriori  requisiti  definiti
          nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
          assunti a tempo indeterminato come professori  universitari
          di prima o di seconda fascia o come ricercatori,  ancorche'
          cessati dal servizio; 
              c) valutazione preliminare dei candidati, con  motivato
          giudizio analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla
          produzione scientifica, ivi compresa la tesi di  dottorato,
          secondo criteri e parametri, riconosciuti anche  in  ambito
          internazionale,  individuati  con  decreto  del   Ministro,
          sentiti l'ANVUR e  il  CUN;  a  seguito  della  valutazione
          preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
          meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per  cento
          del numero degli stessi e  comunque  non  inferiore  a  sei
          unita', alla discussione pubblica con  la  commissione  dei
          titoli e della produzione  scientifica;  i  candidati  sono
          tutti ammessi alla discussione qualora il loro  numero  sia
          pari o inferiore a sei; attribuzione  di  un  punteggio  ai
          titoli e a  ciascuna  delle  pubblicazioni  presentate  dai
          candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
          possibilita' di prevedere un numero massimo,  comunque  non
          inferiore  a  dodici,  delle  pubblicazioni   che   ciascun
          candidato puo' presentare. Sono  esclusi  esami  scritti  e
          orali, ad eccezione di una prova orale volta  ad  accertare
          l'adeguata conoscenza di  una  lingua  straniera;  l'ateneo
          puo' specificare nel bando la lingua straniera  di  cui  e'
          richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo stesso  ovvero  alle  esigenze  didattiche  dei
          corsi di studio in lingua estera; la  prova  orale  avviene
          contestualmente  alla  discussione  dei  titoli   e   delle
          pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  di
          cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
          cui  al  decreto  del  Ministro  adottato   in   attuazione
          dell'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  10  novembre
          2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          gennaio 2009, n. 1; 
              d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei professori di prima e di seconda fascia e  approvazione
          della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
              a) contratti di durata triennale prorogabili  per  soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
              b) contratti triennali  non  rinnovabili,  riservati  a
          candidati che hanno usufruito dei  contratti  di  cui  alla
          lettera  a),  ovvero,  per  almeno  tre  anni   anche   non
          consecutivi, di assegni di ricerca ai  sensi  dell'articolo
          51, comma 6, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni,  o  di  borse  post-dottorato  ai
          sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
          ovvero di analoghi contratti, assegni  o  borse  in  atenei
          stranieri. 
              4. I contratti di cui al comma 3, lettera  a),  possono
          prevedere il regime di tempo pieno o di tempo  definito.  I
          contratti di cui al comma 3,  lettera  b),  sono  stipulati
          esclusivamente con regime di tempo pieno.  L'impegno  annuo
          complessivo  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          didattica, di didattica  integrativa  e  di  servizio  agli
          studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
          200 ore per il regime di tempo definito. 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della  chiamata
          nel ruolo di professore associato, ai  sensi  dell'articolo
          18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
          valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
          stesso, e' inquadrato nel ruolo dei  professori  associati.
          La valutazione  si  svolge  in  conformita'  agli  standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge e fino al 31 dicembre del  sesto  anno
          successivo, la procedura di cui  al  comma  5  puo'  essere
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
          e  seconda  fascia  di  professori  di  seconda  fascia   e
          ricercatori   a    tempo    indeterminato    in    servizio
          nell'universita'   medesima,   che    abbiano    conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'articolo  16.  A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili di professore di ruolo. A  decorrere  dal
          settimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare  le  risorse
          corrispondenti fino alla meta'  dei  posti  disponibili  di
          professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5. 
              7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
          comma 9. 
              8. Il trattamento economico  spettante  ai  destinatari
          dei contratti di cui al comma 3, lettera  a),  e'  pari  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
          di cui al comma 3, lettera b), il trattamento  annuo  lordo
          onnicomprensivo e' pari al trattamento  iniziale  spettante
          al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino  a  un
          massimo del 30 per cento. 
              9. I contratti di cui al presente  articolo  non  danno
          luogo  a  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli.
          L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere  a)
          e b), costituisce titolo  preferenziale  nei  concorsi  per
          l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti  di
          cui   al   presente   articolo,    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
          contribuzioni  previdenziali,  in  aspettativa  ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza.". 
              "Art. 29. (Norme transitorie e finali). 
              (Omissis). 
              9. A valere  sulle  risorse  previste  dalla  legge  di
          stabilita' per il 2011 per il fondo  per  il  finanziamento
          ordinario delle universita', e'  riservata  una  quota  non
          superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93  milioni
          di euro per l'anno 2012 e  173  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori  di
          seconda fascia, secondo le procedure di cui  agli  articoli
          18  e  24,  comma  6,  della  presente  legge  e   di   cui
          all'articolo 1, comma 9, della legge 4  novembre  2005,  n.
          230. L'utilizzo delle  predette  risorse  e'  disposto  con
          decreto del Ministro, adottato di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              11. (Omissis). 
              c) l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 11 e 14, della legge 4
          novembre 2005, n. 230;". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4,  comma  78,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2012)": 
              "Art. 4. (Riduzioni delle spese  non  rimodulabili  dei
          Ministeri). 
              (Omissis). 
              78. Le autorizzazioni di  cui  all'articolo  17,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge  18
          marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge  18
          marzo 1958, n. 349, possono essere concesse  non  oltre  il
          compimento  del  trentacinquesimo  anno  di  anzianita'  di
          servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene
          conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita'  ivi
          incluso  il  contenimento  della  spesa  per  la  didattica
          sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle
          universita'.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  3,  lettera
          g), e 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,
          recante  "Norme  in   materia   di   organizzazione   delle
          universita',  di  personale  accademico   e   reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario": 
              "Art. 5.  (Delega  in  materia  di  interventi  per  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario). 
              (Omissis). 
              3. (Omissis). 
              g) revisione del trattamento economico dei  ricercatori
          non confermati a tempo indeterminato,  nel  primo  anno  di
          attivita',  nel  rispetto  del  limite  di  spesa  di   cui
          all'articolo 29, comma 22, primo periodo." 
              "Art. 29. (Norme transitorie e finali). 
              (Omissis). 
              19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli  6,
          comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando quanto
          previsto dall'articolo 9, comma 21,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e' autorizzata la spesa di 18
          milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del  Ministro,
          adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze entro quarantacinque giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  sono  indicati  criteri  e
          modalita'  per  l'attuazione   del   presente   comma   con
          riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli  atenei
          e alla selezione dei  destinatari  dell'intervento  secondo
          criteri di merito accademico  e  scientifico.  Al  relativo
          onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro  per  l'anno
          2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 17, comma  2,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 245, e quanto a  50  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2012 e  2013,  mediante  corrispondente
          riduzione  delle  proiezioni,  per   l'anno   2012,   dello
          stanziamento  del  fondo  speciale   di   parte   corrente,
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2010-2012,
          nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e  speciali»
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2010,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".