Art. 49
Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita'
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola:
«durata» e la parola: «quadriennale» e' inserita la seguente:
«massima»;
2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno
supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del
Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e
uno supplente designati dal Ministero»;
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi
collegiali» e: «delle universita'» sono inserite le seguenti: «e
quelli monocratici elettivi»;
(( a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) e' abrogata; ))
b) all'articolo 6:
1) al comma 4 le parole: «, nonche' compiti di tutorato e di
didattica integrativa» sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea (( o ))» sono
soppresse;
d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti
al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti:
«avvio del procedimento stesso»;
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono gia'
inserite tra le universita' non statali legalmente riconosciute,
subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)»;
f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli
articoli» e' inserita la seguente: «16,»;
(( f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: «,
anche» e' soppressa; ))
g) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di
chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il settore
concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le
seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge»;
3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al
costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di
importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo
indeterminato» e dopo la parola: «universita'» sono aggiunte le
seguenti: «e a soggetti esterni»;
5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche'» sono soppresse;
i) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono
sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di
ricerca»;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si
procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e'
ricostituito con le modalita' di cui al comma 1.»;
3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica
tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano
in carica quattro anni»;
l) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le
seguenti: (( «di importo non inferiore a quello fissato con il
decreto di cui al comma 2» )), dopo le parole: «attivita' di
insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e
le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono
soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso;
m) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicita' dei
bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;
n) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono
inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
4 novembre 2005, n. 230»;
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» e' inserita
la seguente: «7,».
2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio e» sono
soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( 3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma
19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno
2012, e' riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per
le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della
medesima legge. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
m) e lettera p), e comma 9, 4, comma 3, lettera o),
articolo 5, comma 3, lettera a) e lettera b), 6, comma 4 e
comma 12, 7, comma 3 e comma 5, 10, comma 5, 12, comma 3,
15, comma 1, 16, 18, 21, comma 2, comma 4 e comma 5, 23,
comma 1 e comma 2, 24, 29, comma 9 e comma 11, lettera c)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario", come modificati dalla presente legge:
"Art. 2. (Organi e articolazione interna delle
universita').
1. (Omissis).
m) durata in carica del consiglio di amministrazione
per un massimo di quattro anni; durata massima quadriennale
del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti
degli studenti, di durata biennale; rinnovabilita' del
mandato per una sola volta;
(Omissis).
p) composizione del collegio dei revisori dei conti in
numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui
un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra
i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati
dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal
Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e
uno supplente designati dal Ministero; nomina dei
componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un
massimo di quattro anni; rinnovabilita' dell'incarico per
una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a
personale dipendente della medesima universita'; iscrizione
di almeno due componenti al Registro dei revisori
contabili;
(Omissis).
9. Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi
delle universita' decadono al momento della costituzione di
quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui
mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in
carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del
nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento
dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e'
prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo.
Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso
previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in
carica, se successive al predetto anno accademico. Il
mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno
espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non
e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo
periodo del presente comma."
"Art. 4. (Fondo per il merito).
3. (Omissis).
o) (abrogata)."
"Art. 5. (Delega in materia di interventi per la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario).
(Omissis).
3. (Omissis).
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la
verifica del possesso da parte degli atenei di idonei
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca,
nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica
basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte
dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti
nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole
universita' e dalle loro articolazioni interne;"
"Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo).
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati
di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre
anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
nonche' ai professori incaricati stabilizzati sono
affidati, con il loro consenso e fermo restando il
rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed
economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con
la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei
periodi di congedo straordinario per motivi di studio di
cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di
criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento,
determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di
ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli
o corsi curriculari.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito
e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
incompatibilita'. Possono altresi' svolgere attivita'
didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca
esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la
compatibilita' con l'adempimento degli obblighi
istituzionali."
"Art. 7. (Norme in materia di mobilita' dei professori
e dei ricercatori).
(Omissis).
3. Al fine di incentivare la mobilita'
interuniversitaria del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
sede in altra regione rispetto a quella della sede di
provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a
seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede
diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e
modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso
sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione
dell'offerta didattica."
"Art. 10. (Competenza disciplinare).
(Omissis).
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui
al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni
dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e'
sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina
ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui
siano in corso le operazioni preordinate alla formazione
dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.
Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e
per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione
a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover
acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste
istruttorie avanzate dal collegio."
"Art. 12. (Universita' non statali legalmente
riconosciute).
(Omissis).
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano alle universita' telematiche ad eccezione di
quelle che sono gia' inserite tra le universita' non
statali legalmente riconosciute, subordinatamente al
mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti
emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b);"
"Art. 15. (Settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio
universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri
di affinita', i settori concorsuali in relazione ai quali
si svolgono le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori
concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali.
Ciascun settore concorsuale puo' essere articolato in
settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati
esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18,
22, 23 e 24 della presente legge, nonche' per la
definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo
17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n.
127."
"Art.16. (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale).
1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale,
di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha
durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia.
L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che
costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disciplinate le modalita' di espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in
conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica
descrizione del contributo individuale alle attivita' di
ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni e per area
disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito
decreto ministeriale;
d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale
inderogabile, delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione;
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicita'
degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni
giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di
un'unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro
commissari all'interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un
commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di
studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso
universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita';
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in
servizio all'estero di un compenso determinato con decreto
non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
contenente i nominativi dei professori ordinari
appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per
esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
la propria attivita' scientifica complessiva, con
particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che
della commissione faccia parte almeno un commissario per
ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel
settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta
professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri
scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei
candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono
pubblici ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel
biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per
l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee
strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta
delle stesse; le universita' prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'universita' al di fuori delle procedure previste
dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6."
"Art. 18. (Chiamata dei professori).
1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita' stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di
borse di studio o di ricerca banditi sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi."
"Art. 21. (Comitato nazionale dei garanti per la
ricerca).
(Omissis).
2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in
massima considerazione le raccomandazioni approvate da
organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo
20 e coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra
alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche' alla
commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca
di interesse nazionale. Le predette commissioni sono
soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del
CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata
copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR puo'
provvedere all'espletamento delle procedure di selezione
dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti
pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il
CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e
finanziarie del Ministero relative alle attivita'
contemplate dal presente comma.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del
CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al
compimento del settantesimo anno di eta'. Se uno dei
componenti cessa dalla carica prima della scadenza del
proprio mandato, il componente che viene nominato in
sostituzione resta in carica per la durata residua del
mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro
nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1,
purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile
ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco
con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita'
biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le
modalita' di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio,
sono individuati due componenti del CNGR che durano in
carica due anni e due componenti che durano in carica
quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici
sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il
quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e
delle relazioni del CNGR."
"Art. 23. (Contratti per attivita' di insegnamento).
1. Le universita', anche sulla base di specifiche
convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per
un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o
oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il
decreto di cui al comma 2, per attivita' di insegnamento di
alta qualificazione di alta qualificazione al fine di
avvalersi della collaborazione di esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum
scientifico o professionale. I predetti contratti sono
stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi
accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di
quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti
pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5
per cento dell'organico dei professori e ricercatori di
ruolo in servizio presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o
gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente
e ricercatore universitario, le universita' possono,
altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore di
ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione,
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero,
costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione
dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo
espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di
ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita'
degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari
dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze."
"Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato).
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con
regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione
europea; specificazione del settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro,
sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione
preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento
del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei
unita', alla discussione pubblica con la commissione dei
titoli e della produzione scientifica; i candidati sono
tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia
pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare. Sono esclusi esami scritti e
orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare
l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo
puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e'
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei
corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di
cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
cui al decreto del Ministro adottato in attuazione
dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione
della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a
candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla
lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non
consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I
contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati
esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal
settimo anno l'universita' puo' utilizzare le risorse
corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di
professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari
dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo
onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un
massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.".
"Art. 29. (Norme transitorie e finali).
(Omissis).
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di
stabilita' per il 2011 per il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' riservata una quota non
superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni
di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di
seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli
18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.
230. L'utilizzo delle predette risorse e' disposto con
decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari competenti.
11. (Omissis).
c) l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 11 e 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230;".
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 78, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2012)":
"Art. 4. (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri).
(Omissis).
78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18
marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18
marzo 1958, n. 349, possono essere concesse non oltre il
compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' di
servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene
conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita' ivi
incluso il contenimento della spesa per la didattica
sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle
universita'.".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, lettera
g), e 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
recante "Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario":
"Art. 5. (Delega in materia di interventi per la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario).
(Omissis).
3. (Omissis).
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori
non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di
attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui
all'articolo 29, comma 22, primo periodo."
"Art. 29. (Norme transitorie e finali).
(Omissis).
19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6,
comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando quanto
previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' autorizzata la spesa di 18
milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono indicati criteri e
modalita' per l'attuazione del presente comma con
riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei
e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo
criteri di merito accademico e scientifico. Al relativo
onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente,
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".