Art. 41
Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero
1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore
dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle
imprese, all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti
modifiche:
1) le parole: «copresieduta dai Ministri degli affari esteri e
dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:
«copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello
sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal
Ministro con delega al turismo»;
2) dopo le parole: «o da persona dallo stesso designata,» sono
inserite le seguenti: « dal Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,»;
3) le parole: «presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome»;
4) dopo le parole: «di R.E.T.E. Imprese Italia» sono inserite
le seguenti: «, di Alleanza delle Cooperative italiane»;
b) al primo periodo del comma 24 la parola: «300» e' sostituita
dalla seguente: «450»;
c) al primo periodo del comma 26, la parola: «300» e' sostituita
dalla seguente: «450»;
d) al comma 26-bis dopo le parole: «Ministero dello sviluppo
economico.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Con i medesimi
decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del
Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
2. All'articolo 22, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «di cui al comma 26-bis
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito
dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal
Ministro dello sviluppo economico,».
3. Al fine di razionalizzarne la struttura organizzativa, l'ENIT -
Agenzia nazionale per il turismo opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con
apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari
esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale dell'ENIT
all'estero, individuato nel limite di un contingente massimo di
cinquanta unita' definito in dotazione organica, puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri,
secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di
accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e'
accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il
restante personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'ENIT all'estero opera nel
quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei
Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi strategici in
materia di promo-commercializzazione dell'offerta turistica
all'estero definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14,
comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserito
dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione
dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, uno dei membri e'
designato dal Ministro degli affari esteri.
(( 4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa
responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere
l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita'
di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita'
delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse
all'estero». ))
5. (( All'attuazione del presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2011, n. 155, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle
risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio
degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante
ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione
degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono
stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui
al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui
all'art. 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto
legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
materia di investimento delle risorse finanziarie degli
enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca
depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e relativa normativa di attuazione e di quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il
presente decreto sono esercitati con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di
comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti
nell'amministrazione di provenienza.
5. All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con
contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di
cui al citato art. 1, comma 763, della legge n. 296 del
2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto
Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione,
monitoraggio e analisi della spesa previdenziale,
avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle
amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, commi
27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al
fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
attualmente svolte dalla societa' di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e
ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' costituita la societa' a responsabilita'
limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' della relativa partecipazione, che non puo'
formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
di capitale per la costituzione della Societa' di cui al
comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come
determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro i trenta giorni successivi alla costituzione della
societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse
umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla
societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla
societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con
riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi
strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto
d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e
valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e
documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del
comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e
cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
produzione documentaristica basata prevalentemente sul
patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo
non possono essere ricomprese attivita' di produzione
cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere
ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e
complementari ai compiti espletati nel settore
cinematografico dalle competenti strutture del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici
da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche'
l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e
della annessa contabilita' speciale di cui all'art. 12,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali una proposta di
programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle
attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei
costi per il personale.
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma
8, la societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23
aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1993, n. 202, e' posta in liquidazione ed
e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da
parte degli amministratori e del collegio sindacale gia' in
carica presso la societa' posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla
nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla
societa' trasferitaria, uno dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e uno dal Ministero dell'economia e
delle finanze con funzioni di presidente al fine di
effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della
predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di
tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione della
societa' trasferita. L'ammontare del compenso del collegio
di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra
l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri
necessari per la liquidazione della societa' trasferita,
ivi compresi quelli di funzionamento, nonche'
dell'ammontare del compenso dei periti, individuando
altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la
liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale
della liquidazione costituisce il corrispettivo per il
trasferimento della societa', che e' corrisposto dalla
societa' trasferitaria al Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Al termine della liquidazione della
societa' trasferita, il collegio dei periti determina
l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza
fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale
eventuale maggiore importo e' attribuito alla societa'
trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito
nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito
finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei
periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi dovuti
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla
societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei
costi di gestione della societa' in liquidazione. A tali
oneri il Ministero per i beni e le attivita' culturali
fara' fronte con le risorse destinate al settore
cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per
lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e
successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto
il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'
culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di
cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date
di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle
finanziarie a legislazione vigente da attribuire al
Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante
corrispondente riduzione del trasferimento a favore di
Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni
previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo
indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo
periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla
societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono
inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le
attivita' culturali sulla base di apposita tabella di
corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a
rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito; i
dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero,
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato.
15. L'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le
amministrazioni di destinazione subentrano direttamente
nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano
previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'art. 6, comma 16,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16,
settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo,
sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero
dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di
presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il
predetto Ministero dell'economia e delle finanze».
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,
sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie
di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle
di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia,
costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei
mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del
prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita'
utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera
in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri,
di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei
revisori dei conti. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro
degli affari esteri. I membri del consiglio di
amministrazione sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. La carica di
componente del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni
di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri
ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello
sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
del collegio spetta al rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si
applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E'
esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione
legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia.
Formula proposte al consiglio di amministrazione, da'
attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo
approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un
periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
direttore generale non si applica il comma 8 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i
limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,
primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di
amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di
amministrazione si applica il comma 5 dell'art. 1 del
presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia
delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di
contabilita', la dotazione organica del personale, nel
limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito
tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il
Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'
stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello
sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero -
e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri,
nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, secondo le procedure previste dall'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante
personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione,
vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con
le strategie di internazionalizzazione delle imprese
definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente
massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
a tempo indeterminato del soppresso istituto, da
individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per
titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici
all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo
l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito
all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale
sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e
direzione, al fine dell'impiego del personale in questione
nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua
competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire
all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'art.
11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un
contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di
promozione all'estero e di internazionalizzazione delle
imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi'
iscritto nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un apposito capitolo destinato al
finanziamento delle spese di funzionamento, la cui
dotazione e' determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un
apposito capitolo per il finanziamento delle spese di
natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo
erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione
all'estero e di internazionalizzazione delle imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese
fisse per il personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,
oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di
progetti finanziati parzialmente o integralmente
dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori
pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o
partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e alle spese relative alle attivita' di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle
imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di
cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al
comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.
Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le
regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura possono definire opportune intese per
individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento
delle attivita' di promozione fieristica, al fine di
conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento
della spesa media annua per tali attivita' registrata
nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui
settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie
imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza
nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'art. 12 della legge stessa.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento,
di incremento dell'efficienza e di miglioramento della
qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza
e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
del settore, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di
promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e
quantitativo delle razze equine, gestire i libri
genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione
delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi
allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione
attraverso le reti nazionali ed interregionali delle
riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli
ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e
di addestramento, secondo parametri internazionalmente
riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita' dei
rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere
di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
L'incarico di direttore generale, nonche' quello di
componente del comitato direttivo e del collegio dei
revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
di tale personale costituisce il limite massimo della
dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del
personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto
degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della
dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse
finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per
l'UNIRE.".
- Si riporta l'art. 22, comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n.
284, S.O.:
"8. Il dirigente delegato designato dal Ministro dello
sviluppo economico, esercita i poteri attribuiti ai sensi
della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di
amministrazione e al direttore generale del soppresso
istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i
pagamenti. Puo' altresi' delegare, entro limiti di spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito
dai decreti di cui al comma 7, la stipula dei contratti e
l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del
soppresso istituto. Le attivita' necessarie per la
realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono
svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a tal fine
utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure
previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui
al comma 7 il personale in servizio presso gli uffici
all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in
vigore del presente decreto continua ad operare presso i
medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo
sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio
dei revisori dell'Istituto stesso.".