(( Art. 41 bis
Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia
e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale
1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini e
imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri,
nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici
verso l'Italia e di accelerare i tempi di rilascio dei visti e
incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito
internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo
64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e' incrementata
del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate
derivanti dall'incremento della tariffa di cui al periodo precedente
sono destinate alle seguenti misure:
a) interventi strutturali e informatici a favore degli uffici
all'estero del Ministero degli affari esteri;
b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei
degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui
all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, con esclusione dei
diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalita' di cui
al medesimo comma 1.
3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al comma 1 sono
individuati dal Ministero degli affari esteri, che determina,
altresi', l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche
del volume delle rispettive attivita'.
4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica
popolare cinese, in via eccezionale, il contingente di cui
all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di
40 unita'.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 506.000 euro per l'anno
2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 64 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici
consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18, della legge 28
novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 maggio 2011, n. 110:
"Art. 64. Tariffa dei diritti consolari
1. I diritti consolari sono riscossi per gli atti
elencati nella tabella allegata, secondo gli importi
tariffari in essa specificati.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede ogni due anni all'adeguamento degli importi
tariffari.
3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di organi
dell'Unione europea concernenti variazioni di importi
tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi
attuazione con propri decreti.".
- Si riporta l'art. 153 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.:
"Art. 153. Contingente e durata del contratto.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di
prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.".