Art. 42
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per
l'internazionalizzazione
1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e definiti dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono
soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico sono determinati i termini, le modalita' e le
condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore,
le funzioni di controllo nonche' la composizione e i compiti del
Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla
emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure
attualmente vigenti».
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di
utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di
destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70 per cento
annuo.».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle risorse iscritte nel
capitolo 2501 del Ministero dello Sviluppo economico per il
contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per
l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane
all'estero, di cui alla legge 1º luglio 1970, n. 518, per lo
svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo
nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese, e' effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La relazione sulla realizzazione delle attivita' promozionali
effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti
Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per oggetto la
diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e
medie imprese nonche' il supporto alla loro presenza nei mercati
esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con
imprese estere.
4. Nelle attivita' dei consorzi per l'internazionalizzazione
funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le
attivita' relative all'importazione di materie prime e di prodotti
semilavorati, alla formazione specialistica per
l'internazionalizzazione, alla qualita', alla tutela e
all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei
mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarita' o
collettivi;
5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi
degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di
societa' consortile o cooperativa da piccole e medie imprese
industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari
aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese
del settore commerciale. E' altresi' ammessa la partecipazione di
enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni,
purche' non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6. La nomina
della maggioranza degli amministratori dei consorzi per
l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie
imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via
prevalente la loro attivita'.
6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi
contributi per la copertura di non piu' del 50 per cento delle spese
da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per
l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di
rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono
avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole
annualita'. Ai contributi si applica, con riguardo alle imprese
consorziate ed alle piccole e medie imprese non consorziate
rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de
minimis, fatta salva l'applicazione di regimi piu' favorevoli. I
contributi di cui al presente comma sono concessi nell'ambito delle
risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai sensi del
comma 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per
la concessione dei contributi di cui al presente comma.
7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle
riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per
l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito
dell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi
dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o
del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e
medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del
decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai
consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le disposizioni
dell'articolo 13, commi 34, 35, 36 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
(( 7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27
marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole: «, nei
quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
S.O, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla
loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati
diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di
agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle
condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli
aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche
di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di
nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi
mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso
l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva
la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati
ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di
assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico sono determinati i termini, le
modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e
gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonche'
la composizione e i compiti del Comitato per
l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla
emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le
procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalita' dei commi precedenti sono
utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle
risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione
alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'art. 2 e degli
articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata la legge
20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6,
e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8,
dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del
presente articolo contenuti nel comma 1, dell'art. 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono
intendersi sostituiti dal riferimento al presente
articolo.".
- Si riporta l' art. 2, comma 1, del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 maggio 1981, n. 147:
"Art. 2. E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.".
- Si riporta il comma 2 dell'art. 32 della L. 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2001, n. 301, S.O:
"2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.".
La legge 1° luglio 1970, n. 518, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1970, n. 182, reca:
"Riordinamento delle camere di commercio italiane
all'estero".
Il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006,
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. 28
dicembre 2006, n. L 379.
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riportano i commi 34, 35 e 36 dell'art. 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24
novembre 2003, n. 326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003,
n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione:
"34. Le modificazioni del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono
essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle
persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto
pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono
essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a
cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di
esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli
indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) puo'
altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far
valere la responsabilita' verso i terzi dei singoli
consorziati ai sensi dell'art. 2615, secondo comma del
codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso,
numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un
notaio.".
- Si riporta il comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 27 marzo
2006, n. 161 (Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la
limitazione delle emissioni di composti organici volatili
conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e
vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
come modificato dalla presente legge:
"2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei quattro
anni successivi alle date ivi previste, non si applicano ai
prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto
di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto
di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati
non appartenenti all'Unione europea.".