Art. 43
Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e' aggiunto il seguente:
«49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed
agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al
precedente comma 49-bis.».
(( 1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva
e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di
controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la
dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine
italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando
presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil
esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il superamento
dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio
automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da
parte delle autorita' nazionali competenti per i controlli operanti
ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91
della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni,
la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva
vergini e' compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali
caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata
qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La
verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai
sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente
disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali
nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle
caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva
dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita'
di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai
fini della validita' delle prove organolettiche.
1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i
prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata
nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui
e' avvenuta la trasformazione sostanziale».
1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole:
«la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero» sono
inserite le seguenti: «e la tutela del "Made in Italy"». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 49-ter della L. 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n.
299, S.O.
"49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa
del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo
che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e
spese del titolare o del licenziatario responsabile
dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui
documenti di corredo per il consumatore.".
- Si riporta l'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:
"Art. 17. (Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.".
Il Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004 (Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali), pubblicato
nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in vigore
il 20 maggio 2004. Il testo del regolamento e' stato
sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28
maggio 2004, n. L 191.
- Si riporta l'art. 2 del Regolamento (CEE) 11 luglio
1991, n. 2568/91 (Regolamento della Commissione relativo
alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa
d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti), pubblicato
nella G.U.C.E. 5 settembre 1991, n. L 248. Entrato in
vigore il 6 settembre 1991:
"Art. 2.
1. Le caratteristiche degli oli contemplati
nell'allegato I sono determinate in base ai seguenti metodi
di analisi:
- per la determinazione degli acidi grassi liberi,
espressi in percentuale di acido oleico, il metodo di cui
all'allegato II,
- per la determinazione dell'indice di perossido, il
metodo di cui all'allegato III,
- per la determinazione del tenore di cere, il metodo
di cui all'allegato IV,
- per la determinazione del contenuto di steroli, il
metodo di cui all'allegato V,
- per la determinazione dell'eritrodiolo + uvaolo, il
metodo di cui all'allegato VI,
- per la determinazione della percentuale di 2-gliceril
monopalmitato, il metodo di cui all'allegato VII,
- per l'analisi spettrofotometrica, il metodo di cui
all'allegato IX,
- per la determinazione della composizione di acidi
grassi, il metodo di cui all'allegato X "A" e X "B",
- per la determinazione dei solventi alogenati
volatili, il metodo di cui all'allegato XI,
- per la valutazione delle caratteristiche
organolettiche degli oli d'oliva vergini, il metodo di cui
all'allegato XII, applicato conformemente al paragrafo 2,
- per la determinazione degli stigmastadieni, il metodo
figurante nell'allegato XVI,
- per la determinazione della composizione dei
trigliceridi con ECN42, il metodo figurante nell'allegato
XVIII,
- per la determinazione del tenore in alcoli alifatici,
il metodo di cui all'allegato XIX,
- per la determinazione del contenuto di cere e metil
ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia
con colonna capillare, il metodo di cui all'allegato XX.
2. La verifica delle caratteristiche organolettiche
degli oli di oliva vergini da parte delle autorita'
nazionali o dei loro rappresentanti e' compiuta da panel di
assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri.
Le caratteristiche organolettiche di un olio d'oliva
vergine, di cui al primo comma, si considerano conformi
alla categoria di olio di oliva dichiarata qualora il panel
di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne confermi
la classificazione.
Qualora il panel non confermi la dichiarazione della
categoria di olio di oliva, sotto il profilo delle sue
caratteristiche organolettiche, a richiesta
dell'interessato le autorita' nazionali o i loro
rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di
effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere
effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di
produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono
considerate conformi a quelle dichiarate se le due
controanalisi ne confermano la classificazione. Nel caso
contrario il costo delle controanalisi, e fatte salve le
sanzioni comminate, sono a carico dell'interessato.
3. Per quanto riguarda la verifica delle
caratteristiche degli oli da parte delle autorita'
nazionali o di loro rappresentanti, prevista al paragrafo
1, il prelievo dei campioni si effettua secondo le norme
internazionali EN ISO 661 e EN ISO 5555 relative alla
preparazione dei campioni per le prove e al campionamento.
Tuttavia, in deroga al punto 6.8 della norma EN ISO 5555,
per le partite costituite dai summenzionati oli, in
imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 100
litri, il prelievo del campione si effettua conformemente
all'allegato I bis del presente regolamento.
Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e
del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati
sono messi immediatamente al riparo dalla luce e da fonti
di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le
analisi entro al piu' tardi:
- il decimo giorno lavorativo successivo a quello del
prelievo nei mesi da ottobre a maggio, e
- il quinto giorno lavorativo successivo a quello del
prelievo nei mesi da giugno a settembre.
4. Ai fini della verifica prevista al paragrafo 3, le
analisi di cui agli allegati II, III, IX, X e XII nonche',
eventualmente, le controanalisi previste dalle normative
nazionali, sono effettuate anteriormente alla data di
durata minima. Qualora il prelievo del campione abbia luogo
oltre quattro mesi prima di tale data, le summenzionate
analisi sono effettuate entro e non oltre il quarto mese
successivo alla data del prelievo. Nessun termine si
applica per le altre analisi previste dal suddetto
regolamento.
Salvo qualora il campione sia stato prelevato meno di
un mese prima della data di durata minima, nel caso in cui
i risultati delle analisi non corrispondano alle
caratteristiche della categoria di olio d'oliva o di olio
di sansa di oliva dichiarata, l'interessato ne viene
informato al piu' tardi un mese prima dello scadere del
termine di cui al primo comma.
5. Quando le caratteristiche degli oli d'oliva sono
determinate secondo i metodi di cui al paragrafo 1, i
risultati delle analisi sono direttamente confrontati con i
limiti fissati dal presente regolamento.".
- Si riportano gli articoli 5 e 6 del D.M. 28 febbraio
2012 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali (Criteri e modalita' per il riconoscimento dei
panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del
controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di
oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91,
nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici
ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2012, n. 97:
"Art. 5. Riconoscimento dei panel di assaggiatori
1. I comitati ufficiali, istituiti su iniziativa delle
Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4, paragrafo
1 del regolamento, sono riconosciuti con decreto del
Direttore generale delle politiche comunitarie e
internazionali di mercato, ai fini dell'accertamento delle
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini,
conformemente alle disposizioni di cui al citato
regolamento.
2. I comitati di assaggiatori istituiti, su iniziativa
di Enti o di Associazioni professionali o
interprofessionali, per la valutazione delle
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini
nell'ambito della disciplina relativa agli oli a
denominazione di origine protetta - DOP ed agli oli ad
indicazione geografica protetta - IGP, nonche', per la
valutazione organolettica degli oli di oliva vergini
oggetto di scambi commerciali, sono riconosciuti con la
medesima procedura di cui al comma 1.
3. Il panel di assaggiatori, istituito ai sensi
dell'art. 4, par. 1 del regolamento, e' composto da un capo
panel e da tecnici e da esperti assaggiatori, selezionati e
preparati conformemente alle linee guida del C.O.I., ai
sensi delle disposizioni del medesimo regolamento ed
iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4.
4. La domanda per il riconoscimento dei comitati di cui
al comma 1, corredata della documentazione indicata
nell'Allegato 1, deve essere presentata al Ministero-POCOI
IV, per il tramite del CRA - OLI.
5. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti
dei panel di assaggiatori professionali o
interprofessionali sono a carico dei richiedenti.
Art. 6. Elenco dei panel di assaggiatori riconosciuti
1. In applicazione dell'art. 4, par. 1 del regolamento,
il Ministero-POCOI IV aggiorna l'elenco dei panel di
assaggiatori riconosciuti, ufficiali e professionali o
interprofessionali, sul sito: www.politicheagricole.gov.it,
nella specifica sezione relativa ai comitati di assaggio.
2. Il riconoscimento e' subordinato alla sussistenza
delle condizioni e dei requisiti prescritti dal
regolamento, in particolare per quanto concerne
l'affidabilita' e l'armonizzazione dei criteri di
percezione del panel di assaggiatori, ai sensi dell'art. 4,
par. 1, del regolamento.".
- Il testo del comma 49-bis dell'art. 4 della L. 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), come modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n.
299, S.O.
- Si riporta il comma 2 dell'art. 2 della L. 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti
relativi a:
a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio
economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della
presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti
alle camere di commercio dalla legge;
b) promozione della semplificazione delle procedure per
l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche;
c) promozione del territorio e delle economie locali al
fine di accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso
al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai
consorzi fidi;
d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e
diffusione di informazione economica;
e) supporto all'internazionalizzazione per la
promozione del sistema italiano delle imprese all'estero e
la tutela del "Made in Italy", raccordandosi, tra l'altro,
con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
f) promozione dell'innovazione e del trasferimento
tecnologico per le imprese, anche attraverso la
realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e
telematiche;
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori e utenti;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti;
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la
metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine
delle merci;
m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e
universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per
l'orientamento al lavoro e alle professioni.".