Art. 44
Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile,
la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della
costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis
del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo
l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a una o piu'
persone fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata a
capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto le
disposizioni del libro V, titolo V, capo VII (( , del codice civile,
)) in quanto compatibili.
(( 4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al
credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo
con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni
agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni che
intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di
una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 2463-bis del Codice civile:
"Art. 2463-bis. Societa' a responsabilita' limitata
semplificata.
La societa' a responsabilita' limitata semplificata
puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da
persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque
anni di eta' alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita,
il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
societa' a responsabilita' limitata semplificata e il
comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1
euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto
all'art. 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e
interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro ed essere versato
all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del
secondo comma dell'art. 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra
i soci.
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e
versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro
delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere
indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e
nello spazio elettronico destinato alla comunicazione
collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non
aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e
l'eventuale atto e' conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano
alla societa' a responsabilita' limitata semplificata le
disposizioni del presente capo in quanto compatibili.".