Art. 47
Semplificazione della governance di Unioncamere
1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e'
sostituito dal seguente:
«6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come
individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo
dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti e' calcolato con
riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11
novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello
stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo
economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza
Unificata.».
2. (( Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 6 dell'art. 7 della L. 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio,
come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo
amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di
componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle
camere di commercio e in conformita' alle disposizioni di
cui all'art. 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011,
n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso
tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo
economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza
Unificata.".
- Si riportano i commi 2 e 3 dell'art. 3 della L. 11
novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta'
d'impresa. Statuto delle imprese), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265:
"2. Per garantire la piu' ampia rappresentanza dei
settori economicamente piu' rilevanti nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei
componenti degli organi amministrativi non puo' essere
comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli
di ciascuna camera di commercio.
3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a
base associativa.".