Art. 48
Lodo arbitrale
1. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie
inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi
il lodo e' impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per
motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto
relative al merito della controversia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi
arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione
davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del
presente decreto.