Art. 49
Commissario ad acta
1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle
attivita' produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31
dicembre 2013.
2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario «ad
acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di
tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni
individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la
relazione conclusiva dell'attivita' svolta.
3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della
struttura di supporto del Commissario ad acta, (( nel limite di euro
100.000 )) per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulle
disponibilita' della contabilita' speciale 3250, intestata al
commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728 di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 86 della L. 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.:
"Art. 86. Interventi per la ricostruzione nei comuni
colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219.
1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi
infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio
1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia
e Calabria, e' nominato, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, un commissario ad acta che provvede
alla realizzazione in regime di concessione di ogni
ulteriore intervento funzionalmente necessario al
completamento del programma, le cui opere siano state gia'
individuate e la cui progettazione gia' affidata alla data
del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresi' alla
realizzazione degli interventi resi necessari da eventi
naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora
consegnate in via definitiva al destinatario finale,
nonche' alla consegna definitiva delle opere collaudate
agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di
opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge 14
maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre
2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da
almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con
propria determinazione, affida, entro ventiquattro mesi
dalla definizione degli stati di consistenza, il
completamento della realizzazione delle opere suddette con
le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica
amministrazione sulla base della medesima disciplina
straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
ne cura l'esecuzione.
3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui ai
commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro
completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione
delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni
destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti
ad esse assegnati. All'onere per il compenso del
commissario e per il funzionamento della struttura di
supporto composta da personale in servizio presso il
Ministero delle attivita' produttive, per un massimo di
300.000 euro annui, si provvede a valere sulle
disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive di
cui alla contabilita' speciale 1728, che saranno versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del predetto
Ministero.".