Art. 50
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole «la cui opera e'
richiesta dalla procedura», sono aggiunte le seguenti: «e gli
obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi conferiti
e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla
procedura»;
b) al comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole «Ministero
dell'Industria.», sono aggiunte le seguenti: «L'onere per il compenso
del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.»;
c) il comma 2 dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente:
«2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di
sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone
retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilita' e
ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e
collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di
effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di
adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.»;
d) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Compenso dei commissari e dei membri del comitato di
sorveglianza). - 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario
giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati
con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti
resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni
di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante
«Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai
curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle
procedure di concordato preventivo» nonche' dei seguenti ulteriori
criteri:
a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in
misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in
relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto
dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
b) articolazione del compenso del commissario straordinario in:
un compenso remunerativo dell'attivita' gestionale, parametrato al
fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attivita'
concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto
dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e al passivo della
procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore
all'80 per cento di quelle vigenti per la determinazione dei compensi
dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri
predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed
efficienza della procedura;
c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di
sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione
al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del
gruppo assoggettate alla procedura.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 39, comma 2 del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30 luglio
1998, n. 274), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1999, n. 185, come modificato dalla presente legge:
"2. Il Ministro dell'industria stabilisce altresi'
preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la
scelta degli esperti la cui opera e' richiesta dalla
procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicita'
degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di
garantire piena trasparenza alla procedura.".
- Si riporta il testo dell'art. 41, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 270 del 1999, come modificato
dalla presente legge:
" 1. Il commissario esercita personalmente le
attribuzioni del proprio ufficio, con facolta' di delegare
ad altri, sotto la propria responsabilita', le funzioni
inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri
casi, la delega puo' essere conferita soltanto per singole
operazioni e con l'autorizzazione del Ministero
dell'industria. L'onere per il compenso del delegato, e'
detratto dal compenso del commissario.
2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di
sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre
persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria
responsabilita' e ad attribuire a professionisti ed esperti
incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e
professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita'
e previa verifica circa la insussistenza di adeguate
professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.".