Art. 51
Cedibilita' tax credit digitale
1. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1,
e' cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata
dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla societa'
fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono
utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri
debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano
impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al
controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha
ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 331, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327,
lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere
fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di
proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa
di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni
richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti
d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di cui al comma
327, lettera c), n. 1, e' cedibile dal beneficiario, nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e
seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione
dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero
alla societa' fornitrice dell'impianto di digitalizzazione.
Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo
in compensazione con i propri debiti d'imposta o
contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano
impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni
relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti del beneficiario che ha ceduto il credito
d'imposta di cui al periodo precedente.".
- Si riporta l'art. 17, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997,
n. 174:
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis.
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.".