(( Art. 51 bis
Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo
1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di
genere e di settori di attivita' cinematografiche, teatrali,
musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti
in forma di impresa, e' riconosciuta la qualifica di micro, piccola e
media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione europea vigente
in materia.
2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni
nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per
le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno
delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile
esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso». ))
Riferimenti normativi
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
ottobre 2005, n. 238.
- L'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale),
modificato dalla presente legge, e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1993, S.O. n. 108.