Art. 52
Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti
1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter,
21-quater, e (( 21-quinquies )) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche
amministrative e funzionali del Sistema di controllo della
Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi
necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e
successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in
operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma
2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo,
con l'articolo 6, comma 2, del gia' richiamato decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento
delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013,
unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da
parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto
legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi
rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza
della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3
dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' fissato il nuovo termine (( per l'entrata in
operativita' )) del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono
sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX -
SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra
le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente
inesigibili le relative prestazioni; e' altresi' sospeso il pagamento
dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.
(( 2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' considerato sottoprodotto il digestato
ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione
anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di
tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di
origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle
valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate
dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati
fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono definite le caratteristiche e le modalita' di impiego del
digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti
e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche' le
modalita' di classificazione delle operazioni di disidratazione,
sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. ))
(( 2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea, dopo le parole:
«della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «, ivi
compresi i consorzi agrari,»;
b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole:
«della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «, ivi
compresi i consorzi agrari,». ))
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 21-bis, 21.ter, 21-quater e
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
"Art. 21-bis. Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati.
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun
destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata
anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura
civile. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata
clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi
della sfera giuridica dei privati aventi carattere
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
21-ter. Esecutorieta'.
1. Nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge,
le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e
le modalita' dell'esecuzione da parte del soggetto
obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono
provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo
le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato
21-quater. Efficacia ed esecutivita' del provvedimento.
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono
eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze.
21-quinquies. Revoca del provvedimento.
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo'
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita' del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.".
- Si riporta l'art. 188-bis, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
"Art. 188-bis. Controllo della tracciabilita' dei
rifiuti.
1. In attuazione di quanto stabilito all'art. 177,
comma 4, la tracciabilita' dei rifiuti deve essere
garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione
finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009; oppure
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei
registri di carico e scarico nonche' del formulario di
identificazione di cui agli articoli 190 e 193.
3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma
2, lett. a), non e' tenuto ad adempiere agli obblighi
relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di
cui all'art. 190, nonche' dei formulari di identificazione
dei rifiuti di cui all'art. 193. Durante il trasporto
effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati
dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro
cronologico e le schede di movimentazione del predetto
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) sono resi disponibili all'autorita' di controllo
in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate
in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per
almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di
movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in
discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere
consegnati all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo
restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato
fino al termine della fase di gestione post operativa della
discarica.
4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma
2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla
tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art.
190, nonche' dei formulari di identificazione dei rifiuti
nella misura stabilita dall'art. 193.".
- Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188:
"Art. 6. Liberalizzazione in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione
di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni
1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma
3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma
6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole:
«disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma
4 e»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio
attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio
per consentire la progressiva entrata in operativita' del
Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle
tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, attraverso il
concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica
delle componenti software e hardware, anche ai fini
dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo
piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste,
organizzando, in collaborazione con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, test di
funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia
partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto
previsto dall'art. 6, comma 2, lettera f-octies), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i
soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui
all'art. 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il
termine di entrata in operativita' del SISTRI e' il 30
giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, sentite le
categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti,
alle quali, in considerazione della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita'
ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le
procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente
rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi
di gestione regolati per legge possono delegare la
realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai
consorzi di recupero, secondo le modalita' gia' previste
per le associazioni di categoria.
4.
5. All'art. 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto
dall'art. 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il
Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di riconoscimento unificati,
l'autenticazione certa dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare,
entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista
dall'art. 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e
la messa a disposizione della posizione debitoria dei
cittadini nei confronti dello Stato.
6-bis. Al fine di semplificare l'attivita'
amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore
contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno
beneficiato delle erogazioni di cui all'art. 1, commi 331,
332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in assenza
della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333,
non si applicano le conseguenti sanzioni penali e
amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente
percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I
procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati
sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si
estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.
6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di
quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa
delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'art. 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree a
piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad
operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con
esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti
pubblici territoriali ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto
dall'art. 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine
di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in
locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero
appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato
ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato
comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi
statali gia' stanziati e non impegnati al fine della
realizzazione di nuovi immobili per valutare la
possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni
di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da
destinare ad uso governativo. Nel caso di permuta con
immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con
significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche
immobili gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale
massima del 75 per cento della permuta mentre il restante
25 per cento dovra' interessare immobili dello Stato
dismessi e disponibili.".
- Si riporta l'articolo13, commi 3 e 3-bis, del
Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011:
"3. All'art. 6, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2012». A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per
la gestione del Sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attivita'
diverse da quelle individuate dal contratto in essere
avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema
informatico e la gestione del relativo sito internet. A
decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alle Camere una relazione sullo stato di
attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto
attiene alla verifica del funzionamento tecnico del
sistema, la competente Direzione del Ministero puo'
avvalersi di DigitPA, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3-bis. All'art. 6, comma 2, lettera f-octies), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le
parole: «al 1° giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«al 30 giugno 2012».
- Si riportano gli articoli 188-ter, 190 e 193, comma
1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
"Art. 188-ter. Sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI).
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali
pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma
8;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),
d) e g) con piu' di dieci dipendenti, nonche' le imprese e
gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o
recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale
attivita' rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal
numero di dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che
organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei
consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero o smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di
trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che
effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di
cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli
adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore
medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai
quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto.
2. Possono aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d)
e g) che non hanno piu' di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212,
comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile che producono rifiuti speciali non
pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di
cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di
regioni diverse dalla regione Campania.
3. Ai fini del presente articolo il numero dei
dipendenti e' calcolato con riferimento al numero delle
persone occupate nell'unita' locale dell'ente o
dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o
dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto
di apprendistato o contratto di inserimento), anche se
temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia,
sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni,
eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come
frazioni di unita' lavorative annue con riferimento alle
giornate effettivamente retribuite.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione
Campania.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' essere
esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di
cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi
che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di
impresa, nonche' ai soggetti di cui al decreto previsto
dall'art. 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, recante modalita' semplificate di gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche'
dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme
comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), alle
procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al
regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni,
ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di
dati previsto dall'art. 26, paragrafo 4, del predetto
regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti,
sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del
territorio nazionale interessata dal trasporto
transfrontaliero.
7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e' effettuata la ricognizione delle
disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le
quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente,
alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso
pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita'
con le quali il sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per
quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa
e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare potranno essere
individuate modalita' semplificate per l'iscrizione dei
produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti
pericolosi il produttore e' tenuto a procedere alla
richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi
dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti."
"Art. 190. Registri di carico e scarico.
1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis, i
soggetti di cui all'art. 188-ter, comma 2, lett. a) e b),
che non hanno aderito su base volontaria al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico su cui devono annotare le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere
effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un
registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di
cui all'art. 2135 del codice civile che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che,
ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i
propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184,
comma 3, lettera b).
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso
ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
con i formulari di identificazione di cui all'art. 193,
comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,
lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei
rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e
scarico sono rese disponibili in qualunque momento
all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati,
vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai
registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come
modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e'
sostituita dalla disgiunzione: «o».
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono
soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli
obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non
pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del
carico e dello scarico puo' essere effettuata
contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi
dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti."
"Art. 193. Trasporto dei rifiuti.
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art.
212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a) i
rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare almeno i
seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal
trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i
rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il
produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al
predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario
devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel
formulario di identificazione di cui al comma 1 dal
produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro
effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le
difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico.
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e
etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le
imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio
della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i comuni e
le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni
diverse dalla regione Campania di cui all'art. 188-ter,
comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni
di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti
urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio
pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo
occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di
trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai
centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm).
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di
rifiuti, effettuati complessivamente per non piu' di
quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o
trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o
cento litri l'anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei
contenuti del formulario di identificazione, si applica il
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere
numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati
sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base
volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett.
a), il formulario di identificazione e' validamente
sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all'art. 194, anche con riguardo alla
tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa
all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per
le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di
identificazione di cui al comma 1. Le specifiche
informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello
spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda
SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di
identificazione. La movimentazione dei rifiuti
esclusivamente all'interno di aree private non e'
considerata trasporto ai fini della parte quarta del
presente decreto.
9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'art. 2135 del codice civile dai propri fondi al sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola di cui e' socio, qualora sia finalizzata al
raggiungimento del deposito temporaneo.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la
raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve
tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di
identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello
spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie
previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve
essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di
trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e
dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera v),
purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e
non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le
attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le
soste tecniche all'interno dei porti e degli scali
ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio
di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino
comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per
forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a
decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette
attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto
del predetto termine per caso fortuito o per forza
maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne
indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della
medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare,
senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto
termine, il comune e la provincia territorialmente
competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla
situazione. Ferme restando le competenze degli organi di
controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza
indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative
opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e
effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del
termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il
periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita'
per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo
superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha
avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del
presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a
conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei
rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla
movimentazione dei rifiuti e il formulario di
identificazione di cui al comma 1 costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 30 giugno 2009.".
- Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n.
288, S.O., reca : "Disposizioni di attuazione della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive".
- Si riporta l'art. 184-bis del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
"Art. 184-bis. Sottoprodotto.
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi
dell'art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od
oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.".
- Si riporta il testo degli articoli 183, comma 1,
lettera bb) e 193, comma 9-bis, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificati dalla presente
legge:
"Art. 183. Definizioni.
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale
prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti;
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini
del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli
di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che
sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
sono soci, alle seguenti condizioni:
(Omissis)."
"9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'art. 2135 del codice civile dai propri fondi al sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui e' socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito
temporaneo.".