Art. 78 
 
                  Misure per la tutela del credito 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  all'articolo  645,  secondo  comma,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis,  terzo  comma,
deve essere disposta fissando l'udienza  per  la  comparizione  delle
parti non oltre trenta giorni dalla scadenza  del  termine  minimo  a
comparire»; 
  b) all'articolo 648, primo comma,  le  parole  «con  ordinanza  non
impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole:  «provvedendo  in
prima udienza, con ordinanza non impugnabile». 
  2. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del
codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  645  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 645. (Opposizione) 
              L'opposizione   si    propone    davanti    all'ufficio
          giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il
          decreto con atto di citazione notificato al ricorrente  nei
          luoghi  di   cui   all'articolo   638.   Contemporaneamente
          l'ufficiale    giudiziario    deve    notificare     avviso
          dell'opposizione al cancelliere affinche'  ne  prenda  nota
          sull'originale del decreto. 
              In  seguito  all'opposizione  il  giudizio  si   svolge
          secondo le norme  del  procedimento  ordinario  davanti  al
          giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis,
          terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la
          comparizione delle parti  non  oltre  trenta  giorni  dalla
          scadenza del termine minimo a comparire.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  648  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  648.  (Esecuzione  provvisoria  in  pendenza  di
          opposizione) 
              Il giudice istruttore, se l'opposizione non e'  fondata
          su prova scritta o di  pronta  soluzione,  puo'  concedere,
          provvedendo   in   prima   udienza,   con   ordinanza   non
          impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto,  qualora
          non sia gia' stata concessa a norma dell'articolo  642.  Il
          giudice  concede  l'esecuzione  provvisoria  parziale   del
          decreto ingiuntivo opposto  limitatamente  alle  somme  non
          contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi
          procedurali. 
              Deve in ogni caso concederla,  se  la  parte  che  l'ha
          chiesta offre  cauzione  per  l'ammontare  delle  eventuali
          restituzioni, spese e danni.". 
              - si riporta il testo dell'articolo 643 del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art.643. Notificazione del decreto. 
              L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato
          in cancelleria. 
              Il ricorso e il decreto sono  notificati  [c.p.c.  644]
          per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti. 
              La notificazione determina la pendenza della lite."