Art. 35 
 
                   Esecuzione dei lavori congiunta 
                  all'acquisizione di beni immobili 
 
  1.  In  sostituzione  totale  o  parziale  delle  somme  di  denaro
costituenti il corrispettivo dell'appalto,  il  bando  di  gara  puo'
prevedere il trasferimento all'affidatario della proprieta'  di  beni
immobili individuati dall'Amministrazione  ai  sensi  dell'art.  307,
comma 10, del codice dell'ordinamento militare, gia' indicati, in  un
separato elenco, nel programma triennale  di  cui  all'art.  128  del
codice. In tale ipotesi, il bando indica,  come  base  di  gara,  sia
l'importo minimo del prezzo  del  bene,  sia  l'importo  massimo  per
l'esecuzione dei lavori. 
  2. L'offerta ha ad oggetto il prezzo per la congiunta  acquisizione
del bene e l'esecuzione dei lavori. La vendita del bene  e  l'appalto
per l'esecuzione dei lavori sono aggiudicati  alla  migliore  offerta
congiunta, da valutarsi secondo il criterio del prezzo piu'  basso  o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  3. Il  valore  dei  beni  immobili  da  trasferire  e'  determinato
dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307,  comma  10,  del  codice
dell'ordinamento militare. 
  4. Il bando di gara puo' prevedere che  l'immissione  nel  possesso
dell'immobile abbia luogo  in  un  momento  anteriore  a  quello  del
trasferimento della proprieta', il quale puo'  essere  disposto  solo
dopo l'approvazione del certificato di collaudo. 
 
          Note all'art. 35: 
              Si riporta il testo dell'art. 307, comma 10, del citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010, cosi'  come  modificato
          prima dall'art. 2, comma 10, del decreto-legge 29  dicembre
          2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2011, n. 10, e poi  dall'art.  3,  comma  12,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: 
                "Art. 307. (Dismissioni di altri  beni  immobili  del
          Ministero della difesa) - (Omissis). 
              10. Il Ministero della difesa - Direzione generale  dei
          lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con  uno  o
          piu' decreti, gli immobili  militari,  non  compresi  negli
          elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le  seguenti
          procedure: 
                a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
          dei beni, che possono  essere  effettuate  anche  ai  sensi
          dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008  n.  112,
          convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
          legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui  al
          regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,  nonche'  alle  norme
          della contabilita' generale dello Stato, fermi  restando  i
          principi  generali  dell'ordinamento   giuridico-contabile,
          sono effettuate direttamente dal Ministero della  difesa  -
          Direzione generale  dei  lavori  e  del  demanio  che  puo'
          avvalersi del supporto tecnico-operativo  di  una  societa'
          pubblica  o  a  partecipazione  pubblica  con   particolare
          qualificazione professionale ed esperienza commerciale  nel
          settore immobiliare; 
                b) la determinazione del valore dei beni da  porre  a
          base d'asta e'  decretata  dal  Ministero  della  difesa  -
          Direzione generale dei lavori e del demanio, previo  parere
          di  congruita'  emesso  da  una  commissione  appositamente
          nominata  dal  Ministro  della  difesa,  presieduta  da  un
          magistrato amministrativo o da un avvocato  dello  Stato  e
          composta da rappresentanti dei  Ministeri  della  difesa  e
          dell'economia e delle finanze, nonche'  da  un  esperto  in
          possesso  di  comprovata  professionalita'  nella  materia.
          Dall'istituzione  della  Commissione  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
          componenti  della  stessa  non  spetta  alcun  compenso   o
          rimborso spese; 
                c) i contratti di trasferimento di ciascun bene  sono
          approvati dal Ministero della difesa.  L'approvazione  puo'
          essere  negata  per  sopravvenute  esigenze  di   carattere
          istituzionale dello stesso Ministero; 
                d) i proventi monetari derivanti dalle  procedure  di
          cui alla  lettera  a)  sono  determinati  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
          strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
          del bilancio dello Stato  per  essere  destinati,  mediante
          riassegnazione anche in deroga ai limiti  previsti  per  le
          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, fino al 31  dicembre  2013,  agli  stati  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          una quota corrispondente al 55 per cento, da  assegnare  al
          fondo ammortamento dei titoli di  Stato,  e  del  Ministero
          della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314; 
                e) le alienazioni  e  permute  dei  beni  individuati
          possono essere  effettuate  a  trattativa  privata,  se  il
          valore del singolo bene, determinato ai sensi del  presente
          comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00; 
                f) ai fini delle permute e  delle  alienazioni  degli
          immobili  da  dismettere,  con  cessazione  del   carattere
          demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
          schede descrittive di cui all'articolo  12,  comma  3,  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  l'elenco  di
          tali immobili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio  di
          quarantacinque giorni dalla ricezione della  comunicazione,
          in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico  e
          individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
          soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
          generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
          di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.  Per  i  beni
          riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
          della  relativa  condizione  costituisce  dichiarazione  ai
          sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
          le  autorizzazioni  previste   dal   citato   codice   sono
          rilasciate o negate entro novanta  giorni  dalla  ricezione
          della istanza. Le disposizioni  del  citato  codice,  parti
          prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 128 del citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi'  come  modificato  prima
          dall'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n.  6,
          poi dall'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre  2008,
          n. 152, e infine, dall'art. 52 del citato decreto-legge  n.
          1 del 2012: 
                "Art. 128. (Programmazione dei lavori pubblici) -  1.
          L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al  presente
          codice di singolo  importo  superiore  a  100.000  euro  si
          svolge sulla base di  un  programma  triennale  e  di  suoi
          aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
          predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori, gia' previsti  dalla  normativa  vigente,  e
          della  normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei
          lavori da realizzare nell'anno stesso. 
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di  studi  di   fattibilita'   e   di   identificazione   e
          quantificazione dei propri bisogni che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  predispongono  nell'esercizio  delle   loro
          autonome competenze e, quando esplicitamente  previsto,  di
          concerto con altri soggetti, in conformita' agli  obiettivi
          assunti come prioritari. Gli  studi  individuano  i  lavori
          strumentali  al  soddisfacimento  dei   predetti   bisogni,
          indicano   le   caratteristiche    funzionali,    tecniche,
          gestionali  ed  economico  -  finanziarie  degli  stessi  e
          contengono  l'analisi  dello  stato  di   fatto   di   ogni
          intervento  nelle  sue  eventuali  componenti   storico   -
          artistiche, architettoniche, paesaggistiche,  e  nelle  sue
          componenti   di   sostenibilita'   ambientale,   socio    -
          economiche, amministrative e tecniche.  In  particolare  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'  i
          bisogni  che  possono   essere   soddisfatti   tramite   la
          realizzazione di lavori finanziabili con capitali  privati,
          in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema  di
          programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono
          resi pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante
          affissione nella sede delle amministrazioni  aggiudicatrici
          per almeno sessanta  giorni  consecutivi  ed  eventualmente
          mediante pubblicazione sul  profilo  di  committente  della
          stazione appaltante. 
              3. Il programma triennale deve prevedere un  ordine  di
          priorita'. Nell'ambito di  tale  ordine  sono  da  ritenere
          comunque prioritari i lavori di manutenzione,  di  recupero
          del patrimonio esistente, di completamento dei lavori  gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi  per  i  quali  ricorra   la   possibilita'   di
          finanziamento con capitale privato maggioritario. 
              4. Nel programma triennale  sono  altresi'  indicati  i
          beni immobili pubblici che,  al  fine  di  quanto  previsto
          dall'articolo  53,  comma  6,  possono  essere  oggetto  di
          diretta alienazione anche del solo diritto  di  superficie,
          previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
          e  valutati  anche  rispetto  ad  eventuali  caratteri   di
          rilevanza storico-artistica, architettonica,  paesaggistica
          e  ambientale  e  ne  viene  acquisita  la   documentazione
          catastale e ipotecaria. 
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   nel   dare
          attuazione  ai  lavori  previsti  dal  programma  triennale
          devono rispettare le priorita'  ivi  indicate.  Sono  fatti
          salvi gli interventi  imposti  da  eventi  imprevedibili  o
          calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
          disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri  atti
          amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
              6. L'inclusione di un  lavoro  nell'elenco  annuale  e'
          subordinata, per i lavori di importo inferiore a  1.000.000
          di euro, alla previa approvazione almeno di uno  studio  di
          fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore  a
          1.000.000 di euro, alla previa  approvazione  almeno  della
          progettazione preliminare, redatta ai  sensi  dell'articolo
          93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali  e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'articolo 153 per i quali e' sufficiente  lo  studio  di
          fattibilita'. 
              7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco  annuale,
          limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con  riferimento
          all'intero lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione
          almeno  preliminare   e   siano   state   quantificate   le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione   dell'intero   lavoro.    In    ogni    caso
          l'amministrazione aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito  del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la funzionalita', fruibilita'  e  fattibilita'  di  ciascun
          lotto. 
              8. I progetti dei lavori degli enti  locali  ricompresi
          nell'elenco annuale devono essere conformi  agli  strumenti
          urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti  locali  siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente un  anno  dal  termine  ultimo  previsto  dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,  gli  enti  stessi  sono  esclusi  da   qualsiasi
          contributo o agevolazione dello Stato in materia di  lavori
          pubblici. Resta ferma l'applicabilita'  delle  disposizioni
          di cui agli articoli  9,  10,  11  e  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di  cui
          all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267. 
              9. L'elenco annuale predisposto  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo, di cui costituisce  parte  integrante,  e  deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
          disponibili in base a contributi  o  risorse  dello  Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'  stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione   o
          bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo  3  del
          decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  e
          successive   modificazioni.   Un   lavoro   non    inserito
          nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla  base
          di un autonomo piano finanziario che non  utilizzi  risorse
          gia' previste tra i mezzi  finanziari  dell'amministrazione
          al momento della formazione  dell'elenco,  fatta  eccezione
          per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi
          d'asta o di economie. Agli  enti  locali  si  applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. 
              10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale  o  non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni. 
              11. Le amministrazioni aggiudicatrici  sono  tenute  ad
          adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei
          lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con
          decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi
          triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati
          sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso
          l'Osservatorio. 
              12. I programmi triennali e gli aggiornamenti  annuali,
          fatta eccezione per quelli  predisposti  dagli  enti  e  da
          amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
          altresi'   trasmessi   al   CIPE,   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
          con i documenti programmatori vigenti.".