Art. 76 
 
         (Divisione a domanda congiunta demandata al notaio) 
 
  1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, e'  aggiunto
il seguente: 
  "791-bis  (Divisione  a  domanda  congiunta)  Quando  non  sussiste
controversia sul diritto alla  divisione  ne'  sulle  quote  o  altre
questioni  pregiudiziali  gli  eredi  o  condomini  e  gli  eventuali
creditori  e  aventi  causa  che  hanno   notificato   o   trascritto
l'opposizione  alla  divisione  possono,  con  ricorso  congiunto  al
tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio
avente sede nel circondario  al  quale  demandare  le  operazioni  di
divisione.  Se  riguarda  beni  immobili,  il  ricorso  deve   essere
trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a
norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto,  nomina
il notaio eventualmente indicato  dalle  parti  e,  su  richiesta  di
quest'ultimo, nomina un esperto estimatore. 
  Quando risulta che una delle parti di cui al  primo  comma  non  ha
sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al  giudice  che,
con  decreto,  dichiara  inammissibile  la  domanda   e   ordina   la
cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e'  reclamabile
a norma dell'articolo 739. 
  Il notaio designato, sentite le parti  e  gli  eventuali  creditori
iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno  acquistato
diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del  codice  civile,
nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di
divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili  e
da' avviso alle parti e agli altri interessati del progetto  o  della
vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in  quanto  compatibili,
le disposizioni relative al professionista delegato di cui  al  Libro
III, Titolo II, Capo IV.  Entro  trenta  giorni  dal  versamento  del
prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne da'  avviso
alle parti e agli altri interessati. 
  Ciascuna delle parti o degli altri interessati  puo'  ricorrere  al
Tribunale nel termine perentorio di  trenta  giorni  dalla  ricezione
dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto
di  divisione.  Sull'opposizione  il  giudice  procede   secondo   le
disposizioni di cui al Libro IV, Titolo  I,  Capo  III  bis;  non  si
applicano quelle di  cui  ai  commi  secondo  e  terzo  dell'articolo
702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da'  le  disposizioni
necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette
le parti avanti al notaio. 
  Decorso il termine di cui al  quinto  comma  senza  che  sia  stata
proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria  il  progetto
con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice  dichiara  esecutivo
il progetto con  decreto  e  rimette  gli  atti  al  notaio  per  gli
adempimenti successivi.".