Art. 79 
 
      (Semplificazione della motivazione della sentenza civile) 
 
  1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del  codice
di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti  dal
seguente comma: "La motivazione della sentenza  di  cui  all'articolo
132, secondo comma, numero 4),  del  codice  consiste  nella  concisa
esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto  su  cui  la
decisione e' fondata, anche con esclusivo  riferimento  a  precedenti
conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici  degli  scritti
difensivi o di altri atti di causa. Nel caso  previsto  nell'articolo
114 del codice debbono essere esposte le  ragioni  di  equita'  sulle
quali e' fondata la decisione.".