Art. 80 
 
              (Foro delle societa' con sede all'estero) 
 
  1. Per tutte le cause civili nelle quali e' parte, anche  nel  caso
di piu' convenuti ai sensi dell'articolo. 33 del codice di  procedura
civile, una societa' con sede all'estero e priva nel territorio dello
Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo  gli
ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e  nel
rispetto delle disposizioni normative speciali  che  le  disciplinano
dovrebbero  essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari  di   seguito
elencati, sono inderogabilmente competenti: 
  a) gli uffici  giudiziari  di  Milano  per  gli  uffici  giudiziari
ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e
Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia; 
  b)  gli  uffici  giudiziari  di  Roma  per  gli  uffici  giudiziari
ricompresi  nei  distretti  di  Ancona,  Bologna,  Cagliari,  Sassari
(sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma; 
  c) gli uffici  giudiziari  di  Napoli  per  gli  uffici  giudiziari
ricompresi nei distretti di corte d'appello di  Bari,  Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione  distaccata),
Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno. 
  2. Quando una societa' di cui al comma 1 e' chiamata  in  garanzia,
la cognizione  cosi'  della  causa  principale  come  dell'azione  in
garanzia,  e'  devoluta,  sulla  semplice  richiesta  della  societa'
stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario compente a
norma del medesimo comma. 
  3. Le norme ordinarie di competenza restano  ferme  per  i  giudizi
relativi ai  procedimenti  esecutivi  e  fallimentari,  nei  casi  di
intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di  terzo.  Resta
altresi' ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del  codice  di
procedura civile. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura
civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre  2005,
n. 206. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  ai  giudizi
instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a  quello  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.