Art. 45 
 
Durata  della  pubblicazione  nel   Casellario   dell'annotazione   e
  modalita' di inserimento delle annotazioni relative a provvedimenti
  dell'Autorita' Giudiziaria 
 
  1. Il termine di durata delle annotazioni inserite nel  Casellario,
indicato nel provvedimento  finale,  ai  sensi  dell'art.  38,  comma
1-ter, art. 40, comma 9-quater  ed  art.  48,  comma  1,  del  Codice
decorre  dalla  data  di  pubblicazione  delle  annotazioni   stesse.
Trascorso detto termine, le annotazioni perdono efficacia. 
  2. Nell'apposita sezione del  Casellario  dedicata  alle  SOA  sono
inseriti i provvedimenti relativi alle  sanzioni  irrogate  ai  sensi
dell'art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice. 
  3. Qualora nel periodo di pubblicazione dell'annotazione intervenga
un provvedimento  dell'Autorita'  Giudiziaria  che  sospende  in  via
cautelare la decisione dell'Autorita' con la quale e' stata  disposta
l'annotazione, l'Autorita' provvede all'oscuramento  dell'annotazione
nel Casellario. 
  4.  Qualora,  nel   periodo   di   pubblicazione   dell'annotazione
intervenga un provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria  che  annulla,
in primo o in secondo grado, la decisione dell'Autorita' con la quale
e'  stata   disposta   l'annotazione,   l'Autorita'   provvede   alla
cancellazione dell'annotazione. 
  5.  Qualora  un  provvedimento  non  definitivo   di   annullamento
dell'Autorita' Giudiziaria venga meno per effetto di  una  successiva
pronuncia giudiziale, l'annotazione viene nuovamente resa visibile  o
inserita  nel  Casellario,  nell'originaria  formulazione  e  con  la
precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del
periodo di interdizione gia' scontato dall'operatore economico.