Art. 45 Durata della pubblicazione nel Casellario dell'annotazione e modalita' di inserimento delle annotazioni relative a provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria 1. Il termine di durata delle annotazioni inserite nel Casellario, indicato nel provvedimento finale, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, art. 40, comma 9-quater ed art. 48, comma 1, del Codice decorre dalla data di pubblicazione delle annotazioni stesse. Trascorso detto termine, le annotazioni perdono efficacia. 2. Nell'apposita sezione del Casellario dedicata alle SOA sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice. 3. Qualora nel periodo di pubblicazione dell'annotazione intervenga un provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria che sospende in via cautelare la decisione dell'Autorita' con la quale e' stata disposta l'annotazione, l'Autorita' provvede all'oscuramento dell'annotazione nel Casellario. 4. Qualora, nel periodo di pubblicazione dell'annotazione intervenga un provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria che annulla, in primo o in secondo grado, la decisione dell'Autorita' con la quale e' stata disposta l'annotazione, l'Autorita' provvede alla cancellazione dell'annotazione. 5. Qualora un provvedimento non definitivo di annullamento dell'Autorita' Giudiziaria venga meno per effetto di una successiva pronuncia giudiziale, l'annotazione viene nuovamente resa visibile o inserita nel Casellario, nell'originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione gia' scontato dall'operatore economico.