Articolo 33 - Attivita' circense e circo contemporaneo in Italia. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle imprese circensi di cui all'articolo 31 del presente decreto, a condizione che: a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attivita' circense di cui all'articolo 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S.. Tale requisito e' necessario anche: 1) per le imprese familiari, in caso di successione al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare che ne abbia maturato i requisiti; 2) per tutte le altre imprese, in caso di cessione di impresa o di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 6, comma 8. Non sono ammessi subentri nella titolarita' del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente. b) siano iscritti alla Camera di Commercio nella tipologia e nella vigenza dell'attivita' di cui al presente articolo; c) svolgano, per ogni annualita' del triennio per il quale e' richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni, da documentarsi con attestazioni SIAE. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a cinquanta rappresentazioni effettuate all'estero, attestate mediante dichiarazioni consolari o idonei contratti e regolarita' contributiva relativamente ai periodi di attivita' all'estero. Per prime istanze, come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, solo per il primo anno del triennio, e' richiesto un minimo di novanta rappresentazioni in Italia, da documentrasi con attestazioni SIAE. La soglia di cui al periodo precedente puo' essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni consolari o idonei contratti e regolarita' contributiva relativamente ai periodi di attivita' all'estero. Per il raggiungimento delle soglie minime di cui alla presente lettera, sono riconosciute, fino ad un massimo del venti per cento del totale, le rappresentazioni prodotte anche se realizzate presso altre strutture in Italia, purche' dotate dei requisiti di agibilita'; d) utilizzino continuativamente, nel corso di ciascun anno, almeno otto addetti. Sono considerati tali tutti coloro che svolgono per l'impresa un'attivita' continuativa, anche part-time, attestata dai versamenti INPS gestione ex Enpals per ogni anno del triennio di attivita'. In caso di ditta a conduzione familiare o a carattere individuale, il titolare provvede a dichiarare sotto la propria responsabilita', ai sensi di quanto previsto dal citato decreto n. 445 del 2000, il numero complessivo degli addetti e a fornire attestazioni dell'istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti e l'entita' dei contributi versati alla gestione separata INPS. 2. Il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio e' ridotto a sessanta, con ammissibilita' di un massimo di venti rappresentazioni annuali all'estero, e di un venti per cento del totale delle rappresentazioni prodotte realizzate anche presso altre strutture in Italia, purche' dotate dei requisiti di agibilita', nei casi in cui: a) la titolarita' sia detenuta in maggioranza da persone fisiche aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni; b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni; c) il nucleo artistico e tecnico della formazione siano composti, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni. I requisiti sub a), b) e c) devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente la domanda di contributo. A partire dall'anno successivo al primo triennio di contribuzione, ai soggetti di cui al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1 del presente articolo. 3. A pena di inammissibilita', la domanda di contributo, oltre a quanto gia' indicato per tutti gli ambiti all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, ai sensi della lettera i) del comma medesimo deve essere corredata da: a) certificato di iscrizione del soggetto richiedente alla Camera di Commercio; b) progetto artistico e preventivo finanziario, e programma di attivita' redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione nei termini di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto; c) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate; d) dichiarazione relativa agli addetti di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo; e) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX bis del Libro II del Codice Penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali; 4. Qualora l'impresa circense decida di non utilizzare uno o piu' animali precedentemente presenti nelle attivita' di spettacolo, la domanda dovra' essere corredata da idonea certificazione del corpo di polizia forestale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.