Articolo 33 - Attivita' circense e circo contemporaneo in Italia. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un  contributo  alle  imprese  circensi  di  cui
all'articolo 31 del presente decreto, a condizione che: 
  a) siano in possesso  della  licenza  di  esercizio  dell'attivita'
circense di cui all'articolo 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931,  n.
773, e successive modificazioni, recante Testo Unico delle  Leggi  di
Pubblica Sicurezza, d'ora in avanti  T.U.L.P.S..  Tale  requisito  e'
necessario anche: 1) per le imprese familiari, in caso di successione
al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo  dello
stesso titolare che ne abbia maturato i requisiti; 2)  per  tutte  le
altre imprese, in caso di cessione di impresa o di ramo d'azienda  ai
sensi dell'articolo 6, comma  8.  Non  sono  ammessi  subentri  nella
titolarita' del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o
del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente. 
  b) siano iscritti alla Camera di Commercio nella tipologia e  nella
vigenza dell'attivita' di cui al presente articolo; 
  c) svolgano, per ogni annualita'  del  triennio  per  il  quale  e'
richiesto il contributo, almeno centocinquanta  rappresentazioni,  da
documentarsi con attestazioni SIAE. Ai fini del raggiungimento  della
soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere  prese  in
considerazione   fino   a   cinquanta   rappresentazioni   effettuate
all'estero,  attestate  mediante  dichiarazioni  consolari  o  idonei
contratti e regolarita'  contributiva  relativamente  ai  periodi  di
attivita' all'estero. Per prime istanze, come  definite  all'articolo
3, comma 7,  del  presente  decreto,  solo  per  il  primo  anno  del
triennio, e' richiesto  un  minimo  di  novanta  rappresentazioni  in
Italia, da documentrasi con attestazioni SIAE. La soglia  di  cui  al
periodo precedente puo' essere raggiunta con  un  massimo  di  trenta
rappresentazioni effettuate all'estero, attestate  con  dichiarazioni
consolari o idonei contratti e regolarita' contributiva relativamente
ai periodi di  attivita'  all'estero.  Per  il  raggiungimento  delle
soglie minime di cui alla presente lettera, sono  riconosciute,  fino
ad un massimo del venti per cento  del  totale,  le  rappresentazioni
prodotte anche  se  realizzate  presso  altre  strutture  in  Italia,
purche' dotate dei requisiti di agibilita'; 
  d) utilizzino continuativamente, nel corso di ciascun anno,  almeno
otto addetti. Sono considerati tali tutti  coloro  che  svolgono  per
l'impresa un'attivita' continuativa, anche part-time,  attestata  dai
versamenti INPS gestione ex Enpals per  ogni  anno  del  triennio  di
attivita'. In caso di ditta a  conduzione  familiare  o  a  carattere
individuale, il titolare  provvede  a  dichiarare  sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi di quanto previsto dal  citato  decreto  n.
445 del 2000,  il  numero  complessivo  degli  addetti  e  a  fornire
attestazioni dell'istituto di previdenza da cui si evinca  il  numero
degli iscritti e  l'entita'  dei  contributi  versati  alla  gestione
separata INPS. 
  2. Il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del  triennio
e' ridotto a sessanta, con ammissibilita'  di  un  massimo  di  venti
rappresentazioni annuali all'estero, e di  un  venti  per  cento  del
totale delle rappresentazioni prodotte realizzate anche presso  altre
strutture in Italia, purche' dotate dei requisiti di agibilita',  nei
casi in cui: 
  a) la titolarita' sia detenuta in maggioranza  da  persone  fisiche
aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni; 
  b)  gli  organi  di  amministrazione  e  controllo   del   soggetto
richiedente siano composti, in maggioranza, da  persone  aventi  eta'
pari o inferiore a trentacinque anni; 
  c) il nucleo artistico e tecnico della formazione  siano  composti,
ciascuno per almeno il settanta per cento,  da  persone  aventi  eta'
pari o inferiore a trentacinque anni. 
  I requisiti sub a), b) e c) devono essere posseduti  alla  data  di
chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente
la domanda di contributo. A partire  dall'anno  successivo  al  primo
triennio di contribuzione, ai soggetti di cui al presente comma  sono
richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. A pena di inammissibilita', la domanda di  contributo,  oltre  a
quanto gia' indicato per tutti gli ambiti all'articolo  3,  comma  2,
del presente decreto, ai sensi della lettera i)  del  comma  medesimo
deve essere corredata da: 
a) certificato di iscrizione del soggetto richiedente alla Camera  di
   Commercio; 
  b) progetto artistico e  preventivo  finanziario,  e  programma  di
attivita'   redatti   secondo    l'apposito    modello    predisposto
dall'Amministrazione nei termini di cui all'articolo 3, comma 3,  del
presente decreto; 
c) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali  di
   lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate; 
d) dichiarazione relativa agli addetti di cui al comma 1, lettera  d)
   del presente articolo; 
e) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del  citato  decreto
   n. 445 del 2000, di non aver riportato condanne definitive  per  i
   delitti di cui al Titolo IX bis del Libro II del Codice Penale,  e
   di  non  aver  commesso  ogni  altra  violazione  di  disposizioni
   normative statali e dell'Unione Europea in materia di  protezione,
   detenzione e utilizzo degli animali; 
  4. Qualora l'impresa circense decida di non utilizzare uno  o  piu'
animali precedentemente presenti nelle attivita'  di  spettacolo,  la
domanda dovra' essere corredata da idonea certificazione del corpo di
polizia forestale relativa al ricovero degli  animali  stessi  presso
strutture abilitate.