Articolo 34 - Festival circensi. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a festival circensi, sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalita' di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival circensi non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non competitivi. 2. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo e' subordinata alle seguenti condizioni: a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti; b) si tenga in un medesimo luogo, e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni; c) considerati gli artisti singoli e, calcolate unitariamente, le formazioni di artisti, almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga dalle scuole circensi italiane o straniere piu' rappresentative. 3. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo e' subordinata alle seguenti condizioni: a) consista in un numero di rappresentazioni non inferiore a dodici, e un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti; b) si tenga in un medesimo luogo, e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni; c) almeno un terzo degli eventi o numeri spettacolari di ogni singola rappresentazione sia presentato da artisti di nazionalita' italiana o di paesi UE.