Art. 33 
 
(Anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  dei  comuni
            che hanno deliberato il dissesto finanziario) 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  la  grave  situazione  delle   imprese
creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e  di  ridare
impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per  l'anno  2014,  ai
comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a  far  data  dal
1°ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore  della  legge  6
giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito  alla  procedura  semplificata
prevista  dall'articolo  258  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  attribuita,  previa  apposita
istanza  dell'ente  interessato,  un'anticipazione  fino  all'importo
massimo  di  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  da  destinare
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per  il
pagamento dei debiti ammessi con le modalita'  di  cui  all'anzidetto
articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni
dalla disponibilita' delle risorse. 
  2. L'anticipazione di cui al comma  1,  e'  ripartita,  nei  limiti
della massa  passiva  censita,  in  base  ad  una  quota  pro  capite
determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla
fine del penultimo anno precedente  alla  dichiarazione  di  dissesto
secondo i dati forniti dall'Istat. 
  3. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa  con  decreto  non
regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel  limite  di
300 milioni di euro per l'anno 2014  a  valere  sulla  dotazione  per
l'anno 2014, del fondo di rotazione di' cui all'articolo 243-ter  del
testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267
integrato con le risorse di cui al comma 1. 
  4. L'importo attribuito e' erogato  all'ente  locale  il  quale  e'
tenuto  a  metterlo  a  disposizione  dell'organo  straordinario   di
liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di  liquidazione
provvede   al   pagamento   dei   debiti    ammessi,    nei    limiti
dell'anticipazione erogata,  entro  90  giorni  dalla  disponibilita'
delle risorse. 
  5. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con  piano  di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di venti anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a
quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, con versamento ad
appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi,
fatta eccezione per le  anticipazioni  a  valere  sul  versamento  in
entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui  restituzione
dovra' avvenire a  partire  dal  2014.  Gli  importi  dei  versamenti
relativi  alla  quota  capitale  sono  riassegnati   al   fondo   per
l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Il  tasso  di  interesse  da
applicare alle suddette anticipazioni sara'  determinato  sulla  base
del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in
corso di emissione con comunicato del Direttore generale  del  tesoro
da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate  entro  i
termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle  risorse  a
qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate  al
predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato  e
riassegnate,  per  la  parte  capitale,   al   medesimo   fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto
a 100 milioni di euro mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per  assicurare
la liquidita' per pagamenti di debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili
degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui  all'articolo  1,
comma 13, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  non  erogate  dalla
Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200  milioni  di
euro mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge  n.  35  del  2013,  come
incrementato dall'articolo 13, comma 8 del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione. 
  7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e' abrogato. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Per quanto non previsto  nel  presente  articolo  si  rinvia  al
decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33  dell'8  febbraio
2013, adottato in attuazione  dell'articolo  243-ter,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.