Art. 34 
 
     (Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari) 
 
  1.  Per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  3   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5  del  Decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014  recante
il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare  la  liquidita'
per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili»  di  cui
all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
102, convertito, con modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,  n.
124", e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del
settore stesso con  riferimento  al  pagamento  dei  debiti  sanitari
cumulati fino alla data del 31  dicembre  2012,  le  regioni  possono
accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi  dell'articolo
3,  comma  3,  del  citato  decreto-legge  n.  35  del   2013,   alle
anticipazioni di liquidita' anche per finanziare piani dei  pagamenti
che comprendano i  pagamenti  dei  citati  debiti,  effettuati  dalle
regioni nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento  dei
richiamati debiti nei piani dei pagamenti e' effettuato dalle regioni
in via residuale rispetto alle categorie di debiti  gia'  individuate
dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35  del  2013.  A  tale
scopo le regioni presentano istanza di accesso  all'anticipazione  di
liquidita',  sottoscritta  congiuntamente  dal   Presidente   e   dal
Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.